Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 165/1990
ECLI:IT:COST:1990:165
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con ordinanza emessa il 27 giugno 1989, in un procedimento civile
vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e l'I.N.P.S., il Pretore di Grosseto ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 36,
secondo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397 (Assicurazione
obbligatoria contro le malattie per esercenti attività commerciali),
"nella parte in cui dispone che in caso di denuncia di cessazione
dell'attività commerciale effettuata oltre il termine (di 30 gg.
dall'evento) di cui all'art. 4 e in caso di accertamento di ufficio
devono essere posti in riscossione anche i contributi afferenti
l'anno solare in corso", in riferimento all'art. 3 Cost.
Secondo il giudice a quo, la norma denunciata (implicante la
persistenza di un obbligo contributivo anche in assenza del requisito
principale richiesto per l'assicurazione) contrasterebbe, infatti,
con il principio di eguaglianza, "per il fatto che più commercianti,
che abbiano tutti cessato la loro attività, possono venire a
trovarsi in posizioni ingiustamente differenziate di fronte all'INPS,
permanendo, a carico di quelli che abbiano omesso di richiedere la
cancellazione dall'elenco, l'obbligo contributivo nella misura
prevista per i commercianti (senza che tali siano più), anziché il
diverso obbligo previsto per coloro che svolgono altre attività o
siano pensionati o appartengono a categorie a suo tempo non mutuate".
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per l'infondatezza della questione.
Premesso che la ratio dell'obbligo di denunzia (ex citato art. 4
l. n.1397 del 1960) "risiede nel fatto di mettere l'ente in grado di
effettuare un tempestivo accertamento sull'effettiva cessazione
dell'attività commerciale", l'Avvocatura ravvisa che non sia
irrazionale né in contrasto con il principio di eguaglianza la norma
denunciata là dove, a presidio appunto dell'osservanza di detto
obbligo, sanziona l'inadempimento con la protrazione
dell'obbligazione pecuniaria entro i limiti indicati.
1. - La questione attiene alla norma di cui all'art. 36, secondo
comma, della legge 27 novembre 1960, n.1397 (Assicurazione
obbligatoria contro le malattie per esercenti attività commerciali),
la quale stabilisce, in caso di tardiva denuncia di cessazione
dell'attività commerciale, la riscossione anche dei "contributi
afferenti all'anno solare in corso".
In base all'art. 4, secondo comma, della legge, l'esercente
attività commerciali è infatti tenuto a denunciare entro il termine
di trenta giorni (dalla data in cui l'evento si è verificato) la
cessazione dell'attività.
Resta chiarita, sempre dall'art. 36 cit., primo comma, la ratio
della impugnata disposizione: la sollecitazione all'adempimento
dell'obbligo di denuncia ai fini conseguenti di una tempestiva
formazione dei ruoli, dovendo questi infatti, secondo la procedura
ivi contemplata, essere approvati annualmente entro il 15 dicembre,
sulla base di elenchi nominativi degli esercenti, per la riscossione
dei contributi dovuti per l'anno solare successivo.
2. - Senonché, con l'istituzione del servizio sanitario nazionale
si è innovato (oltre che in ordine ai criteri di determinazione del
contributo) anche, per ciò che qui specificamente interessa, sotto
l'aspetto delle procedure di riscossione ora demandate all'INPS.
È venuto meno, infatti, il ricordato sistema di riscossione a
mezzo ruoli, non solo sostituito dal versamento a mezzo di bollettini
di conto corrente postale già predisposti dall'INPS, ma - quel che
più conta - mediante la determinazione di scadenze ravvicinate per
l'assolvimento dell'obbligo contributivo (trimestrali ovvero in unica
soluzione entro il 31 luglio: art. 12 della legge 23 aprile 1981,
n.155). Sicché il versamento dei contributi afferisce - e ciò con
decorrenza fin dal 1° gennaio 1981 - all'anno stesso nel quale esso
è eseguito rendendo così tempestivi (nell'anno cioè di
riferimento) gli adempimenti di versamento da un lato e gli
accertamenti relativi dall'altro.
Il che ha comportato ovviamente, con l'adozione di meccanismi di
riscossione compiutamente nuovi nella regolazione della materia,
l'abrogazione (e a far tempo dal 1° gennaio 1981) della norma
impugnata, resa ormai del tutto incompatibile, come anche la Corte di
Cassazione ha assai di recente considerato, con le nuove disposizioni
qui sopra descritte.
La questione di legittimità costituzionale si appalesa, pertanto,
infondata per i motivi e nei termini sovraricordati.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della
legge 27 novembre 1960, n. 1397 (Assicurazione obbligatoria contro le
malattie per esercenti attività commerciali), in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Grosseto con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.
Il direttore di cancelleria: MINELLI