CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 settembre 2021
Cassazione n. 37918/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] parte offesa nel procedimento ci [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata è stata emessa il 18 dicembre 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, che — a seguito di opposizione della persona offesa — ha archiviato il procedimento pendente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 594 cod. pen. 2. Contro l'anzidetta ordinanza, la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, ricorso composto da un unico motivo che denunzia violazione di legge. In primo luogo — si legge nel ricorso — il Giudice per le indagini preliminari aveva erroneamente ritenuto sussistente il reato di ingiuria e non quello di minaccia, oltre ad aver trascurato le argomentazioni di cui alla querela, senza procedere ad attività istruttoria integrativa ex artt. 410 e 421-bis cod. proc. pen. Un altro aspetto censurabile sarebbe l'applicazione della causa di esclusione della punibilità della provocazione. Conclude il ricorrente affermando che, nelle ipotesi dubbie, il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale impone che nulla sia sottratto al sindacato del Giudice, pur in presenza di indagini sommarie e frammentarie. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso perché il rimedio esperibile è solo quello di cui all'art. 410-bis cod. proc. pen., quest'ultimo praticabile solo per violazione dell'art. 127 codice di rito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto, a norma del comma 3 dell'art. 410- bis cod. proc. pen. vigente a seguito dell'entrata in vigore della L. 23 giugno 2017, n. 103, quando si pretende essersi verificata un'ipotesi di nullità (peraltro nei soli casi di cui all'art. 127, comma 5, cod. prod. pen.), sia del decreto che dell'ordinanza di archiviazione, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al Tribunale in composizione monocratica, mentre non è più previsto il ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B. e altro, Rv. 273371). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/9/2021. [OSCURATO:PERSONA]