Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12432/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

NTEavverso l’ordinanza non definitiva depositata il 17 maggio 2019 el’ordinanza definitiva depositata il 15 ottobre 2020 con n. 4958 rep. n.5145/2020, entrambe emesse dalla Corte d'appello di Roma nel proc. n.5837/2015 R.G.Numero registro generale 11096/2021Numero sezionale 4398/2025Numero di raccolta generale 12432/2026Data pubblicazione 04/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1.

Con ricorso affidato nel complesso a cinque motivi, il signor Mariosolo questioni preliminari, sia l’ordinanza definitiva 15 ottobre 2020 con cuila Corte di appello di Roma ha accolto in parte l’opposizione del Comune dirisultante dalla relazione depositata il 31 luglio 2015 dal collegio dei tecnicinominati, su istanza del destinatario dell’espropriazione, ex art. 21, d.P.R.8 giugno 2001, n. 37, testo unico in materia di espropriazione per pubblicautilità (di seguito, TUE), nell’ambito dell’espropriazione, per la realizzazionedi una strada, di un’area (un terreno con alberi da frutto privo di costruzioni)di proprietà dell’odierno ricorrente sita in Fondi (LT), località Spinete.La Corte d’appello ha determinato l’indennità definitiva dovutaall’espropriato nella misura di euro 5.776,00 (euro 7.320,00 quale valoredel terreno non edificabile meno euro 1.544,00 per incremento di valoredelle due particelle catastali residue, «grandemente valorizzate dallacostruzione della strada»), oltre interessi legali decorrenti dall’emissione deldecreto di esproprio avvenuta il 1° giugno 2016, ne ha disposto ilversamento presso il servizio di gestione depositi del Ministerodell’economia, compensando per un mezzo le spese processuali, nel residuomezzo poste a carico del convenuto, e ponendo il costo della C.T.U. a caricodi entrambe le parti, un mezzo per ciascuna.Come si legge nel ricorso, il 31 luglio 2015 il collegio di tecnici avevadepositato la relazione di stima, che però non era stata comunicataall’espropriando, il quale ne aveva avuto notizia solo dopo l’iniziativagiudiziaria del Comune di Fondi; «con irrituale ricorso» depositato il 30Numero registro generale 11096/2021Numero sezionale 4398/2025Numero di raccolta generale 12432/2026Data pubblicazione 04/05/2026settembre 2015 presso la Corte d’appello di Roma, il Comune di Fondi, enteespropriante, beneficiario dell’espropriazione e obbligato al pagamento, siera opposto alla stima deducendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalcollegio di tecnici, il terreno non era edificabile e che l’indennizzoastrattamente dovuto all’espropriando era pari a euro 412,27;l’espropriando si era costituto in giudizio, sollevando, fra l’altro, eccezionedi carenza di legittimazione attiva in capo al Comune e concludendo perl’inammissibilità del ricorso o comunque per la sua infondatezza, poiché ilvincolo gravante sull’area a seguito dell’approvazione del progetto di operapubblica, che aveva nuovamente apposto il precedente vincolo scaduto, erada ritenersi di natura espropriativa, e chiedendo la conferma della stimaperitale; con comunicazione depositata presso il Comune il 4 aprile 2016 ilproprietario del fondo da espropriare aveva dichiarato di accettarel’indennità di esproprio nella misura risultante dalla relazione depositata il31 luglio 2015; nel corso del giudizio era sopravvenuto il decreto diesproprio, emesso il 1° giugno 2016 dal Comune di Fondi; con ordinanza17 maggio 2019 la Corte d’appello aveva respinto le eccezioni preliminarisollevate dal convenuto e disposto C.T.U. (il quesito è riprodotto a pagina 8del ricorso); con ordinanza decisoria 15 ottobre 2020 la Corte d’appelloaveva definito il giudizio.2.

Resiste il Comune di Fondi con controricorso.3.

E’ stata disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio.Solo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Col primo motivo di ricorso, rivolto nei confronti di uno dei capidell’ordinanza non definitiva 17 maggio 2019, si deduce «Violazione e falsaapplicazione di legge.

Art. 360, 3) cpc in relazione all’art. 54 DPR n.327/2001, art. 21 e 27 DPR 327/2001, art. 29 DLGS n. 140/2011».Numero registro generale 11096/2021Numero sezionale 4398/2025Numero di raccolta generale 12432/2026Data pubblicazione 04/05/2026Il giudizio di merito, definito in grado unico dalla Corte d’appello diRoma, è stato promosso dal Comune di Fondi con ricorso ex artt. 54, TUEe 29, d.lgs. 19 settembre 2011, n. 150, depositato il 30 settembre 2015.Nel rigettare l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevatadall’odierno ricorrente, la Corte d’appello di Roma ha così motivato:«L’eccezione di difetto di giurisdizione attiva appare infondata.L’art. 54 del DPR 327/01 non contempla espressamente l’autoritàespropriante tra i soggetti legittimati a proporre opposizione alla stima.

Sipone quindi il problema di determinare se l’espropriante sia provvisto di talestrumento di tutela avverso una stima che egli ritenga eccessiva.Ritiene la Corte che la risposta non possa che essere positiva, in quantose l’art. 54 prevede che possa proporre opposizione alla stima il terzo chene abbia interesse, a maggior ragione tale legittimazione va riconosciuta,pur nel silenzio della norma, a chi come l’espropriante abbia un direttointeresse alla (ri)determinazione giudiziale dell’indennità, essendoobbligato, come nella specie, al relativo pagamento».1.1.

Sostiene il ricorrente che l’ente espropriante, quale soggetto cheper legge è l’unico a stabilire l’indennità definitiva di esproprio e non èmenzionato dalle disposizioni in tema di opposizione alla stima (artt. 21, 27e 54, TUE; art. 29, d.lgs. n. 150/2011), non può opporsi ad unadeterminazione ad esso direttamente imputabile; che l’organo collegialetecnico, «diretta emanazione comunale», è privo di autonomia e non è unorgano terzo (come invece la commissione provinciale di cui al previgenteart. 16, l. 22 ottobre 1971, n. 865: sul punto v. la memoria illustrativa),mentre la stima redatta dal collegio costituisce attività endoprocedimentalenell’ambito del procedimento ablatorio; che il Comune di Fondi, enteespropriante autore della determinazione dell’indennità definitiva, «non»può «contemporaneamente […] opporsi a sé stesso, nella veste di soggettobeneficiario e tenuto al pagamento» (così nella memoria); che «diverso è ilcaso in cui il beneficiario o il promotore […] siano soggetti diversi dall’EnteNumero registro generale 11096/2021Numero sezionale 4398/2025Numero di raccolta generale 12432/2026Data pubblicazione 04/05/2026espropriante, perché allora tali autonomi soggetti sono certamente titolaridi legittimazione attiva al giudizio di opposizione» nei confronti di chi hadeterminato l’indennità definitiva, ossia l’espropriante, mentre quandoautorità espropriante, promotore e beneficiario dell’espropriazionecoincidono, «come nella fattispecie specie» (così nella memoria), allora gliunici soggetti interessati al giusto indennizzo sono gli espropriati e glieventuali terzi interessati; che l’accettazione espressa dell’indennitàdefinitiva fatta dall’espropriando con comunicazione depositata presso ilComune di Fondi il 4 aprile 2016 precludeva all’espropriante l’opposizionealla stima.Obietta il controricorrente che nel caso di specie il Comune di Fondi,oltre che autorità espropriante, riveste altresì le qualità di promotoredell’espropriazione e di beneficiario della stessa, sicché è l’unico soggettotenuto al pagamento dell’indennità e dunque interessato alla correttadeterminazione dell’indennità.

Osserva inoltre che il collegio peritale non èorgano del Comune, ma è chiamato a decidere in assoluta autonomiarispetto alle parti che lo costituiscono.1.2.

Il motivo, così come formulato, non può essere accolto.Sono opportune alcune osservazioni preliminari.Per un verso, la terna designata ai sensi dell’art. 21, TUE, che gode diautonomia, come si desume dalle modalità relative alla nomina deicomponenti del collegio (tra i quali, se designato, vi è anche un tecnico difiducia dell’espropriato, mentre il terzo tecnico su istanza di chi abbiainteresse è scelto dal presidente del tribunale entro una cerchiapredeterminata e qualificata), dalle disposizioni sulla liquidazione eripartizione delle spese, dalle modalità di deposito della relazione,dall’applicazione, sia pur in via residuale, delle norme del codice diprocedura civile per quanto riguarda le operazioni peritali e le relativerelazioni, e che assolve una funzione potenzialmente deflattiva delcontenzioso giudiziario, non è un organo direttamente riconducibileNumero registro generale 11096/2021Numero sezionale 4398/2025Numero di raccolta generale 12432/2026Data pubblicazione 04/05/2026all’autorità espropriante (così già Cass., sez.

I, ord. 11 luglio 2024, n.19100; Cass., sez.

I, ord. 9 luglio 2024, n. 18674).Per un altro, avuto altresì riguardo al principio del giusto indennizzo,operante ai sensi dell’art. 42, comma 3, Cost. anche nei confronti delsoggetto che promuove l’espropriazione, da lungo tempo la giurisprudenza,nel considerare la posizione della pubblica amministrazione che abbiaoccupato o espropriato un’area, non si è limitata ad una «letturaforzatamente riduttiva» (Corte cost., 25 marzo 1994, n. 135) delledisposizioni, anche anteriori al vigente d.P.R. n. 327/2001, sullalegittimazione ad opporsi alla stima dell’indennità spettante al proprietariodel fondo occupato o espropriato.

Da ultimo, il principio di cui all’art. 42,comma 3, Cost. è valorizzato anche da Cass., sez.

I, ord. 11 luglio 2024, n.19100 e Cass., sez.

I, ord. 9 luglio 2024, n. 18674 in fattispecie del tuttoconfrontabili con quella ora in esame.Ciò premesso, nonostante la lettera dell’art. 54, comma 1, TUE, chequanto ai soggetti legittimati ad opporsi alla stima menziona «il proprietarioespropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbiainteresse», e quella di cui all’art. 22, comma 4, TUE, che in tema dideterminazione urgente dell'indennità provvisoria contempla solo laposizione dell’espropriato (sul punto, v.

Cass., sez.

I, 23 luglio 2014, n.16748: «nel caso di determinazione urgente dell'indennità diespropriazione, previsto dall'art. 22 del testo unico di cui al d.p.r. n.327/2001, la legittimazione all'opposizione alla stima è disciplinata dall'art.54 dello stesso testo unico e compete, pertanto, non solo al proprietarioespropriato, ma anche al promotore dell'espropriazione o al terzo che neabbia interesse»), anche l’autorità espropriante, come già affermato darisalente giurisprudenza (richiamata da Cass., sez.

I, 23 luglio 2014, n.16748 e da Corte cost., 25 marzo 1994, n. 135; v. anche Cass., sez.

I, 11giugno 1991, n. 6618 in relazione all’art. 19, l. n. 865/1971 e all’opposizionedel comune avverso la stima di cui all'art. 11, l. cit., c.d. indennitàNumero registro generale 11096/2021Numero sezionale 4398/2025Numero di raccolta generale 12432/2026Data pubblicazione 04/05/2026provvisoria, determinata dall’amministrazione provinciale e accettata dagliespropriati), è legittimata a promuovere l’opposizione alla stimadell'indennità, che non ha ad oggetto l’impugnazione di un attoamministrativo, ma si configura come ordinario giudizio sul rapportofinalizzato a stabilire il quantum dell'indennità effettivamente dovuta, nelcorso del quale l’espropriante, che non abbia proposto autonomaopposizione e sia convenuto, può svolgere domanda riconvenzionale echiedere una riduzione della misura fissata in via amministrativa (v.

Cass.,sez.

VI - 1, ord. 5 agosto 2022, n. 24355; Cass., sez. 1, 28 febbraio 2006,n. 4388 con riferimento all’art. 19, l. 865/1971, richiamata da Cass., sez.I, 13 gennaio 2011, n. 716, in tema di opposizione alla stima delle indennitàdi espropriazione e di asservimento, stabilite dall'UTE, proposta dal comuneche aveva assoggettato a procedimenti di espropriazione e di occupazioned'urgenza alcuni terreni inseriti nel piano per l'edilizia economica epopolare; Cass., sez.

I, 12 marzo 2004, n. 5106; con riguardo allariconvenzionale dell’espropriante o del promotore dell’espropriazione, v.Cass., sez.

I, ord. 6 giugno 2019, n. 15414, par. 3.1.).In relazione alla previgente disciplina, in un caso di espropriazione postain essere dal Ministero dei Trasporti, Cass., sez.

I, 12 marzo 2004, n. 5106osservava: «Non si vede la ragione di dover sottrarre il rimediodell'opposizione alla stima amministrativa dell'indennità di esproprio, alleordinarie regole dell'actio in iudicio, nel senso di negare che l'esercizio deldiritto di azione dipenda da una valutazione di convenienza della parteinteressata, specie ove a dolersi della stima sia l'ente espropriante (dopoCorte Cost. 22.4.1991, n. 173), che solo nell'ipotesi di impugnazione daparte dell'espropriato può ritenere conveniente contestare a sua volta lamisura dell'indennità fissata in via amministrativa.

In tal caso, le proprieragioni non possono che esser fatte valere con la proposizione di unadomanda riconvenzionale, che sola può consentire una variazione al ribassodalla [rectius, della, n.d.r.] somma fissata in sede di valutazioneNumero registro generale 11096/2021Numero sezionale 4398/2025Numero di raccolta generale 12432/2026Data pubblicazione 04/05/2026amministrativa (Cass. 2.3.2001, n. 3048), e che non è più vincolata altermine per l'opposizione, quale che ne sia il decorso (Cass. 6.4.1984, n.2260; 3.4.1995, n. 3902; 20.1.1998, n. 483)».A sostegno dell’interpretazione così accolta vi è anche il principio delgiusto indennizzo, operante ai sensi dell’art. 42, comma 3, Cost. non solonei confronti dei soggetti passivi dell’espropriazione, ma anche dei soggettiche la promuovono.

Assume dunque rilievo l’interesse pubblicistico, di cuil’ente espropriante è portatore quando, come nella specie, è obbligato qualebeneficiario a pagare l’indennità (Cass., sez.

I, ord. 4 marzo 2022, n. 7259,par. 2.1.), «a che l'indennizzo non travalichi la giusta misura prescritta dallanorma costituzionale», interesse assistito dalla garanzia di cui all’art. 24,comma 1, Cost.: così Corte cost., 27 luglio 1992, n. 365, che ha dichiaratol'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, l. n. 865/1971, nella partein cui non prevedeva che anche l'espropriante - «da intendersi all'epocacome il beneficiario dell'espropriazione», puntualizza Cass., sez.

I, ord. 4marzo 2022, n. 7259 - potesse proporre opposizione davanti alla corted'appello contro la determinazione dell'indennità di occupazione dei beni daespropriare.

Quella pronuncia è richiamata da Corte cost., 25 marzo 1994,n. 135, la quale menzione anche Corte cost., 22 aprile 1991, n. 173, recantedeclaratoria di illegittimità costituzionale del quinto comma dell'art. 12, l. n.865/1971, come modificato dalla l. n. 10/1977, nella parte in cui nonprevedeva che l'espropriante, in alternativa al pagamento dell'indennitàaccettata dall'espropriato, potesse esperire entro sessanta giorniopposizione ai sensi dell'art. 19.In definitiva, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non vi èalcuna ragione logico – giuridica, né tantomeno essa può essere desuntadalla natura, dalla funzione e dalla posizione del collegio di tecnici di cuiall’art. 21, T.U.E, tale da precludere all’autorità espropriante di proporreopposizione alla stima, nonostante la lettera dell’art. 54, T.U.E.

Viene infattiin rilievo la correlazione tra l’obbligo di pagare l’indennità, di regolaNumero registro generale 11096/2021Numero sezionale 4398/2025Numero di raccolta generale 12432/2026Data pubblicazione 04/05/2026gravante sul beneficiario dell’espropriazione (v. anche Cass., sez.

I, 19settembre 2024, n. 25211, par. 9), e «la legittimazione non solo a resistereall’opposizione, ma anche a proporla, e ciò tanto nel caso in cui [ilbeneficiario, n.d.r.] sia un soggetto distinto dall’autorità espropriante,quanto nel caso in cui coincida con la stessa» (Cass., sez.

I, 4 marzo 2022,n. 7259, pagine 7 e ss.).In tal senso, e non certo in chiave di assimilazione dell’espropriante adun terzo estraneo al procedimento, va inteso il passaggio motivazionale incui la Corte d’appello di Roma, con un argomento a fortiori, lega lalegittimazione attiva riconosciuta all’autorità espropriante al «direttointeresse» del Comune di Fondi, quale «obbligato, come nella specie, al […]pagamento», «alla (ri)determinazione giudiziale dell’indennità».Una diversa lettura, ancorata al mero dato testuale, risulterebberadicalmente in contrasto con la già richiamata giurisprudenza che valorizzail profilo dell’interesse all’opposizione, alla luce del principio del giustoindennizzo.In tale quadro, è irrilevante, e di per sé priva di efficacia preclusivarispetto all’azione tempestivamente esercitata dal Comune, l’accettazionedell’indennità da parte del destinatario dell’espropriazione, oltretutto, nellaspecie, successiva all’instaurazione del giudizio, che non si configura qualemera impugnazione di un atto ma verte sul rapporto.Infatti, una volta promossa l’opposizione alla stima, di cui occorrevalutare congruità e conformità ai criteri di legge, la determinazione dellagiusta indennità è riservata all’autorità giudiziaria (v. già Cass., sez.

I, 23maggio 2014, n. 11503, con riferimento alla previgente disciplina).2.

Col secondo motivo, rivolto – alla pari dei successivi – nei confrontidell’ordinanza definitiva 3 gennaio 2022 e illustrato nelle pagine 22 – 58 delricorso, il ricorrente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., deduce«Omesso esame circa un fatto decisivo».Numero registro generale 11096/2021Numero sezionale 4398/2025Numero di raccolta generale 12432/2026Data pubblicazione 04/05/2026Lamenta il ricorrente che la Corte d’appello, sulla scorta della relazionedel C.T.U., ritenuta condivisibile, dell’esito di analoghi giudizi di opposizionesvoltisi davanti alla stessa corte e relativi ad «aree limitrofe» a quella delconvenuto, delle linee desumibili dalla giurisprudenza di legittimità (v., frale altre citazioni, il richiamo a vari passi della motivazione di Cass., sez.

I,23 maggio 2014, n. 11503), abbia disatteso la linea difensiva del privato(ad avviso del quale il terreno espropriato ricadeva nella zona di espansioneC ed era assoggettato a vincolo espropriativo e non conformativo, la stradadoveva ritenersi opera di urbanizzazione primaria e l’area espropriata eraedificabile) accogliendo invece quella sostenuta dal Comune opponente.Il cuore della controversia era stato individuato con chiarezza dallaCorte d’appello.

L’ordinanza definitiva premette che:ad avviso del Comune, l’area espropriata era «un bene assolutamenteinedificabile, in quanto ricadente sin dal 1978, epoca di redazione del PRG,in una sottozona avente natura pubblicistica, ossia preordinata allarealizzazione di opere destinate all’uso collettivo e non anche al servizio edal completamento della sola zona omogenea C»; il collegio di tecnici eracaduto «in errore a causa della diversa nomenclatura utilizzata nel PRG (ovele zone omogenee erano state indicate con numeri, non con lettere, e lesottozone invece con lettere) rispetto a quella utilizzata invece nel DM1444/1968 (ove le zone omogenee erano classificate per lettere: A, C,.

C,D, E ed F)»; dalla «erronea inclusione del terreno oggetto di esproprio inzona edificabile» era derivata l’erroneità della stima; poiché si trattava di«vincolo conformativo, scaturito dalle previsioni del P.R.G., e non già divincolo preordinato all’esproprio», era priva di senso l’affermazione,presente della relazione di stima, circa la “scadenza temporale” del vincoloablativo;per contro, secondo il convenuto meritava conferma «l’analitico eparticolarmente accurato accertamento svolto dalla Commissione di tecniciNumero registro generale 11096/2021Numero sezionale 4398/2025Numero di raccolta generale 12432/2026Data pubblicazione 04/05/2026in punto di valenza espropriativa e non meramente conformativa del vincolopreordinato all’esproprio».La Corte d’appello ha poi aggiunto:«[l]amenta il Comune opponente che la Commissione avrebbeerroneamente ritenuto edificabile l’area in questione, nonostante la stessaricada in zona omogenea non edificabile di PRG approvato con delibera dellaGiunta Regionale del Lazio 29/3/1978 n. 1353, recepita dal CC con delibera88 del 1980.

In particolare il Comune di Fondi ha dedotto che le strade e lealtre attrezzature pubbliche realizzate nell’area espropriata non abbiano lasola funzione di attraversare la zona omogena C dotandola di servizi di cuiera sprovvista, e men che meno del solo quartiere “Spinete”, nérappresentino C opere di urbanizzazione primaria a completamento dellasola zona edificabile (con conseguente incidenza sulla determinazionedell’indennità di esproprio in base alla medesima destinazione urbanisticadi detta zona).

Al contrario, reputa l’opponente, dette strade, unitamenteagli ulteriori interventi pubblici connessi, ricadrebbero in zona omogenea diPRG distinta da quella edificabile C, in quanto da sempre destinata adnon inclusa».Con ampia e articolata motivazione, la Corte d’appello di Roma,ripercorse le vicende relative all’adozione dei vari provvedimentiamministrativi inerenti l’espropriazione de qua, comparate le diverseprospettazioni difensive, valutato il complesso degli elementi acquisiti allaluce delle conclusioni raggiunte dal C.T.U. e dei propri precedenti in casiconfrontabili con quello in esame, ha affermato che, come da PRG approvatonel 1978 e da certificato di destinazione urbanistica, l’area di proprietà delconvenuto era destinata dal PRG a viabilità e parcheggi e che i vincoliapposti, poiché previsti in via generale dal PRG, erano conformativi e nonespropriativi: dunque, quello espropriato era un terreno non edificabile, «aprescindere dall’effettivo stato di urbanizzazione della zona».Numero registro generale 11096/2021Numero sezionale 4398/2025Numero di raccolta generale 12432/2026Data pubblicazione 04/05/20262.1.

Nella sintesi del motivo ora in esame il ricorrente deduce: «[OSCURATO:PERSONA] omesso di esaminare il dato storico e documentale da cui emerge: chel’area espropriata ricade in zona C di espansione edilizia; che l’operaconsiste in un intervento di urbanizzazione primaria, strada interna alquartiere Spinete; che pertanto l’area espropriata fosse edificabile esoggetta a vincolo espropriativo e non conformativo».L’illustrazione del motivo è fatta in larga parte mediante la trascrizioneletterale di passi dell’ordinanza impugnata, di stralci della relazione delC.T.U., degli scritti difensivi del convenuto o delle osservazioni del suoC.T.P., di testi estratti dai documenti acquisiti.Secondo il ricorrente «è inoppugnabile che l’opera [la strada, n.d.r.] siastata realizzata al servizio del quartiere e che essa ricada in zona diespansione residenziale. […] Ove avesse correttamente esaminato taliemergenze documentali, la Corte non avrebbe potuto dichiarare che l’areaespropriata non è edificabile e che ha addirittura destinazione agricola; néaffermare il principio gravemente erroneo secondo il quale poiché lostrumento urbanistico ab origine la destinava interamente a viabilità eparcheggi i vincoli imposti sarebbero conformativi e non espropriativi, conle ovvie conseguenze in punto di minore quantificazione dell’indennità».2.2.

Il motivo così come formulato è inammissibile sia perché omette diindicare in modo puntuale il fatto storico, principale o secondario,l’accadimento fenomenico esterno al processo, di natura decisiva, che siassume trascurato dal giudice di merito (cfr. Cass., sez.

I, 16 marzo 2022,n. 8584; Cass., sez.

I, 13 ottobre 2020, n. 22056; Cass., sez.

VI-3, ord. 24giugno 2020, n. 12387; Cass., sez.

III, ord. 9 luglio 2019, n. 18328; Cass.,sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053), poiché «la ricadenza dell’area espropriatanella zona omogenea di espansione residenziale C» è in realtà il frutto diuna valutazione degli elementi probatori o l’esito di un argomento difensivoe non rientra nell’ambito delineato dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., siaperché si traduce nella contrapposizione tra la valutazione degli elementiNumero registro generale 11096/2021Numero sezionale 4398/2025Numero di raccolta generale 12432/2026Data pubblicazione 04/05/2026probatori ritenuta corretta dal ricorrente e quella invece effettuata dalgiudice di merito, così sollecitando una rilettura degli elementi di fattopreclusa nel giudizio di legittimità.3.

Col terzo motivo si deduce, con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., «Violazione e falsa applicazione di legge […] in relazione agli artt. 32e 37 DPR 327/2001».3.1.

Come si legge nella sintesi del motivo ora in esame, secondo ilricorrente «[l]a Corte erroneamente ha ritenuto l’area non edificabile e cheil vincolo fosse conformativo, in ragione del solo fatto che tale vincolo erastato apposto dal PRG, la Corte non considerando la limitata funzionedell’opera di viabilità interna ed al servizio del quartiere Spinete, qualeopera di urbanizzazione primaria di detto quartiere e pertanto il caratterelenticolare ed espropriativo del vincolo e l’edificabilità del lotto».Il motivo, fondato su argomenti eterogenei, è illustrato alle pagine da58 a 83 del ricorso.Premette il ricorrente di aver «sviluppato» il motivo «nell’ipotesi in cuisi ravvisi che la Corte di Appello abbia tenuto in considerazione la ricadenzadell’area in zona di espansione edilizia C e la natura dell’opera siccomelimitata a servire, il quartiere Spinete quale infrastruttura primaria ed operadi viabilità interna».Ad avviso del ricorrente, «se, come nella fattispecie, l’area espropriataricade in zona omogenea edificabile C, non può che affermarsi che il valoredell’area espropriata fosse da determinare secondo il prezzo di mercato deiterreni edificabili circostanti che beneficiano dell’opera pubblica».Il ricorrente richiama in particolare le disposizioni del TUE in tema dideterminazione del valore del bene (art. 32) e di determinazionedell’indennità in caso di esproprio di un’area edificabile (art. 37).3.2.

Il motivo non può essere accolto per varie ragioni.3.2.1.

Il motivo non coglie la ratio decidendi sottesa all’ordinanzaimpugnata.Numero registro generale 11096/2021Numero sezionale 4398/2025Numero di raccolta generale 12432/2026Data pubblicazione 04/05/2026La Corte d’appello di Roma, premesso che «i rilievi del Comune»avevano «trovato conforto nell’accertamento del CTU», ha dunque esclusoche la nuova strada realizzata grazie all’espropriazione di vare aree potesseconsiderarsi a servizio della zona di espansione C e tantomeno del soloquartiere Spinete.La Corte d’appello ha altresì dato decisivo rilievo al fatto che il terrenode quo alla data del decreto di esproprio aveva la destinazione a viabilità edunque in base ai vigenti strumenti urbanistici non era edificabile,richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di edificabilità legaleper il solo fatto che l’area risulti classificata come tale dagli strumentiurbanistici al momento della vicenda ablativa, senza possibilità legale diedificazione tutte le volte in cui la zona sia stata concretamente vincolatada un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzaturepubbliche, viabilità ecc.) (viene citata, fra le altre, Cass., sez.

I, 23 maggio2014, n. 11503; da ultimo, Cass., sez.

I, ord. 6 settembre 2024, n. 23961;Cass., sez. un., 19 marzo 2020, n. 7454, par. 10.2).A tal proposito ha affermato:«Le possibilità legali di edificazione vanno quindi escluse tutte le voltein cui per lo strumento urbanistico vigente all’epoca in cui deve compiersila ricognizione legale la zona sia stata concretamente vincolata ad unutilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche,viabilità, etc.) in quanto tali classificazioni apportano un vincolo didestinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione delsuolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione e che sonocome tali soggette a regime autorizzatorio.

Trattasi di interpretazionerispettosa della previsione dell’art. 37, comma 4 del DPR 327/2001 esuccessive modifiche ed integrazioni, ove è stabilito che: “Salva ladisposizione dell’articolo 32, comma 1, non sussistono le possibilità legali diedificazione quando l’area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilitàassoluta in base alla normativa statale o regionale ….. ovvero in base adNumero registro generale 11096/2021Numero sezionale 4398/2025Numero di raccolta generale 12432/2026Data pubblicazione 04/05/2026un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio dimanufatti di natura privata.” Pertanto, se il PRG del Comune di Fondi (oaltro atto susseguente ma sempre connesso al piano regolatore) haimpedito ab origine in capo al privato il diritto di edificare (stante ladestinazione urbanistica di quelle aree ad opere pubbliche), la indennità diesproprio non potrà legittimamente desumersi per analogia con le zoneedificabili circostanti, ma dovrà seguire il “valore” impresso dallo stesso PRGalla predetta zona omogenea».3.2.2.

Inoltre, il ricorrente assume, sia pur in via di ipotesi, ciò cheinvece la Corte d’appello ha escluso, ossia «la ricadenza dell’areaespropriata nella zona omogenea di espansione residenziale C».Dunque, il motivo in esame è assorbito per effetto dell’inammissibilitàdel secondo motivo.3.3.3.

Infine, il ricorrente deduce non la violazione di norme di legge,ossia l’inesatta interpretazione di norme quale conseguenza di una erronearicognizione, ad opera del giudice di merito, della fattispecie astratta, mal’erronea applicazione di quelle norme al caso concreto e dunque lamental’erronea ricognizione della fattispecie concreta in base alle risultanze dicausa, di cui propone una lettura alternativa rispetto a quella accolta dalgiudice di merito, così esorbitando dai limiti del motivo di ricorso perviolazione di legge (art. 360, comma 1, n, 3, c.p.c.) e introducendo unavalutazione di merito estranea al giudizio di legittimità (Cass., sez.

I, ord.13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., sez. lav., 11 gennaio 2016, n. 195).Manca in effetti una specifica indicazione dell’asserito error in iudicandoo dei criteri ermeneutici asseritamente violati.D'altronde il ricorrente incentra il motivo sull’affermata violazione degliartt. 32 e 37, TUEL, disposizioni che presuppongono la già avvenutaidentificazione, quale oggetto di espropriazione, di aree edificabili.Numero registro generale 11096/2021Numero sezionale 4398/2025Numero di raccolta generale 12432/2026Data pubblicazione 04/05/20264.

Il quarto motivo deduce, con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., «violazione e falsa applicazione di legge […] in relazione agli artt. 32e 37, DPR 327/2001».4.1.

Sostiene il ricorrente che dall’erronea decisione sulla natura nonedificabile dell’area espropriata «discende l’illegittima valutazione del valoredel fondo».4.2.

Il motivo, illustrato nelle pagine da 83 a 95 del ricorso, è assorbitoper effetto della sorte dei motivi secondo e terzo.5.

Col quinto motivo, illustrato a pagina 95 del ricorso, il ricorrentelamenta la «nullità della sentenza» in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.5.1.

Secondo il ricorrente, la motivazione dell’ordinanza è soloapparente, «affetta da palese perplessità e contraddittorietà» per aver fattoproprio, in modo acritico, il ragionamento del C.T.U. che, partito dalpresupposto della edificabilità del fondo, era giunto a dichiararlo di naturaagricola.Null’altro espone il ricorrente a sostegno del proprio assunto.5.2.

Il motivo è inammissibile.Dalla lettura della motivazione dell’ordinanza si evince che la Corted’appello ha ritenuto confermati dall’elaborato del C.T.U. i rilievi svolti dalComune in ordine alla non edificabilità dell’area espropriata, che il C.T.U.ha stimato il valore dell’area «considerando[ne, n.d.r.] la destinazioneagricola», che il ragionamento della Corte poggia sull’assenza dellaedificabilità legale.Pertanto, sono del tutto insussistenti i caratteri propri della motivazioneapparente, poiché l’iter argomentativo seguito dalla Corte d’appello ècompleto, logicamente ordinato e comprensibile, dotato di specificiriferimenti ai fatti di causa e alle difese delle parti (Cass., sez.

I, ord. 28gennaio 2025, n. 1986; Cass., sez.

I, ord. 4 marzo 2025, n. 5669; Cass.,Numero registro generale 11096/2021Numero sezionale 4398/2025Numero di raccolta generale 12432/2026Data pubblicazione 04/05/2026sez.

III, ord. 15 febbraio 2024, n. 4166; Cass., sez. un., 3 novembre 2016,n. 22232; Cass., sez. un., 17 novembre 2005, n. 23240).6.

In conclusione, il ricorso va respinto.7.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.8.

Sussistono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio delcontributo unificato, se dovuto.

P.Q.MRespinge il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro200,00 e agli accessori di leggeAi sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile il16 dicembre 2025.Il PresidenteMARCO MARULLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NTEavverso l’ordinanza non definitiva depositata il 17 maggio 2019 el’ordinanza definitiva depositata il 15 ottobre 2020 con n. 4958 rep. n.5145/2020, entrambe emesse dalla Corte d'appello di Roma nel proc. n.5837/2015 R.G.Numero registro generale 11096/2021Numero sezionale 4398/2025Numero di raccolta generale 12432/2026Data pubblicazione 04/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. Con ricorso affidato nel complesso a cinque motivi, il signor Mariosolo questioni preliminari, sia l’ordinanza definitiva 15 ottobre 2020 con cuila Corte di appello di Roma ha accolto in parte l’opposizione del Comune dirisultante dalla relazione depositata il 31 luglio 2015 dal collegio dei tecnicinominati, su istanza del destinatario dell’espropriazione, ex art. 21, d.P.R.8 giugno 2001, n. 37, testo unico in materia di espropriazione per pubblicautilità (di seguito, TUE), nell’ambito dell’espropriazione, per la realizzazionedi una strada, di un’area (un terreno con alberi da frutto privo di costruzioni)di proprietà dell’odierno ricorrente sita in Fondi (LT), località Spinete.La Corte d’appello ha determinato l’indennità definitiva dovutaall’espropriato nella misura di euro 5.776,00 (euro 7.320,00 quale valoredel terreno non edificabile meno euro 1.544,00 per incremento di valoredelle due particelle catastali residue, «grandemente valorizzate dallacostruzione della strada»), oltre interessi legali decorrenti dall’emissione deldecreto di esproprio avvenuta il 1° giugno 2016, ne ha disposto ilversamento presso il servizio di gestione depositi del Ministerodell’economia, compensando per un mezzo le spese processuali, nel residuomezzo poste a carico del convenuto, e ponendo il costo della C.T.U. a caricodi entrambe le parti, un mezzo per ciascuna.Come si legge nel ricorso, il 31 luglio 2015 il collegio di tecnici avevadepositato la relazione di stima, che però non era stata comunicataall’espropriando, il quale ne aveva avuto notizia solo dopo l’iniziativagiudiziaria del Comune di Fondi; «con irrituale ricorso» depositato il 30Numero registro generale 11096/2021Numero sezionale 4398/2025Numero di raccolta generale 12432/2026Data pubblicazione 04/05/2026settembre 2015 presso la Corte d’appello di Roma, il Comune di Fondi, enteespropriante, beneficiario dell’espropriazione e obbligato al pagamento, siera opposto alla stima deducendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalcollegio di tecnici, il terreno non era edificabile e che l’indennizzoastrattamente dovuto all’espropriando era pari a euro 412,27;l’espropriando si era costituto in giudizio, sollevando, fra l’altro, eccezionedi carenza di legittimazione attiva in capo al Comune e concludendo perl’inammissibilità del ricorso o comunque per la sua infondatezza, poiché ilvincolo gravante sull’area a seguito dell’approvazione del progetto di operapubblica, che aveva nuovamente apposto il precedente vincolo scaduto, erada ritenersi di natura espropriativa, e chiedendo la conferma della stimaperitale; con comunicazione depositata presso il Comune il 4 aprile 2016 ilproprietario del fondo da espropriare aveva dichiarato di accettarel’indennità di esproprio nella misura risultante dalla relazione depositata il31 luglio 2015; nel corso del giudizio era sopravvenuto il decreto diesproprio, emesso il 1° giugno 2016 dal Comune di Fondi; con ordinanza17 maggio 2019 la Corte d’appello aveva respinto le eccezioni preliminarisollevate dal convenuto e disposto C.T.U. (il quesito è riprodotto a pagina 8del ricorso); con ordinanza decisoria 15 ottobre 2020 la Corte d’appelloaveva definito il giudizio.2. Resiste il Comune di Fondi con controricorso.3. E’ stata disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio.Solo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso, rivolto nei confronti di uno dei capidell’ordinanza non definitiva 17 maggio 2019, si deduce «Violazione e falsaapplicazione di legge. Art. 360, 3) cpc in relazione all’art. 54 DPR n.327/2001, art. 21 e 27 DPR 327/2001, art. 29 DLGS n. 140/2011».Numero registro generale 11096/2021Numero sezionale 4398/2025Numero di raccolta generale 12432/2026Data pubblicazione 04/05/2026Il giudizio di merito, definito in grado unico dalla Corte d’appello diRoma, è stato promosso dal Comune di Fondi con ricorso ex artt. 54, TUEe 29, d.lgs. 19 settembre 2011, n. 150, depositato il 30 settembre 2015.Nel rigettare l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevatadall’odierno ricorrente, la Corte d’appello di Roma ha così motivato:«L’eccezione di difetto di giurisdizione attiva appare infondata.L’art. 54 del DPR 327/01 non contempla espressamente l’autoritàespropriante tra i soggetti legittimati a proporre opposizione alla stima. Sipone quindi il problema di determinare se l’espropriante sia provvisto di talestrumento di tutela avverso una stima che egli ritenga eccessiva.Ritiene la Corte che la risposta non possa che essere positiva, in quantose l’art. 54 prevede che possa proporre opposizione alla stima il terzo chene abbia interesse, a maggior ragione tale legittimazione va riconosciuta,pur nel silenzio della norma, a chi come l’espropriante abbia un direttointeresse alla (ri)determinazione giudiziale dell’indennità, essendoobbligato, come nella specie, al relativo pagamento».1.1. Sostiene il ricorrente che l’ente espropriante, quale soggetto cheper legge è l’unico a stabilire l’indennità definitiva di esproprio e non èmenzionato dalle disposizioni in tema di opposizione alla stima (artt. 21, 27e 54, TUE; art. 29, d.lgs. n. 150/2011), non può opporsi ad unadeterminazione ad esso direttamente imputabile; che l’organo collegialetecnico, «diretta emanazione comunale», è privo di autonomia e non è unorgano terzo (come invece la commissione provinciale di cui al previgenteart. 16, l. 22 ottobre 1971, n. 865: sul punto v. la memoria illustrativa),mentre la stima redatta dal collegio costituisce attività endoprocedimentalenell’ambito del procedimento ablatorio; che il Comune di Fondi, enteespropriante autore della determinazione dell’indennità definitiva, «non»può «contemporaneamente […] opporsi a sé stesso, nella veste di soggettobeneficiario e tenuto al pagamento» (così nella memoria); che «diverso è ilcaso in cui il beneficiario o il promotore […] siano soggetti diversi dall’EnteNumero registro generale 11096/2021Numero sezionale 4398/2025Numero di raccolta generale 12432/2026Data pubblicazione 04/05/2026espropriante, perché allora tali autonomi soggetti sono certamente titolaridi legittimazione attiva al giudizio di opposizione» nei confronti di chi hadeterminato l’indennità definitiva, ossia l’espropriante, mentre quandoautorità espropriante, promotore e beneficiario dell’espropriazionecoincidono, «come nella fattispecie specie» (così nella memoria), allora gliunici soggetti interessati al giusto indennizzo sono gli espropriati e glieventuali terzi interessati; che l’accettazione espressa dell’indennitàdefinitiva fatta dall’espropriando con comunicazione depositata presso ilComune di Fondi il 4 aprile 2016 precludeva all’espropriante l’opposizionealla stima.Obietta il controricorrente che nel caso di specie il Comune di Fondi,oltre che autorità espropriante, riveste altresì le qualità di promotoredell’espropriazione e di beneficiario della stessa, sicché è l’unico soggettotenuto al pagamento dell’indennità e dunque interessato alla correttadeterminazione dell’indennità. Osserva inoltre che il collegio peritale non èorgano del Comune, ma è chiamato a decidere in assoluta autonomiarispetto alle parti che lo costituiscono.1.2. Il motivo, così come formulato, non può essere accolto.Sono opportune alcune osservazioni preliminari.Per un verso, la terna designata ai sensi dell’art. 21, TUE, che gode diautonomia, come si desume dalle modalità relative alla nomina deicomponenti del collegio (tra i quali, se designato, vi è anche un tecnico difiducia dell’espropriato, mentre il terzo tecnico su istanza di chi abbiainteresse è scelto dal presidente del tribunale entro una cerchiapredeterminata e qualificata), dalle disposizioni sulla liquidazione eripartizione delle spese, dalle modalità di deposito della relazione,dall’applicazione, sia pur in via residuale, delle norme del codice diprocedura civile per quanto riguarda le operazioni peritali e le relativerelazioni, e che assolve una funzione potenzialmente deflattiva delcontenzioso giudiziario, non è un organo direttamente riconducibileNumero registro generale 11096/2021Numero sezionale 4398/2025Numero di raccolta generale 12432/2026Data pubblicazione 04/05/2026all’autorità espropriante (così già Cass., sez. I, ord. 11 luglio 2024, n.19100; Cass., sez. I, ord. 9 luglio 2024, n. 18674).Per un altro, avuto altresì riguardo al principio del giusto indennizzo,operante ai sensi dell’art. 42, comma 3, Cost. anche nei confronti delsoggetto che promuove l’espropriazione, da lungo tempo la giurisprudenza,nel considerare la posizione della pubblica amministrazione che abbiaoccupato o espropriato un’area, non si è limitata ad una «letturaforzatamente riduttiva» (Corte cost., 25 marzo 1994, n. 135) delledisposizioni, anche anteriori al vigente d.P.R. n. 327/2001, sullalegittimazione ad opporsi alla stima dell’indennità spettante al proprietariodel fondo occupato o espropriato. Da ultimo, il principio di cui all’art. 42,comma 3, Cost. è valorizzato anche da Cass., sez. I, ord. 11 luglio 2024, n.19100 e Cass., sez. I, ord. 9 luglio 2024, n. 18674 in fattispecie del tuttoconfrontabili con quella ora in esame.Ciò premesso, nonostante la lettera dell’art. 54, comma 1, TUE, chequanto ai soggetti legittimati ad opporsi alla stima menziona «il proprietarioespropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbiainteresse», e quella di cui all’art. 22, comma 4, TUE, che in tema dideterminazione urgente dell'indennità provvisoria contempla solo laposizione dell’espropriato (sul punto, v. Cass., sez. I, 23 luglio 2014, n.16748: «nel caso di determinazione urgente dell'indennità diespropriazione, previsto dall'art. 22 del testo unico di cui al d.p.r. n.327/2001, la legittimazione all'opposizione alla stima è disciplinata dall'art.54 dello stesso testo unico e compete, pertanto, non solo al proprietarioespropriato, ma anche al promotore dell'espropriazione o al terzo che neabbia interesse»), anche l’autorità espropriante, come già affermato darisalente giurisprudenza (richiamata da Cass., sez. I, 23 luglio 2014, n.16748 e da Corte cost., 25 marzo 1994, n. 135; v. anche Cass., sez. I, 11giugno 1991, n. 6618 in relazione all’art. 19, l. n. 865/1971 e all’opposizionedel comune avverso la stima di cui all'art. 11, l. cit., c.d. indennitàNumero registro generale 11096/2021Numero sezionale 4398/2025Numero di raccolta generale 12432/2026Data pubblicazione 04/05/2026provvisoria, determinata dall’amministrazione provinciale e accettata dagliespropriati), è legittimata a promuovere l’opposizione alla stimadell'indennità, che non ha ad oggetto l’impugnazione di un attoamministrativo, ma si configura come ordinario giudizio sul rapportofinalizzato a stabilire il quantum dell'indennità effettivamente dovuta, nelcorso del quale l’espropriante, che non abbia proposto autonomaopposizione e sia convenuto, può svolgere domanda riconvenzionale echiedere una riduzione della misura fissata in via amministrativa (v. Cass.,sez. VI - 1, ord. 5 agosto 2022, n. 24355; Cass., sez. 1, 28 febbraio 2006,n. 4388 con riferimento all’art. 19, l. 865/1971, richiamata da Cass., sez.I, 13 gennaio 2011, n. 716, in tema di opposizione alla stima delle indennitàdi espropriazione e di asservimento, stabilite dall'UTE, proposta dal comuneche aveva assoggettato a procedimenti di espropriazione e di occupazioned'urgenza alcuni terreni inseriti nel piano per l'edilizia economica epopolare; Cass., sez. I, 12 marzo 2004, n. 5106; con riguardo allariconvenzionale dell’espropriante o del promotore dell’espropriazione, v.Cass., sez. I, ord. 6 giugno 2019, n. 15414, par. 3.1.).In relazione alla previgente disciplina, in un caso di espropriazione postain essere dal Ministero dei Trasporti, Cass., sez. I, 12 marzo 2004, n. 5106osservava: «Non si vede la ragione di dover sottrarre il rimediodell'opposizione alla stima amministrativa dell'indennità di esproprio, alleordinarie regole dell'actio in iudicio, nel senso di negare che l'esercizio deldiritto di azione dipenda da una valutazione di convenienza della parteinteressata, specie ove a dolersi della stima sia l'ente espropriante (dopoCorte Cost. 22.4.1991, n. 173), che solo nell'ipotesi di impugnazione daparte dell'espropriato può ritenere conveniente contestare a sua volta lamisura dell'indennità fissata in via amministrativa. In tal caso, le proprieragioni non possono che esser fatte valere con la proposizione di unadomanda riconvenzionale, che sola può consentire una variazione al ribassodalla [rectius, della, n.d.r.] somma fissata in sede di valutazioneNumero registro generale 11096/2021Numero sezionale 4398/2025Numero di raccolta generale 12432/2026Data pubblicazione 04/05/2026amministrativa (Cass. 2.3.2001, n. 3048), e che non è più vincolata altermine per l'opposizione, quale che ne sia il decorso (Cass. 6.4.1984, n.2260; 3.4.1995, n. 3902; 20.1.1998, n. 483)».A sostegno dell’interpretazione così accolta vi è anche il principio delgiusto indennizzo, operante ai sensi dell’art. 42, comma 3, Cost. non solonei confronti dei soggetti passivi dell’espropriazione, ma anche dei soggettiche la promuovono. Assume dunque rilievo l’interesse pubblicistico, di cuil’ente espropriante è portatore quando, come nella specie, è obbligato qualebeneficiario a pagare l’indennità (Cass., sez. I, ord. 4 marzo 2022, n. 7259,par. 2.1.), «a che l'indennizzo non travalichi la giusta misura prescritta dallanorma costituzionale», interesse assistito dalla garanzia di cui all’art. 24,comma 1, Cost.: così Corte cost., 27 luglio 1992, n. 365, che ha dichiaratol'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, l. n. 865/1971, nella partein cui non prevedeva che anche l'espropriante - «da intendersi all'epocacome il beneficiario dell'espropriazione», puntualizza Cass., sez. I, ord. 4marzo 2022, n. 7259 - potesse proporre opposizione davanti alla corted'appello contro la determinazione dell'indennità di occupazione dei beni daespropriare. Quella pronuncia è richiamata da Corte cost., 25 marzo 1994,n. 135, la quale menzione anche Corte cost., 22 aprile 1991, n. 173, recantedeclaratoria di illegittimità costituzionale del quinto comma dell'art. 12, l. n.865/1971, come modificato dalla l. n. 10/1977, nella parte in cui nonprevedeva che l'espropriante, in alternativa al pagamento dell'indennitàaccettata dall'espropriato, potesse esperire entro sessanta giorniopposizione ai sensi dell'art. 19.In definitiva, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non vi èalcuna ragione logico – giuridica, né tantomeno essa può essere desuntadalla natura, dalla funzione e dalla posizione del collegio di tecnici di cuiall’art. 21, T.U.E, tale da precludere all’autorità espropriante di proporreopposizione alla stima, nonostante la lettera dell’art. 54, T.U.E. Viene infattiin rilievo la correlazione tra l’obbligo di pagare l’indennità, di regolaNumero registro generale 11096/2021Numero sezionale 4398/2025Numero di raccolta generale 12432/2026Data pubblicazione 04/05/2026gravante sul beneficiario dell’espropriazione (v. anche Cass., sez. I, 19settembre 2024, n. 25211, par. 9), e «la legittimazione non solo a resistereall’opposizione, ma anche a proporla, e ciò tanto nel caso in cui [ilbeneficiario, n.d.r.] sia un soggetto distinto dall’autorità espropriante,quanto nel caso in cui coincida con la stessa» (Cass., sez. I, 4 marzo 2022,n. 7259, pagine 7 e ss.).In tal senso, e non certo in chiave di assimilazione dell’espropriante adun terzo estraneo al procedimento, va inteso il passaggio motivazionale incui la Corte d’appello di Roma, con un argomento a fortiori, lega lalegittimazione attiva riconosciuta all’autorità espropriante al «direttointeresse» del Comune di Fondi, quale «obbligato, come nella specie, al […]pagamento», «alla (ri)determinazione giudiziale dell’indennità».Una diversa lettura, ancorata al mero dato testuale, risulterebberadicalmente in contrasto con la già richiamata giurisprudenza che valorizzail profilo dell’interesse all’opposizione, alla luce del principio del giustoindennizzo.In tale quadro, è irrilevante, e di per sé priva di efficacia preclusivarispetto all’azione tempestivamente esercitata dal Comune, l’accettazionedell’indennità da parte del destinatario dell’espropriazione, oltretutto, nellaspecie, successiva all’instaurazione del giudizio, che non si configura qualemera impugnazione di un atto ma verte sul rapporto.Infatti, una volta promossa l’opposizione alla stima, di cui occorrevalutare congruità e conformità ai criteri di legge, la determinazione dellagiusta indennità è riservata all’autorità giudiziaria (v. già Cass., sez. I, 23maggio 2014, n. 11503, con riferimento alla previgente disciplina).2. Col secondo motivo, rivolto – alla pari dei successivi – nei confrontidell’ordinanza definitiva 3 gennaio 2022 e illustrato nelle pagine 22 – 58 delricorso, il ricorrente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., deduce«Omesso esame circa un fatto decisivo».Numero registro generale 11096/2021Numero sezionale 4398/2025Numero di raccolta generale 12432/2026Data pubblicazione 04/05/2026Lamenta il ricorrente che la Corte d’appello, sulla scorta della relazionedel C.T.U., ritenuta condivisibile, dell’esito di analoghi giudizi di opposizionesvoltisi davanti alla stessa corte e relativi ad «aree limitrofe» a quella delconvenuto, delle linee desumibili dalla giurisprudenza di legittimità (v., frale altre citazioni, il richiamo a vari passi della motivazione di Cass., sez. I,23 maggio 2014, n. 11503), abbia disatteso la linea difensiva del privato(ad avviso del quale il terreno espropriato ricadeva nella zona di espansioneC ed era assoggettato a vincolo espropriativo e non conformativo, la stradadoveva ritenersi opera di urbanizzazione primaria e l’area espropriata eraedificabile) accogliendo invece quella sostenuta dal Comune opponente.Il cuore della controversia era stato individuato con chiarezza dallaCorte d’appello. L’ordinanza definitiva premette che:ad avviso del Comune, l’area espropriata era «un bene assolutamenteinedificabile, in quanto ricadente sin dal 1978, epoca di redazione del PRG,in una sottozona avente natura pubblicistica, ossia preordinata allarealizzazione di opere destinate all’uso collettivo e non anche al servizio edal completamento della sola zona omogenea C»; il collegio di tecnici eracaduto «in errore a causa della diversa nomenclatura utilizzata nel PRG (ovele zone omogenee erano state indicate con numeri, non con lettere, e lesottozone invece con lettere) rispetto a quella utilizzata invece nel DM1444/1968 (ove le zone omogenee erano classificate per lettere: A, C,. C,D, E ed F)»; dalla «erronea inclusione del terreno oggetto di esproprio inzona edificabile» era derivata l’erroneità della stima; poiché si trattava di«vincolo conformativo, scaturito dalle previsioni del P.R.G., e non già divincolo preordinato all’esproprio», era priva di senso l’affermazione,presente della relazione di stima, circa la “scadenza temporale” del vincoloablativo;per contro, secondo il convenuto meritava conferma «l’analitico eparticolarmente accurato accertamento svolto dalla Commissione di tecniciNumero registro generale 11096/2021Numero sezionale 4398/2025Numero di raccolta generale 12432/2026Data pubblicazione 04/05/2026in punto di valenza espropriativa e non meramente conformativa del vincolopreordinato all’esproprio».La Corte d’appello ha poi aggiunto:«[l]amenta il Comune opponente che la Commissione avrebbeerroneamente ritenuto edificabile l’area in questione, nonostante la stessaricada in zona omogenea non edificabile di PRG approvato con delibera dellaGiunta Regionale del Lazio 29/3/1978 n. 1353, recepita dal CC con delibera88 del 1980. In particolare il Comune di Fondi ha dedotto che le strade e lealtre attrezzature pubbliche realizzate nell’area espropriata non abbiano lasola funzione di attraversare la zona omogena C dotandola di servizi di cuiera sprovvista, e men che meno del solo quartiere “Spinete”, nérappresentino C opere di urbanizzazione primaria a completamento dellasola zona edificabile (con conseguente incidenza sulla determinazionedell’indennità di esproprio in base alla medesima destinazione urbanisticadi detta zona). Al contrario, reputa l’opponente, dette strade, unitamenteagli ulteriori interventi pubblici connessi, ricadrebbero in zona omogenea diPRG distinta da quella edificabile C, in quanto da sempre destinata adnon inclusa».Con ampia e articolata motivazione, la Corte d’appello di Roma,ripercorse le vicende relative all’adozione dei vari provvedimentiamministrativi inerenti l’espropriazione de qua, comparate le diverseprospettazioni difensive, valutato il complesso degli elementi acquisiti allaluce delle conclusioni raggiunte dal C.T.U. e dei propri precedenti in casiconfrontabili con quello in esame, ha affermato che, come da PRG approvatonel 1978 e da certificato di destinazione urbanistica, l’area di proprietà delconvenuto era destinata dal PRG a viabilità e parcheggi e che i vincoliapposti, poiché previsti in via generale dal PRG, erano conformativi e nonespropriativi: dunque, quello espropriato era un terreno non edificabile, «aprescindere dall’effettivo stato di urbanizzazione della zona».Numero registro generale 11096/2021Numero sezionale 4398/2025Numero di raccolta generale 12432/2026Data pubblicazione 04/05/20262.1. Nella sintesi del motivo ora in esame il ricorrente deduce: «[OSCURATO:PERSONA] omesso di esaminare il dato storico e documentale da cui emerge: chel’area espropriata ricade in zona C di espansione edilizia; che l’operaconsiste in un intervento di urbanizzazione primaria, strada interna alquartiere Spinete; che pertanto l’area espropriata fosse edificabile esoggetta a vincolo espropriativo e non conformativo».L’illustrazione del motivo è fatta in larga parte mediante la trascrizioneletterale di passi dell’ordinanza impugnata, di stralci della relazione delC.T.U., degli scritti difensivi del convenuto o delle osservazioni del suoC.T.P., di testi estratti dai documenti acquisiti.Secondo il ricorrente «è inoppugnabile che l’opera [la strada, n.d.r.] siastata realizzata al servizio del quartiere e che essa ricada in zona diespansione residenziale. […] Ove avesse correttamente esaminato taliemergenze documentali, la Corte non avrebbe potuto dichiarare che l’areaespropriata non è edificabile e che ha addirittura destinazione agricola; néaffermare il principio gravemente erroneo secondo il quale poiché lostrumento urbanistico ab origine la destinava interamente a viabilità eparcheggi i vincoli imposti sarebbero conformativi e non espropriativi, conle ovvie conseguenze in punto di minore quantificazione dell’indennità».2.2. Il motivo così come formulato è inammissibile sia perché omette diindicare in modo puntuale il fatto storico, principale o secondario,l’accadimento fenomenico esterno al processo, di natura decisiva, che siassume trascurato dal giudice di merito (cfr. Cass., sez. I, 16 marzo 2022,n. 8584; Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22056; Cass., sez. VI-3, ord. 24giugno 2020, n. 12387; Cass., sez. III, ord. 9 luglio 2019, n. 18328; Cass.,sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053), poiché «la ricadenza dell’area espropriatanella zona omogenea di espansione residenziale C» è in realtà il frutto diuna valutazione degli elementi probatori o l’esito di un argomento difensivoe non rientra nell’ambito delineato dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., siaperché si traduce nella contrapposizione tra la valutazione degli elementiNumero registro generale 11096/2021Numero sezionale 4398/2025Numero di raccolta generale 12432/2026Data pubblicazione 04/05/2026probatori ritenuta corretta dal ricorrente e quella invece effettuata dalgiudice di merito, così sollecitando una rilettura degli elementi di fattopreclusa nel giudizio di legittimità.3. Col terzo motivo si deduce, con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., «Violazione e falsa applicazione di legge […] in relazione agli artt. 32e 37 DPR 327/2001».3.1. Come si legge nella sintesi del motivo ora in esame, secondo ilricorrente «[l]a Corte erroneamente ha ritenuto l’area non edificabile e cheil vincolo fosse conformativo, in ragione del solo fatto che tale vincolo erastato apposto dal PRG, la Corte non considerando la limitata funzionedell’opera di viabilità interna ed al servizio del quartiere Spinete, qualeopera di urbanizzazione primaria di detto quartiere e pertanto il caratterelenticolare ed espropriativo del vincolo e l’edificabilità del lotto».Il motivo, fondato su argomenti eterogenei, è illustrato alle pagine da58 a 83 del ricorso.Premette il ricorrente di aver «sviluppato» il motivo «nell’ipotesi in cuisi ravvisi che la Corte di Appello abbia tenuto in considerazione la ricadenzadell’area in zona di espansione edilizia C e la natura dell’opera siccomelimitata a servire, il quartiere Spinete quale infrastruttura primaria ed operadi viabilità interna».Ad avviso del ricorrente, «se, come nella fattispecie, l’area espropriataricade in zona omogenea edificabile C, non può che affermarsi che il valoredell’area espropriata fosse da determinare secondo il prezzo di mercato deiterreni edificabili circostanti che beneficiano dell’opera pubblica».Il ricorrente richiama in particolare le disposizioni del TUE in tema dideterminazione del valore del bene (art. 32) e di determinazionedell’indennità in caso di esproprio di un’area edificabile (art. 37).3.2. Il motivo non può essere accolto per varie ragioni.3.2.1. Il motivo non coglie la ratio decidendi sottesa all’ordinanzaimpugnata.Numero registro generale 11096/2021Numero sezionale 4398/2025Numero di raccolta generale 12432/2026Data pubblicazione 04/05/2026La Corte d’appello di Roma, premesso che «i rilievi del Comune»avevano «trovato conforto nell’accertamento del CTU», ha dunque esclusoche la nuova strada realizzata grazie all’espropriazione di vare aree potesseconsiderarsi a servizio della zona di espansione C e tantomeno del soloquartiere Spinete.La Corte d’appello ha altresì dato decisivo rilievo al fatto che il terrenode quo alla data del decreto di esproprio aveva la destinazione a viabilità edunque in base ai vigenti strumenti urbanistici non era edificabile,richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di edificabilità legaleper il solo fatto che l’area risulti classificata come tale dagli strumentiurbanistici al momento della vicenda ablativa, senza possibilità legale diedificazione tutte le volte in cui la zona sia stata concretamente vincolatada un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzaturepubbliche, viabilità ecc.) (viene citata, fra le altre, Cass., sez. I, 23 maggio2014, n. 11503; da ultimo, Cass., sez. I, ord. 6 settembre 2024, n. 23961;Cass., sez. un., 19 marzo 2020, n. 7454, par. 10.2).A tal proposito ha affermato:«Le possibilità legali di edificazione vanno quindi escluse tutte le voltein cui per lo strumento urbanistico vigente all’epoca in cui deve compiersila ricognizione legale la zona sia stata concretamente vincolata ad unutilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche,viabilità, etc.) in quanto tali classificazioni apportano un vincolo didestinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione delsuolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione e che sonocome tali soggette a regime autorizzatorio. Trattasi di interpretazionerispettosa della previsione dell’art. 37, comma 4 del DPR 327/2001 esuccessive modifiche ed integrazioni, ove è stabilito che: “Salva ladisposizione dell’articolo 32, comma 1, non sussistono le possibilità legali diedificazione quando l’area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilitàassoluta in base alla normativa statale o regionale ….. ovvero in base adNumero registro generale 11096/2021Numero sezionale 4398/2025Numero di raccolta generale 12432/2026Data pubblicazione 04/05/2026un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio dimanufatti di natura privata.” Pertanto, se il PRG del Comune di Fondi (oaltro atto susseguente ma sempre connesso al piano regolatore) haimpedito ab origine in capo al privato il diritto di edificare (stante ladestinazione urbanistica di quelle aree ad opere pubbliche), la indennità diesproprio non potrà legittimamente desumersi per analogia con le zoneedificabili circostanti, ma dovrà seguire il “valore” impresso dallo stesso PRGalla predetta zona omogenea».3.2.2. Inoltre, il ricorrente assume, sia pur in via di ipotesi, ciò cheinvece la Corte d’appello ha escluso, ossia «la ricadenza dell’areaespropriata nella zona omogenea di espansione residenziale C».Dunque, il motivo in esame è assorbito per effetto dell’inammissibilitàdel secondo motivo.3.3.3. Infine, il ricorrente deduce non la violazione di norme di legge,ossia l’inesatta interpretazione di norme quale conseguenza di una erronearicognizione, ad opera del giudice di merito, della fattispecie astratta, mal’erronea applicazione di quelle norme al caso concreto e dunque lamental’erronea ricognizione della fattispecie concreta in base alle risultanze dicausa, di cui propone una lettura alternativa rispetto a quella accolta dalgiudice di merito, così esorbitando dai limiti del motivo di ricorso perviolazione di legge (art. 360, comma 1, n, 3, c.p.c.) e introducendo unavalutazione di merito estranea al giudizio di legittimità (Cass., sez. I, ord.13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., sez. lav., 11 gennaio 2016, n. 195).Manca in effetti una specifica indicazione dell’asserito error in iudicandoo dei criteri ermeneutici asseritamente violati.D'altronde il ricorrente incentra il motivo sull’affermata violazione degliartt. 32 e 37, TUEL, disposizioni che presuppongono la già avvenutaidentificazione, quale oggetto di espropriazione, di aree edificabili.Numero registro generale 11096/2021Numero sezionale 4398/2025Numero di raccolta generale 12432/2026Data pubblicazione 04/05/20264. Il quarto motivo deduce, con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., «violazione e falsa applicazione di legge […] in relazione agli artt. 32e 37, DPR 327/2001».4.1. Sostiene il ricorrente che dall’erronea decisione sulla natura nonedificabile dell’area espropriata «discende l’illegittima valutazione del valoredel fondo».4.2. Il motivo, illustrato nelle pagine da 83 a 95 del ricorso, è assorbitoper effetto della sorte dei motivi secondo e terzo.5. Col quinto motivo, illustrato a pagina 95 del ricorso, il ricorrentelamenta la «nullità della sentenza» in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.5.1. Secondo il ricorrente, la motivazione dell’ordinanza è soloapparente, «affetta da palese perplessità e contraddittorietà» per aver fattoproprio, in modo acritico, il ragionamento del C.T.U. che, partito dalpresupposto della edificabilità del fondo, era giunto a dichiararlo di naturaagricola.Null’altro espone il ricorrente a sostegno del proprio assunto.5.2. Il motivo è inammissibile.Dalla lettura della motivazione dell’ordinanza si evince che la Corted’appello ha ritenuto confermati dall’elaborato del C.T.U. i rilievi svolti dalComune in ordine alla non edificabilità dell’area espropriata, che il C.T.U.ha stimato il valore dell’area «considerando[ne, n.d.r.] la destinazioneagricola», che il ragionamento della Corte poggia sull’assenza dellaedificabilità legale.Pertanto, sono del tutto insussistenti i caratteri propri della motivazioneapparente, poiché l’iter argomentativo seguito dalla Corte d’appello ècompleto, logicamente ordinato e comprensibile, dotato di specificiriferimenti ai fatti di causa e alle difese delle parti (Cass., sez. I, ord. 28gennaio 2025, n. 1986; Cass., sez. I, ord. 4 marzo 2025, n. 5669; Cass.,Numero registro generale 11096/2021Numero sezionale 4398/2025Numero di raccolta generale 12432/2026Data pubblicazione 04/05/2026sez. III, ord. 15 febbraio 2024, n. 4166; Cass., sez. un., 3 novembre 2016,n. 22232; Cass., sez. un., 17 novembre 2005, n. 23240).6. In conclusione, il ricorso va respinto.7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.8. Sussistono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio delcontributo unificato, se dovuto. P.Q.MRespinge il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro200,00 e agli accessori di leggeAi sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile il16 dicembre 2025.Il PresidenteMARCO MARULLI
Sentenza Cassazione n. 12432/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris