Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50187/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale sia il diniego di applicazione della causa di non punibilità ex ad 131 bis cod. pen. (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata laddove si emarginano i profili in fatto diretti a cristallizzare il portato oggettivo della condotta e l'intensità del dolo ritenuti incompal:ibili con la lieve entità dell'offesa rivendicata dalla difesa); sia in riferimento allia mancata concessione alla circostanza di cui all'art. 385, comma IV, cod. pen. (si veda dall'ultimo capoverso di pagina 5 della sentenza impugnata), le cui considerazioni risultano inadeguatamente attinte dal ricorso prospettando una questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata alla luce delle evidenti ragioni che legittimano la differenza di regime legata al disposto del comma IV dell'art 385 cp tra la detenzione domiciliare e la restrizione in carcere.

Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale sia il diniego di applicazione della causa di non punibilità ex ad 131 bis cod. pen. (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata laddove si emarginano i profili in fatto diretti a cristallizzare il portato oggettivo della condotta e l'intensità del dolo ritenuti incompal:ibili con la lieve entità dell'offesa rivendicata dalla difesa); sia in riferimento allia mancata concessione alla circostanza di cui all'art. 385, comma IV, cod. pen. (si veda dall'ultimo capoverso di pagina 5 della sentenza impugnata), le cui considerazioni risultano inadeguatamente attinte dal ricorso prospettando una questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata alla luce delle evidenti ragioni che legittimano la differenza di regime legata al disposto del comma IV dell'art 385 cp tra la detenzione domiciliare e la restrizione in carcere. Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 50187/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris