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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 15746/2026

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chi.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Roma, l’avviso di accertamento n.

TK7031201243/2012,relativo a maggiori imposte a titolo di Ires, Irap e Iva per l’anno 2006,deducendo, per quanto risulta dal ricorso per cassazione, la nullitàdell’atto per carenza di motivazione, in quanto nello stesso era richiamatauna segnalazione dell’Agenzia delle entrate – Direzione regionale delVeneto, che, però, non risultava allegata in copia all’avviso, nonché laNumero registro generale 34626/2018Numero sezionale 3828/2026Numero di raccolta generale 15746/2026Data pubblicazione 22/05/2026decadenza dell’Ufficio dal potere accertativo, che avrebbe dovuto essereesercitato non oltre il 31/12/2011, mentre l’atto impositivo era statonotificato il 27/12/2012.La CTP accoglieva il ricorso.2.

L’appello proposto dall’Ufficio veniva accolto dalla Commissionetributaria regionale del Lazio, che rigettava il ricorso originario.3.

Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazionela contribuente, affidandosi a dieci motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.Con ordinanza interlocutoria depositata il 21/01/2026, questa Corte- rilevato che la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non si era perfezionata, in quanto l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, difensore della società ricorrente, risultava non più iscritta nelReginde a seguito della sua cancellazione dall’albo degli avvocati, eritenuto opportuno accertare se la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse ancora esistente -rinviava a nuovo ruolo, mandando la cancelleria di verificare, tramitevisura camerale, se la ricorrente risultasse estinta a seguito dicancellazione dal registro delle imprese e, in caso di esito positivo di taleaccertamento, di comunicare l’avviso di adunanza camerale ai soci dellasocietà contribuente presso la residenza risultante dalla predetta visura.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente va revocata l’ordinanza interlocutoria depositatail 21/01/2026, in quanto dalla visura camerale della [OSCURATO:SOCIETA]., acquisitadalla cancelleria ed inserita nel fascicolo informatico, è emerso che lasocietà contribuente è ancora attiva, sicché il contraddittorio deve ritenersiregolarmente instaurato già con il perfezionamento della comunicazione,all’indirizzo pec della predetta società, dell’avviso di fissazionedell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 34626/2018Numero sezionale 3828/2026Numero di raccolta generale 15746/2026Data pubblicazione 22/05/20262.

Venendo ai motivi del ricorso, con la prima doglianza si deduce laviolazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 edell’art. 57 del d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c., in quanto, in relazione all’anno d’imposta 2006, il potereaccertativo dell’Ufficio era scaduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], sicché risultava tardivala notifica dell’avviso di accertamento effettuata il 27/12/2012.

La CTR haerrato nel ritenere automaticamente operante il raddoppio dei termini perl’accertamento fiscale, posto che l’informativa di reato, che consentiva ilpredetto raddoppio, era stata inoltrata il 21/03/2012, allorquando iltermine decadenziale era già scaduto.

Inoltre, all’avviso di accertamentonon risultava allegata la copia della denuncia penale, ragion per cui nonera stato possibile verificare se l’Ufficio avesse legittimamente usufruitodel raddoppio dei predetti termini.2.1 Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.2.2 L’inammissibilità discende dal rilievo per cui la società ricorrente,come si evince dalla sentenza della CTR, è rimasta contumace nel giudiziodi appello, sicché la stessa, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 546/1992, èdecaduta dalle eccezioni e questioni che, assorbite nella sentenza dellaCTP (come emerge dal contenuto di questa, riportato nel controricorso),non sono state specificamente riproposte in appello.Questa Corte ha, in proposito, statuito che, nel processo tributario,l'art. 346 c.p.c., riprodotto, per il giudizio di appello davanti allacommissione tributaria regionale, dall'art. 56 del d.lgs. n. 546/1992 (oggisostituito dall'art. 110 del d.lgs. n. 175/2024), per cui le questioni edeccezioni dell'appellato non accolte dalla sentenza di primo grado e nonespressamente riproposte in appello si intendono rinunciate, si applicaanche qualora il contribuente non si sia costituito in giudizio, restandocontumace, e va riferito a qualsiasi questione proposta dal ricorrente, acondizione che sia suscettibile di essere dedotta come autonomo motivo diNumero registro generale 34626/2018Numero sezionale 3828/2026Numero di raccolta generale 15746/2026Data pubblicazione 22/05/2026impugnazione (Cass. 03/05/2025, n. 11594; Cass. 24/09/2014, n.20062).Pertanto, l'omessa specifica riproposizione in sede di gravame daparte dell’appellato preclude al giudice d’appello di pronunciarsi sullaquestione se non è rilevabile d’ufficio.

Dal momento che la questione delladecadenza dell’Ufficio dal potere impositivo non è rilevabile d’ufficio,trattandosi di eccezione in senso stretto rimessa alla disponibilità dellaparte (Cass. 19/01/2024, n. 2083; Cass. 03/10/2018, n. 24074),correttamente la CTR, dando atto della contumacia della contribuenteappellata, ha espressamente dichiarato di dover limitare la decisione aimotivi di gravame, restando precluso l’esame delle eccezioni sollevatedalla contribuente in primo grado e non riproposte in appello: talestatuizione della CTR, peraltro, non è stata oggetto di alcunacontestazione da parte della ricorrente.2.3 Il motivo è comunque infondato nel merito, laddove la ricorrenteassume che la notizia di reato sarebbe in ogni caso tardiva in quantorisalente al 21/03/2012, allorquando erano già scaduti i termini ordinariper l’esercizio del potere accertativo.Invero, come precisato da questa Corte, il raddoppio dei terminiprevisto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 e 57, comma 3,del d.P.R. n. 633/1972, nei testi applicabili ratione temporis, presupponeunicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., peruno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000, e non anche la sua effettivapresentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n.247 del 2011 (Cass. 28/06/2019, n. 17586, la quale, in applicazione ditale principio, ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenutoinoperante il raddoppio dei termini per mancata prova della comunicazionedella notitia criminis entro il termine di decadenza ordinario), sicché ilraddoppio dei termini de quo può operare anche se la notizia di reato èNumero registro generale 34626/2018Numero sezionale 3828/2026Numero di raccolta generale 15746/2026Data pubblicazione 22/05/2026emersa dopo la scadenza del termine ordinario di decadenza (Cass.24/11/2021, n. 36474).3.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 145, 138, 139 e 141 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., in quanto la CTR non ha esaminato l’eccezione dinullità dell’avviso di accertamento per difetto di notifica, posto chequest’ultima venne eseguita al rappresentante legale della contribuente amezzo raccomandata senza specificare sul plico la qualità rivestita, cherisultava invece indicata nell’atto.3.1 Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.3.2 L’inammissibilità deriva, anche in tal caso, dal rilievo per cui lasocietà ricorrente è rimasta contumace nel giudizio di appello, sicché lastessa, ai sensi dell’art. 56 d.lgs. n. 546/1992, è decaduta dalle eccezionie questioni che, assorbite nella sentenza della CTP, non sono statespecificamente riproposte in appello.3.3 Il motivo è comunque infondato, per due ragioni.3.3.1 In primo luogo, infatti, questa Corte ha statuito, in tema dinotificazione ad una persona giuridica, eseguita a mezzo posta allapersona fisica che la rappresenta, ai sensi dell'art. 145, primo comma,c.p.c., che non è il plico né la relata di notifica, ma l'atto da notificare chedeve indicare, a pena di nullità, la qualità di rappresentante della personagiuridica e la sua residenza, domicilio e dimora abituale, come si desumesia dal dato letterale sia dalla possibile mancanza del plico (Cass.08/07/2015, n. 14230; Cass. 16/04/2024, n. 10294): nella specie, è lastessa ricorrente ad aver precisato, nell’articolazione del motivo, chel’avviso di accertamento conteneva l’indicazione della qualità di legalerappresentante del destinatario.3.3.2 In ogni caso, per consolidata giurisprudenza di legittimità, incaso di nullità (provocata da qualunque vizio) della notifica degli avvisi diaccertamento trovano applicazione, in virtù dell'art. 60 del d.P.R. n.Numero registro generale 34626/2018Numero sezionale 3828/2026Numero di raccolta generale 15746/2026Data pubblicazione 22/05/2026600/1973, le norme sulle notificazioni nel processo civile ed il relativoregime delle nullità e delle sanatorie, con la conseguenza che laproposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare, coneffetto ex tunc, la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento perraggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c. (Cass.16/06/2025, n. 16163; Cass. 02/07/2009, n. 15554): nella specie, lasocietà contribuente ha tempestivamente impugnato l’avviso diaccertamento di cui assume la nullità.4.

Con il terzo motivo si deduce l’insufficiente e contraddittoriamotivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in quanto la CTR haaccolto l’appello senza esaminare le eccezioni formulate in fatto ed indiritto e la documentazione probatoria prodotta dalla società contribuentenel corso del giudizio.

In particolare, la CTR non ha rilevato che l’avviso diaccertamento era del tutto difforme dal p.v.c., peraltro neppure allegato,e che il predetto avviso era viziato da una carenza assoluta di motivazionein quanto richiamava una segnalazione della Direzione regionale delVeneto dell’Agenzia delle entrate non allegata allo stesso.

Inoltre, la CTRha ritenuto indeducibili i costi per acquisto di merci e/o materie primesenza alcuna prova e sulla base di presunzioni semplici, sebbene tali costi,e la relativa iva, fossero perfettamente deducibili da parte dellacontribuente in quanto coinvolta in buona fede in una frode fiscale, comeaffermato dalla giurisprudenza anche nel caso di fatture soggettivamenteinesistenti.La ricorrente, nell’articolazione del medesimo motivo, deduce,altresì, che la motivazione dell’impugnata sentenza è meramenteapparente «in quanto non esiste logica che unisce il percorso compiutoespresso dal Giudice per giungere al dispositivo della sentenza», conconseguente «violazione di legge ai sensi dell’art. 111, comma 6,Costituzione, norma direttamente precettiva, anche in relazione all’art.Numero registro generale 34626/2018Numero sezionale 3828/2026Numero di raccolta generale 15746/2026Data pubblicazione 22/05/2026132, comma 2, n. 4, cod. proc. Civ., col mezzo previsto del successivo art.360, n. 3.

Infatti, nella sentenza i giudici non hanno rilevato né si sonopronunciati sulla circostanza che la metodologia adottata dall’Ufficio per ladeterminazione di presunti maggiori ricavi non trova riscontro in alcunanorma giuridica».4.1 Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.4.2 In primo luogo, come già rilevato, la contumacia della societàcontribuente in appello preclude l’esame di tutte le eccezioni che, sollevatein primo grado e assorbite dalla decisione della CTP, non sono statespecificamente riproposte in sede di gravame, ai sensi dell’art. 56 d.lgs. n.546/1992.4.3 In secondo luogo, la doglianza si compendia in un motivocoacervato, senza possibilità, nel corpo del discorso, di distinguere i varivizi lamentati, anche in contrasto logico tra loro (omesso esame, errore divalutazione delle prove, omessa pronuncia su eccezioni, difetto dimotivazione, motivazione contraddittoria), che danno luogo ad unasostanziale mescolanza e sovrapposizione di censure, con l’inammissibileprospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (Cass.13/06/2024, n. 16488; Cass. 23/10/2018, n. 26874; Cass. 23/09/2011,n. 19443; Cass. 11/04/2008, n. 9470), non risultando specificamenteseparati la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione oall'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili23/04/2013, n. 9793) o a pretesi vizi processuali.

Si tratta quindi dicensure non ontologicamente distinte dalla stessa ricorrente e, quindi, nonautonomamente individuabili, senza un inammissibile intervento diselezione e ricostruzione del mezzo d’impugnazione da parte di questaCorte (Cass. 06/02/2024, n. 3397).Invero, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile lamescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei,Numero registro generale 34626/2018Numero sezionale 3828/2026Numero di raccolta generale 15746/2026Data pubblicazione 22/05/2026facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primocomma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione diuna medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli dellaviolazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che supponeaccertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere dellaviolazione o falsa applicazione della norma, del vizio di motivazione, chequegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione, odi omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione (Cass.10/08/2025, n. 23005).4.4 L’inammissibilità del motivo discende anche dal rilievo che, comeripetutamente affermato da questa Corte, in seguito alla riformulazionedell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n.83/2012, conv., con modif., dalla legge n. 134/2012, non sono piùammissibili nel ricorso per cassazione le censure – sollevate invece dallaricorrente - di contraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violatoqualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente,ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, orisulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emergadal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali (Cass. 03/03/2022, n. 7090; Cass. 25/09/2018, n.22598).Il novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulatonel 2012, ha, in sostanza, introdotto nell'ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbeNumero registro generale 34626/2018Numero sezionale 3828/2026Numero di raccolta generale 15746/2026Data pubblicazione 22/05/2026determinato un esito diverso della controversia (Cass., Sez.

U.,07/04/2014, n. 8053); in particolare, il ricorrente per cassazione chepropone siffatto motivo è tenuto, nel rigoroso rispetto delle previsionidegli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.,ad indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”,testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il“quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le partie la sua “decisività” (Cass. 13/06/2022 n. 19049).Nella specie, le predette indicazioni sono del tutto carentinell’articolazione del motivo in esame.

In disparte, infatti, le censurecoacervate relative all’omessa pronuncia e alla motivazione apparente,nonché la confusionaria esposizione delle doglianze, in parte coincidenticon quelle già esposte con i motivi precedenti, la società ricorrente hagenericamente lamentato l'omesso esame di elementi istruttori, che perònon integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivoqualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, come si evince dalla sentenza della CTR (il cuicontenuto sarà richiamato infra), ancorché la sentenza impugnata nonabbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 20/06/2024, n.17005).4.5 Il motivo è poi inammissibile in quanto consiste in una genericacontestazione della sentenza impugnata, con la cui motivazione non siconfronta affatto.La CTR ha, infatti, premesso che «È, infatti, condivisibile laprospettazione dell’appellante Ufficio, tesa a rimarcare l’inconsistenza deirilievi difensivi svolti dalla società contribuente in relazione all’effettivitàdelle sue transazioni commerciali con tale fornitore [[OSCURATO:PERSONA]], comepure col fornitore [OSCURATO:PERSONA], poiché del tutto privi di ogni supportodocumentale probatorio, nulla essendo stato versato agli atti del giudiziodi primo grado e nulla essendo stato prodotto nel presente giudizio aNumero registro generale 34626/2018Numero sezionale 3828/2026Numero di raccolta generale 15746/2026Data pubblicazione 22/05/2026dimostrazione dell’effettiva sussistenza delle operazioni contestate comefittizie, quali analiticamente specificate nell’atto impositivo».

Dopo averrichiamato dettagliatamente le differenze impositive a seguitodell’eliminazione dei costi indeducibili, la CTR ha poi sostenuto, in ordinealle operazioni fatturate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:SOCIETA]., che «irelativi costi sono stati legittimamente ritenuti dall’Agenzia indeducibili exart. 109 Tuir, in quanto entrambe le società non hanno presentato alcunadichiarazione dei redditi nel 2006 e, come in particolare emerso per laCristal da una mirata verifica fiscale effettuata presso la sede della stessa(conclusasi col processo verbale del 17 aprile 2012 in atti), quest’ultima èsenz’altro società “cartiera”, per inesistenza della sede legale (accertatacol verbale di sopralluogo del 16 gennaio 2012 in atti) e di una effettivastruttura di impresa, per assenza di personale dipendente e di soci d’operaed una serie di altri indici partitamente esposti in modo dettagliato nelPVC e nell’atto impositivo.

Inoltre, costituendo tutti tali elementi indizigravi precisi e concordanti della fittizietà delle operazioni meritevoli diessere riportate a tassazione, l’onere della prova della effettività delleoperazioni fiscalmente contestate gravava sulla contribuente società Vimarche non lo ha assolto».4.5.1 Ebbene, la mancata considerazione delle rationes decidendidella sentenza della CTR comporta la nullità del motivo per inidoneità alraggiungimento dello scopo, e tale nullità si risolve, a sua volta, in un "nonmotivo" del ricorso per cassazione, conseguentemente sanzionata conl'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. (Cass. 06/04/2025, n.9059; Cass. 12/01/2024, n. 1341).4.6 A quanto già detto, deve infine aggiungersi che, con buona partedel motivo in esame, non si contestano le asserzioni contenutenell’impugnata sentenza, che non sono state minimamente richiamate eriportate nel motivo, bensì gli asseriti vizi dell’avviso di accertamentooggetto del ricorso originario, così dimenticando che il giudizio diNumero registro generale 34626/2018Numero sezionale 3828/2026Numero di raccolta generale 15746/2026Data pubblicazione 22/05/2026cassazione ha ad oggetto la sentenza di merito e non direttamente i vizidell’atto originariamente impugnato, con conseguente inammissibilità delmotivo anche sotto tale profilo.5.

Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 115, 116 e 167 c.p.c., nonché dell’art. 23 del d.lgs. n.546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto laCTR non ha esaminato la documentazione prodotta nel giudizio di merito,non ha posto a fondamento della decisione le prove proposte dallacontribuente e non ha rilevato che tali prove e fatti non erano staticontestati specificamente dall’Ufficio.5.1 Il motivo – anche a voler superare l’erroneo richiamo al n. 3 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c. in relazione alla violazione di normeprocessuali, inquadrabile in realtà nel successivo n. 4 - è inammissibile.5.2 La ricorrente non specifica minimamente quali sarebbero idocumenti prodotti e non esaminati, le prove addotte ed i fatti rimastiincontestati.

In particolare, la violazione del principio di non contestazionedeve essere dedotta in modo specifico, indicando i fatti non contestati eriproducendo le parti degli atti di merito da cui risulta che il fatto non erastato contestato (Cass. 17/01/2025, n. 1149).È evidente, quindi, il difetto di specificità del motivo, esaurendosiquesto in affermazioni generiche ed astratte, del tutto avulse dalcontenuto della sentenza della CTR e non supportate da puntuali richiamiai documenti ed atti del giudizio di merito, con conseguente violazionedell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., che prevede, a pena diinammissibilità del ricorso per cassazione, la specifica indicazione degli attiprocessuali e dei documenti, da intendere, secondo la costanteinterpretazione di questa Corte, anche come specificazione della sedeprocessuale in cui i documenti risultino prodotti (Cass. 19/08/2015, n.16900), nonché, in caso di deduzione di errores in procedendo, comeNumero registro generale 34626/2018Numero sezionale 3828/2026Numero di raccolta generale 15746/2026Data pubblicazione 22/05/2026trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse(Cass. 30/07/2024, n. 21346).5.3 Peraltro, la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. èparimenti inammissibile, atteso che, come affermato dalle Sezioni Unite diquesta Corte (sentenza 30/09/2020, n. 20867), da un lato, in tema diricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c.,occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicitacon la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisioneprove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori deipoteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile ladiversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaessendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.; dall'altro, ladoglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove sialleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanzaprobatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazionenormativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo divalore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad unaspecifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.Nel caso di specie, tali condizioni di ammissibilità della censura solodel tutto assenti, anche in ragione dell’assoluta genericità del motivoarticolato dalla ricorrente.Numero registro generale 34626/2018Numero sezionale 3828/2026Numero di raccolta generale 15746/2026Data pubblicazione 22/05/20266.

Con il quinto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 56 del d.P.R. n. 633/1972 edell’art. 7 della legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., per non essersi la CTR pronunciata sull’eccezione di nullitàdell’avviso di accertamento in quanto del tutto carente di motivazione, inpalese violazione delle norme sostanziali richiamate nel motivo.7.

Con l’ottavo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedella legge n. 241/1990 e della legge n. 212/2000, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto la CTR non ha rilevato la nullitàdell’avviso di accertamento per carenza di motivazione, in conseguenzadell’omessa allegazione allo stesso degli atti prodromici, ossia il p.v.c., lasegnalazione della Direzione regionale del Veneto dell’Agenzia delleentrate e l’informativa di reato.8.

Il quinto e l’ottavo motivo possono essere esaminaticongiuntamente in quanto sostanzialmente inerenti alla medesimadoglianza e, comunque, strettamente connessi.8.1 Tali motivi - pur volendo correttamente riqualificare gli stessi(omessa pronuncia su eccezione di nullità dell’avviso di accertamento percarenza di motivazione) come errores in procedendo riconducibili allaprevisione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c. – sono inammissibili.8.2 In primis, non può non ribadirsi che la contumacia della societàcontribuente in appello preclude l’esame di tutte le eccezioni (come quelladi nullità dell’avviso di accertamento per carenza di motivazione) che,sollevate in primo grado e assorbite dalla decisione della CTP, non sonostate specificamente riproposte in sede di gravame, da intendersi quindicome rinunciate ai sensi dell’art. 56 d.lgs. n. 546/1992.

La CTR hasostenuto, in proposito, che «Stante la mancata costituzione della societàcontribuente, l’oggetto dell’appello va ristretto alle censure di gravame,dovendosi sul resto ritenere intervenuto giudicato interno»: taleNumero registro generale 34626/2018Numero sezionale 3828/2026Numero di raccolta generale 15746/2026Data pubblicazione 22/05/2026statuizione non è stata oggetto di alcuna contestazione da parte dellaricorrente.8.3 In ogni caso, l’inammissibilità discende dal difetto di specificità,in quanto i motivi non riproducono la motivazione dell’avviso diaccertamento, specificando gli elementi in essa indicati e, per differenza,quelli mancanti, così impedendo a questa Corte di valutare la sufficienzadella motivazione del predetto atto (cfr. Cass. 13/02/2015, n. 2928,secondo cui, in tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difettodi autosufficienza, il ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., avverso la sentenza che abbia ritenuto correttamente motivatol'atto impositivo, qualora non sia trascritta la motivazione di quest'ultimo,precludendo, pertanto, al giudice di legittimità ogni valutazione; conformeCass. 28/06/2017, n. 16147, secondo cui, in base al principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c., nelgiudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di unacommissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nelgiudizio sulla congruità della motivazione dell'avviso di accertamento, ènecessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione didetto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, alfine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediantel'esame del ricorso).9.

Con il sesto motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., inquanto la CTR ha erroneamente ritenuto assolto l’onere probatoriogravante sull’Ufficio in relazione al contestato accertamento.

Nella partefinale del motivo si assume anche la violazione dell’art. 115 c.p.c. per nonaver la CTR tenuto conto della copiosa documentazione prodotta dallacontribuente.9.1 Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 34626/2018Numero sezionale 3828/2026Numero di raccolta generale 15746/2026Data pubblicazione 22/05/20269.2 Giova rammentare che, in tema di ricorso per cassazione, laviolazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quellasu cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, enon anche quando il ricorrente intenda lamentare che, a causa di unaincongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnataabbia ritenuto erroneamente che la parte onerata non avesse assolto taleonere (Cass. 21/03/2022, n. 9055).

Per dedurre, invece, la violazionedell'art. 115 c.p.c., come già detto, occorre denunziare che il giudice,contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da taledisposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove nonintrodotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove propostedalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 26739; Cass. 23/10/2018, n. 26769).9.3 Nel caso di specie, la ricorrente, in relazione all’art. 2697 c.c.,non lamenta alcuna inversione dell’onere della prova, e, per quantoavrebbe posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalleparti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli,sicché non sussiste la dedotta violazione di legge.9.4 Peraltro, come già evidenziato al precedente paragrafo 4.5, laCTR ha indicato le prove presuntive fornite dall’Ufficio in ordine allafittizietà dei rapporti commerciali intercorsi tra la società contribuente e lesocietà “cartiera” [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo sussistenti, in talsenso, «indizi gravi precisi e concordanti» (tra cui, l’omessa dichiarazionedei redditi, la mancanza di una sede legale e di un’effettiva strutturad’impresa, l’assenza di personale dipendente o di soci d’opera), e haNumero registro generale 34626/2018Numero sezionale 3828/2026Numero di raccolta generale 15746/2026Data pubblicazione 22/05/2026concluso che sarebbe «spettato alla parte contribuente dimostrare lanatura effettiva delle operazioni fiscalmente censurate e l’inerenza deicosti sostenuti all’attività esercitata, mentre [OSCURATO:PERSONA] in merito a ciò nonha documentato alcunché».Tale asserzione è conforme al costante orientamento con cui questaCorte ha statuito che, in tema di Iva, l'onere della prova relativa allapresenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a caricodell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzionisemplici, come l'assenza di una idonea struttura organizzativa (locali,mezzi, personale, utenze) ovvero che l'emittente è una "cartiera" o unasocietà "fantasma", mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazionedell'Iva e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenzadelle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto conl'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale dellescritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essivengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire realeun'operazione fittizia (Cass. 10/04/2024, n. 9723; Cass. 18/10/2021, n.28628; Cass. 05/07/2018, n. 17619), e neppure con l’asserita mancanzadi benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass. 09/08/2022, n.24471).9.5 In realtà, con il motivo si mira a sollecitare una inammissibilerivalutazione delle risultanze istruttorie in ordine ai fatti di causa, diesclusiva pertinenza del giudice del merito (Cass. 23/04/2024, n. 10927),dovendo ribadirsi che non è possibile censurare in sede di legittimità laviolazione o falsa applicazione delle norme sulla prova presuntiva per ilsolo fatto che il giudice di merito abbia interpretato gli indizi in un modopiuttosto che in un altro (Cass. 29/07/2025, n. 21762) e che, più ingenerale, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanzaassoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per ilNumero registro generale 34626/2018Numero sezionale 3828/2026Numero di raccolta generale 15746/2026Data pubblicazione 22/05/2026giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dalgiudice di merito (Cass., Sez.

U., 27/12/2019, n. 34476).10.

Con il settimo motivo si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 342 c.p.c. e degli artt. 53, 56, 57 e 23 del d.lgs. n.546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto laCTR non ha rilevato che l’appello dell’Ufficio era inammissibile perl’assoluta genericità delle censure, non riferite ad alcun punto dellasentenza impugnata, nonché in ragione del passaggio in giudicato dei capidella stessa non impugnati.10.1 Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, in quanto laricorrente non riporta né la motivazione della sentenza della CTP, né imotivi di appello, così impedendo a questa Corte di valutare l’asseritagenericità delle doglianze sollevate dall’Ufficio in ordine alla sentenza diprimo grado.

Neppure sono indicati i capi della sentenza della CTP chesarebbero coperti dal giudicato interno in quanto non oggetto di censura insede di gravame dinanzi alla CTR.11.

Con il nono motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., inquanto la sentenza della CTR sarebbe viziata da motivazione apparente,essendo le argomentazioni dei giudici d’appello del tutto inidonee arivelare le ragioni della decisione e a consentire l’identificazione dell’iterlogico seguito per giungere alla decisione.12.

Con il decimo motivo si deduce la nullità della sentenzaimpugnata per violazione degli artt. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992,112 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c., per aver la sentenza d’appello omesso «sostanzialmente dimotivare i punti della controversia e di rendere conto delle ragioni di fattoe di diritto che hanno determinato l’accoglimento dell’appello risolvendosi,sostanzialmente, in una motivazione solo apparente».

Inoltre, la sentenzadella CTR «è viziata da ultrapetizione o extrapetizione in quanto haNumero registro generale 34626/2018Numero sezionale 3828/2026Numero di raccolta generale 15746/2026Data pubblicazione 22/05/2026interferito nel potere dispositivo delle parti e ha alterato gli elementiobiettivi dell’azione (petitum e causa petendi) e, ha sostituito i fatticostitutivi della pretesa, emettendo un provvedimento diverso da quellorichiesto (petitum immediato), ovvero ha attribuito o negato un bene dellavita diverso da quello conteso (petitum mediato)».13.

Il nono ed il decimo possono essere esaminati congiuntamentein quanto sostanzialmente inerenti alla medesima doglianza e, comunque,strettamente connessi.13.1 Tali motivi sono inammissibili per difetto di specificità e perchécompletamente disconnessi dal contenuto della sentenza d’appello.Invero, non può non rilevarsi che, da un lato, la sentenza della CTRè suffragata da ampia motivazione sulle questioni rientranti nel themadecidendum, non avendo peraltro la ricorrente indicato quali, tra leeccezioni sollevate, sarebbero rimaste prive di motivazione ed in qualesede processuale le stesse vennero formulate, e che, dall’altro, non sicomprende a quale statuizione si riferisca la denuncia di extra oultrapetizione lamentata nel motivo, dedotta del tutto genericamente ed informa scarsamente intelligibile, essendosi arrestate anche in tal caso lecensure della società ricorrente ad un piano di mera astrattezza, senzaalcun concreto richiamo alla sentenza impugnata, di cui non viene mairiportato il contenuto.13.2 Deve, poi, richiamarsi quanto già rilevato ai precedentiparagrafi 4.5 e 4.5.1 in ordine alla genericità delle censure formulate dallaricorrente.14.

In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato.Le spese giudiziali seguono la soccombenza della ricorrente e sonoliquidate come in dispositivo.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente,Numero registro generale 34626/2018Numero sezionale 3828/2026Numero di raccolta generale 15746/2026Data pubblicazione 22/05/2026dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio, che liquida ineuro 10.000,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 06/05/2026.Il PresidenteLucio Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
chi.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Roma, l’avviso di accertamento n. TK7031201243/2012,relativo a maggiori imposte a titolo di Ires, Irap e Iva per l’anno 2006,deducendo, per quanto risulta dal ricorso per cassazione, la nullitàdell’atto per carenza di motivazione, in quanto nello stesso era richiamatauna segnalazione dell’Agenzia delle entrate – Direzione regionale delVeneto, che, però, non risultava allegata in copia all’avviso, nonché laNumero registro generale 34626/2018Numero sezionale 3828/2026Numero di raccolta generale 15746/2026Data pubblicazione 22/05/2026decadenza dell’Ufficio dal potere accertativo, che avrebbe dovuto essereesercitato non oltre il 31/12/2011, mentre l’atto impositivo era statonotificato il 27/12/2012.La CTP accoglieva il ricorso.2. L’appello proposto dall’Ufficio veniva accolto dalla Commissionetributaria regionale del Lazio, che rigettava il ricorso originario.3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazionela contribuente, affidandosi a dieci motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.Con ordinanza interlocutoria depositata il 21/01/2026, questa Corte- rilevato che la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non si era perfezionata, in quanto l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, difensore della società ricorrente, risultava non più iscritta nelReginde a seguito della sua cancellazione dall’albo degli avvocati, eritenuto opportuno accertare se la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse ancora esistente -rinviava a nuovo ruolo, mandando la cancelleria di verificare, tramitevisura camerale, se la ricorrente risultasse estinta a seguito dicancellazione dal registro delle imprese e, in caso di esito positivo di taleaccertamento, di comunicare l’avviso di adunanza camerale ai soci dellasocietà contribuente presso la residenza risultante dalla predetta visura.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va revocata l’ordinanza interlocutoria depositatail 21/01/2026, in quanto dalla visura camerale della [OSCURATO:SOCIETA]., acquisitadalla cancelleria ed inserita nel fascicolo informatico, è emerso che lasocietà contribuente è ancora attiva, sicché il contraddittorio deve ritenersiregolarmente instaurato già con il perfezionamento della comunicazione,all’indirizzo pec della predetta società, dell’avviso di fissazionedell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 34626/2018Numero sezionale 3828/2026Numero di raccolta generale 15746/2026Data pubblicazione 22/05/20262. Venendo ai motivi del ricorso, con la prima doglianza si deduce laviolazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 edell’art. 57 del d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c., in quanto, in relazione all’anno d’imposta 2006, il potereaccertativo dell’Ufficio era scaduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], sicché risultava tardivala notifica dell’avviso di accertamento effettuata il 27/12/2012. La CTR haerrato nel ritenere automaticamente operante il raddoppio dei termini perl’accertamento fiscale, posto che l’informativa di reato, che consentiva ilpredetto raddoppio, era stata inoltrata il 21/03/2012, allorquando iltermine decadenziale era già scaduto. Inoltre, all’avviso di accertamentonon risultava allegata la copia della denuncia penale, ragion per cui nonera stato possibile verificare se l’Ufficio avesse legittimamente usufruitodel raddoppio dei predetti termini.2.1 Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.2.2 L’inammissibilità discende dal rilievo per cui la società ricorrente,come si evince dalla sentenza della CTR, è rimasta contumace nel giudiziodi appello, sicché la stessa, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 546/1992, èdecaduta dalle eccezioni e questioni che, assorbite nella sentenza dellaCTP (come emerge dal contenuto di questa, riportato nel controricorso),non sono state specificamente riproposte in appello.Questa Corte ha, in proposito, statuito che, nel processo tributario,l'art. 346 c.p.c., riprodotto, per il giudizio di appello davanti allacommissione tributaria regionale, dall'art. 56 del d.lgs. n. 546/1992 (oggisostituito dall'art. 110 del d.lgs. n. 175/2024), per cui le questioni edeccezioni dell'appellato non accolte dalla sentenza di primo grado e nonespressamente riproposte in appello si intendono rinunciate, si applicaanche qualora il contribuente non si sia costituito in giudizio, restandocontumace, e va riferito a qualsiasi questione proposta dal ricorrente, acondizione che sia suscettibile di essere dedotta come autonomo motivo diNumero registro generale 34626/2018Numero sezionale 3828/2026Numero di raccolta generale 15746/2026Data pubblicazione 22/05/2026impugnazione (Cass. 03/05/2025, n. 11594; Cass. 24/09/2014, n.20062).Pertanto, l'omessa specifica riproposizione in sede di gravame daparte dell’appellato preclude al giudice d’appello di pronunciarsi sullaquestione se non è rilevabile d’ufficio. Dal momento che la questione delladecadenza dell’Ufficio dal potere impositivo non è rilevabile d’ufficio,trattandosi di eccezione in senso stretto rimessa alla disponibilità dellaparte (Cass. 19/01/2024, n. 2083; Cass. 03/10/2018, n. 24074),correttamente la CTR, dando atto della contumacia della contribuenteappellata, ha espressamente dichiarato di dover limitare la decisione aimotivi di gravame, restando precluso l’esame delle eccezioni sollevatedalla contribuente in primo grado e non riproposte in appello: talestatuizione della CTR, peraltro, non è stata oggetto di alcunacontestazione da parte della ricorrente.2.3 Il motivo è comunque infondato nel merito, laddove la ricorrenteassume che la notizia di reato sarebbe in ogni caso tardiva in quantorisalente al 21/03/2012, allorquando erano già scaduti i termini ordinariper l’esercizio del potere accertativo.Invero, come precisato da questa Corte, il raddoppio dei terminiprevisto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 e 57, comma 3,del d.P.R. n. 633/1972, nei testi applicabili ratione temporis, presupponeunicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., peruno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000, e non anche la sua effettivapresentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n.247 del 2011 (Cass. 28/06/2019, n. 17586, la quale, in applicazione ditale principio, ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenutoinoperante il raddoppio dei termini per mancata prova della comunicazionedella notitia criminis entro il termine di decadenza ordinario), sicché ilraddoppio dei termini de quo può operare anche se la notizia di reato èNumero registro generale 34626/2018Numero sezionale 3828/2026Numero di raccolta generale 15746/2026Data pubblicazione 22/05/2026emersa dopo la scadenza del termine ordinario di decadenza (Cass.24/11/2021, n. 36474).3. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 145, 138, 139 e 141 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., in quanto la CTR non ha esaminato l’eccezione dinullità dell’avviso di accertamento per difetto di notifica, posto chequest’ultima venne eseguita al rappresentante legale della contribuente amezzo raccomandata senza specificare sul plico la qualità rivestita, cherisultava invece indicata nell’atto.3.1 Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.3.2 L’inammissibilità deriva, anche in tal caso, dal rilievo per cui lasocietà ricorrente è rimasta contumace nel giudizio di appello, sicché lastessa, ai sensi dell’art. 56 d.lgs. n. 546/1992, è decaduta dalle eccezionie questioni che, assorbite nella sentenza della CTP, non sono statespecificamente riproposte in appello.3.3 Il motivo è comunque infondato, per due ragioni.3.3.1 In primo luogo, infatti, questa Corte ha statuito, in tema dinotificazione ad una persona giuridica, eseguita a mezzo posta allapersona fisica che la rappresenta, ai sensi dell'art. 145, primo comma,c.p.c., che non è il plico né la relata di notifica, ma l'atto da notificare chedeve indicare, a pena di nullità, la qualità di rappresentante della personagiuridica e la sua residenza, domicilio e dimora abituale, come si desumesia dal dato letterale sia dalla possibile mancanza del plico (Cass.08/07/2015, n. 14230; Cass. 16/04/2024, n. 10294): nella specie, è lastessa ricorrente ad aver precisato, nell’articolazione del motivo, chel’avviso di accertamento conteneva l’indicazione della qualità di legalerappresentante del destinatario.3.3.2 In ogni caso, per consolidata giurisprudenza di legittimità, incaso di nullità (provocata da qualunque vizio) della notifica degli avvisi diaccertamento trovano applicazione, in virtù dell'art. 60 del d.P.R. n.Numero registro generale 34626/2018Numero sezionale 3828/2026Numero di raccolta generale 15746/2026Data pubblicazione 22/05/2026600/1973, le norme sulle notificazioni nel processo civile ed il relativoregime delle nullità e delle sanatorie, con la conseguenza che laproposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare, coneffetto ex tunc, la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento perraggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c. (Cass.16/06/2025, n. 16163; Cass. 02/07/2009, n. 15554): nella specie, lasocietà contribuente ha tempestivamente impugnato l’avviso diaccertamento di cui assume la nullità.4. Con il terzo motivo si deduce l’insufficiente e contraddittoriamotivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in quanto la CTR haaccolto l’appello senza esaminare le eccezioni formulate in fatto ed indiritto e la documentazione probatoria prodotta dalla società contribuentenel corso del giudizio. In particolare, la CTR non ha rilevato che l’avviso diaccertamento era del tutto difforme dal p.v.c., peraltro neppure allegato,e che il predetto avviso era viziato da una carenza assoluta di motivazionein quanto richiamava una segnalazione della Direzione regionale delVeneto dell’Agenzia delle entrate non allegata allo stesso. Inoltre, la CTRha ritenuto indeducibili i costi per acquisto di merci e/o materie primesenza alcuna prova e sulla base di presunzioni semplici, sebbene tali costi,e la relativa iva, fossero perfettamente deducibili da parte dellacontribuente in quanto coinvolta in buona fede in una frode fiscale, comeaffermato dalla giurisprudenza anche nel caso di fatture soggettivamenteinesistenti.La ricorrente, nell’articolazione del medesimo motivo, deduce,altresì, che la motivazione dell’impugnata sentenza è meramenteapparente «in quanto non esiste logica che unisce il percorso compiutoespresso dal Giudice per giungere al dispositivo della sentenza», conconseguente «violazione di legge ai sensi dell’art. 111, comma 6,Costituzione, norma direttamente precettiva, anche in relazione all’art.Numero registro generale 34626/2018Numero sezionale 3828/2026Numero di raccolta generale 15746/2026Data pubblicazione 22/05/2026132, comma 2, n. 4, cod. proc. Civ., col mezzo previsto del successivo art.360, n. 3. Infatti, nella sentenza i giudici non hanno rilevato né si sonopronunciati sulla circostanza che la metodologia adottata dall’Ufficio per ladeterminazione di presunti maggiori ricavi non trova riscontro in alcunanorma giuridica».4.1 Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.4.2 In primo luogo, come già rilevato, la contumacia della societàcontribuente in appello preclude l’esame di tutte le eccezioni che, sollevatein primo grado e assorbite dalla decisione della CTP, non sono statespecificamente riproposte in sede di gravame, ai sensi dell’art. 56 d.lgs. n.546/1992.4.3 In secondo luogo, la doglianza si compendia in un motivocoacervato, senza possibilità, nel corpo del discorso, di distinguere i varivizi lamentati, anche in contrasto logico tra loro (omesso esame, errore divalutazione delle prove, omessa pronuncia su eccezioni, difetto dimotivazione, motivazione contraddittoria), che danno luogo ad unasostanziale mescolanza e sovrapposizione di censure, con l’inammissibileprospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (Cass.13/06/2024, n. 16488; Cass. 23/10/2018, n. 26874; Cass. 23/09/2011,n. 19443; Cass. 11/04/2008, n. 9470), non risultando specificamenteseparati la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione oall'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili23/04/2013, n. 9793) o a pretesi vizi processuali. Si tratta quindi dicensure non ontologicamente distinte dalla stessa ricorrente e, quindi, nonautonomamente individuabili, senza un inammissibile intervento diselezione e ricostruzione del mezzo d’impugnazione da parte di questaCorte (Cass. 06/02/2024, n. 3397).Invero, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile lamescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei,Numero registro generale 34626/2018Numero sezionale 3828/2026Numero di raccolta generale 15746/2026Data pubblicazione 22/05/2026facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primocomma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione diuna medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli dellaviolazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che supponeaccertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere dellaviolazione o falsa applicazione della norma, del vizio di motivazione, chequegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione, odi omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione (Cass.10/08/2025, n. 23005).4.4 L’inammissibilità del motivo discende anche dal rilievo che, comeripetutamente affermato da questa Corte, in seguito alla riformulazionedell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n.83/2012, conv., con modif., dalla legge n. 134/2012, non sono piùammissibili nel ricorso per cassazione le censure – sollevate invece dallaricorrente - di contraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violatoqualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente,ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, orisulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emergadal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali (Cass. 03/03/2022, n. 7090; Cass. 25/09/2018, n.22598).Il novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulatonel 2012, ha, in sostanza, introdotto nell'ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbeNumero registro generale 34626/2018Numero sezionale 3828/2026Numero di raccolta generale 15746/2026Data pubblicazione 22/05/2026determinato un esito diverso della controversia (Cass., Sez. U.,07/04/2014, n. 8053); in particolare, il ricorrente per cassazione chepropone siffatto motivo è tenuto, nel rigoroso rispetto delle previsionidegli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.,ad indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”,testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il“quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le partie la sua “decisività” (Cass. 13/06/2022 n. 19049).Nella specie, le predette indicazioni sono del tutto carentinell’articolazione del motivo in esame. In disparte, infatti, le censurecoacervate relative all’omessa pronuncia e alla motivazione apparente,nonché la confusionaria esposizione delle doglianze, in parte coincidenticon quelle già esposte con i motivi precedenti, la società ricorrente hagenericamente lamentato l'omesso esame di elementi istruttori, che perònon integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivoqualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, come si evince dalla sentenza della CTR (il cuicontenuto sarà richiamato infra), ancorché la sentenza impugnata nonabbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 20/06/2024, n.17005).4.5 Il motivo è poi inammissibile in quanto consiste in una genericacontestazione della sentenza impugnata, con la cui motivazione non siconfronta affatto.La CTR ha, infatti, premesso che «È, infatti, condivisibile laprospettazione dell’appellante Ufficio, tesa a rimarcare l’inconsistenza deirilievi difensivi svolti dalla società contribuente in relazione all’effettivitàdelle sue transazioni commerciali con tale fornitore [[OSCURATO:PERSONA]], comepure col fornitore [OSCURATO:PERSONA], poiché del tutto privi di ogni supportodocumentale probatorio, nulla essendo stato versato agli atti del giudiziodi primo grado e nulla essendo stato prodotto nel presente giudizio aNumero registro generale 34626/2018Numero sezionale 3828/2026Numero di raccolta generale 15746/2026Data pubblicazione 22/05/2026dimostrazione dell’effettiva sussistenza delle operazioni contestate comefittizie, quali analiticamente specificate nell’atto impositivo». Dopo averrichiamato dettagliatamente le differenze impositive a seguitodell’eliminazione dei costi indeducibili, la CTR ha poi sostenuto, in ordinealle operazioni fatturate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:SOCIETA]., che «irelativi costi sono stati legittimamente ritenuti dall’Agenzia indeducibili exart. 109 Tuir, in quanto entrambe le società non hanno presentato alcunadichiarazione dei redditi nel 2006 e, come in particolare emerso per laCristal da una mirata verifica fiscale effettuata presso la sede della stessa(conclusasi col processo verbale del 17 aprile 2012 in atti), quest’ultima èsenz’altro società “cartiera”, per inesistenza della sede legale (accertatacol verbale di sopralluogo del 16 gennaio 2012 in atti) e di una effettivastruttura di impresa, per assenza di personale dipendente e di soci d’operaed una serie di altri indici partitamente esposti in modo dettagliato nelPVC e nell’atto impositivo. Inoltre, costituendo tutti tali elementi indizigravi precisi e concordanti della fittizietà delle operazioni meritevoli diessere riportate a tassazione, l’onere della prova della effettività delleoperazioni fiscalmente contestate gravava sulla contribuente società Vimarche non lo ha assolto».4.5.1 Ebbene, la mancata considerazione delle rationes decidendidella sentenza della CTR comporta la nullità del motivo per inidoneità alraggiungimento dello scopo, e tale nullità si risolve, a sua volta, in un "nonmotivo" del ricorso per cassazione, conseguentemente sanzionata conl'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. (Cass. 06/04/2025, n.9059; Cass. 12/01/2024, n. 1341).4.6 A quanto già detto, deve infine aggiungersi che, con buona partedel motivo in esame, non si contestano le asserzioni contenutenell’impugnata sentenza, che non sono state minimamente richiamate eriportate nel motivo, bensì gli asseriti vizi dell’avviso di accertamentooggetto del ricorso originario, così dimenticando che il giudizio diNumero registro generale 34626/2018Numero sezionale 3828/2026Numero di raccolta generale 15746/2026Data pubblicazione 22/05/2026cassazione ha ad oggetto la sentenza di merito e non direttamente i vizidell’atto originariamente impugnato, con conseguente inammissibilità delmotivo anche sotto tale profilo.5. Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 115, 116 e 167 c.p.c., nonché dell’art. 23 del d.lgs. n.546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto laCTR non ha esaminato la documentazione prodotta nel giudizio di merito,non ha posto a fondamento della decisione le prove proposte dallacontribuente e non ha rilevato che tali prove e fatti non erano staticontestati specificamente dall’Ufficio.5.1 Il motivo – anche a voler superare l’erroneo richiamo al n. 3 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c. in relazione alla violazione di normeprocessuali, inquadrabile in realtà nel successivo n. 4 - è inammissibile.5.2 La ricorrente non specifica minimamente quali sarebbero idocumenti prodotti e non esaminati, le prove addotte ed i fatti rimastiincontestati. In particolare, la violazione del principio di non contestazionedeve essere dedotta in modo specifico, indicando i fatti non contestati eriproducendo le parti degli atti di merito da cui risulta che il fatto non erastato contestato (Cass. 17/01/2025, n. 1149).È evidente, quindi, il difetto di specificità del motivo, esaurendosiquesto in affermazioni generiche ed astratte, del tutto avulse dalcontenuto della sentenza della CTR e non supportate da puntuali richiamiai documenti ed atti del giudizio di merito, con conseguente violazionedell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., che prevede, a pena diinammissibilità del ricorso per cassazione, la specifica indicazione degli attiprocessuali e dei documenti, da intendere, secondo la costanteinterpretazione di questa Corte, anche come specificazione della sedeprocessuale in cui i documenti risultino prodotti (Cass. 19/08/2015, n.16900), nonché, in caso di deduzione di errores in procedendo, comeNumero registro generale 34626/2018Numero sezionale 3828/2026Numero di raccolta generale 15746/2026Data pubblicazione 22/05/2026trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse(Cass. 30/07/2024, n. 21346).5.3 Peraltro, la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. èparimenti inammissibile, atteso che, come affermato dalle Sezioni Unite diquesta Corte (sentenza 30/09/2020, n. 20867), da un lato, in tema diricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c.,occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicitacon la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisioneprove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori deipoteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile ladiversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaessendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.; dall'altro, ladoglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove sialleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanzaprobatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazionenormativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo divalore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad unaspecifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.Nel caso di specie, tali condizioni di ammissibilità della censura solodel tutto assenti, anche in ragione dell’assoluta genericità del motivoarticolato dalla ricorrente.Numero registro generale 34626/2018Numero sezionale 3828/2026Numero di raccolta generale 15746/2026Data pubblicazione 22/05/20266. Con il quinto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 56 del d.P.R. n. 633/1972 edell’art. 7 della legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., per non essersi la CTR pronunciata sull’eccezione di nullitàdell’avviso di accertamento in quanto del tutto carente di motivazione, inpalese violazione delle norme sostanziali richiamate nel motivo.7. Con l’ottavo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedella legge n. 241/1990 e della legge n. 212/2000, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto la CTR non ha rilevato la nullitàdell’avviso di accertamento per carenza di motivazione, in conseguenzadell’omessa allegazione allo stesso degli atti prodromici, ossia il p.v.c., lasegnalazione della Direzione regionale del Veneto dell’Agenzia delleentrate e l’informativa di reato.8. Il quinto e l’ottavo motivo possono essere esaminaticongiuntamente in quanto sostanzialmente inerenti alla medesimadoglianza e, comunque, strettamente connessi.8.1 Tali motivi - pur volendo correttamente riqualificare gli stessi(omessa pronuncia su eccezione di nullità dell’avviso di accertamento percarenza di motivazione) come errores in procedendo riconducibili allaprevisione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c. – sono inammissibili.8.2 In primis, non può non ribadirsi che la contumacia della societàcontribuente in appello preclude l’esame di tutte le eccezioni (come quelladi nullità dell’avviso di accertamento per carenza di motivazione) che,sollevate in primo grado e assorbite dalla decisione della CTP, non sonostate specificamente riproposte in sede di gravame, da intendersi quindicome rinunciate ai sensi dell’art. 56 d.lgs. n. 546/1992. La CTR hasostenuto, in proposito, che «Stante la mancata costituzione della societàcontribuente, l’oggetto dell’appello va ristretto alle censure di gravame,dovendosi sul resto ritenere intervenuto giudicato interno»: taleNumero registro generale 34626/2018Numero sezionale 3828/2026Numero di raccolta generale 15746/2026Data pubblicazione 22/05/2026statuizione non è stata oggetto di alcuna contestazione da parte dellaricorrente.8.3 In ogni caso, l’inammissibilità discende dal difetto di specificità,in quanto i motivi non riproducono la motivazione dell’avviso diaccertamento, specificando gli elementi in essa indicati e, per differenza,quelli mancanti, così impedendo a questa Corte di valutare la sufficienzadella motivazione del predetto atto (cfr. Cass. 13/02/2015, n. 2928,secondo cui, in tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difettodi autosufficienza, il ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., avverso la sentenza che abbia ritenuto correttamente motivatol'atto impositivo, qualora non sia trascritta la motivazione di quest'ultimo,precludendo, pertanto, al giudice di legittimità ogni valutazione; conformeCass. 28/06/2017, n. 16147, secondo cui, in base al principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c., nelgiudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di unacommissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nelgiudizio sulla congruità della motivazione dell'avviso di accertamento, ènecessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione didetto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, alfine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediantel'esame del ricorso).9. Con il sesto motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., inquanto la CTR ha erroneamente ritenuto assolto l’onere probatoriogravante sull’Ufficio in relazione al contestato accertamento. Nella partefinale del motivo si assume anche la violazione dell’art. 115 c.p.c. per nonaver la CTR tenuto conto della copiosa documentazione prodotta dallacontribuente.9.1 Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 34626/2018Numero sezionale 3828/2026Numero di raccolta generale 15746/2026Data pubblicazione 22/05/20269.2 Giova rammentare che, in tema di ricorso per cassazione, laviolazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quellasu cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, enon anche quando il ricorrente intenda lamentare che, a causa di unaincongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnataabbia ritenuto erroneamente che la parte onerata non avesse assolto taleonere (Cass. 21/03/2022, n. 9055). Per dedurre, invece, la violazionedell'art. 115 c.p.c., come già detto, occorre denunziare che il giudice,contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da taledisposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove nonintrodotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove propostedalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 26739; Cass. 23/10/2018, n. 26769).9.3 Nel caso di specie, la ricorrente, in relazione all’art. 2697 c.c.,non lamenta alcuna inversione dell’onere della prova, e, per quantoavrebbe posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalleparti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli,sicché non sussiste la dedotta violazione di legge.9.4 Peraltro, come già evidenziato al precedente paragrafo 4.5, laCTR ha indicato le prove presuntive fornite dall’Ufficio in ordine allafittizietà dei rapporti commerciali intercorsi tra la società contribuente e lesocietà “cartiera” [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo sussistenti, in talsenso, «indizi gravi precisi e concordanti» (tra cui, l’omessa dichiarazionedei redditi, la mancanza di una sede legale e di un’effettiva strutturad’impresa, l’assenza di personale dipendente o di soci d’opera), e haNumero registro generale 34626/2018Numero sezionale 3828/2026Numero di raccolta generale 15746/2026Data pubblicazione 22/05/2026concluso che sarebbe «spettato alla parte contribuente dimostrare lanatura effettiva delle operazioni fiscalmente censurate e l’inerenza deicosti sostenuti all’attività esercitata, mentre [OSCURATO:PERSONA] in merito a ciò nonha documentato alcunché».Tale asserzione è conforme al costante orientamento con cui questaCorte ha statuito che, in tema di Iva, l'onere della prova relativa allapresenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a caricodell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzionisemplici, come l'assenza di una idonea struttura organizzativa (locali,mezzi, personale, utenze) ovvero che l'emittente è una "cartiera" o unasocietà "fantasma", mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazionedell'Iva e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenzadelle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto conl'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale dellescritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essivengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire realeun'operazione fittizia (Cass. 10/04/2024, n. 9723; Cass. 18/10/2021, n.28628; Cass. 05/07/2018, n. 17619), e neppure con l’asserita mancanzadi benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass. 09/08/2022, n.24471).9.5 In realtà, con il motivo si mira a sollecitare una inammissibilerivalutazione delle risultanze istruttorie in ordine ai fatti di causa, diesclusiva pertinenza del giudice del merito (Cass. 23/04/2024, n. 10927),dovendo ribadirsi che non è possibile censurare in sede di legittimità laviolazione o falsa applicazione delle norme sulla prova presuntiva per ilsolo fatto che il giudice di merito abbia interpretato gli indizi in un modopiuttosto che in un altro (Cass. 29/07/2025, n. 21762) e che, più ingenerale, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanzaassoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per ilNumero registro generale 34626/2018Numero sezionale 3828/2026Numero di raccolta generale 15746/2026Data pubblicazione 22/05/2026giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dalgiudice di merito (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34476).10. Con il settimo motivo si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 342 c.p.c. e degli artt. 53, 56, 57 e 23 del d.lgs. n.546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto laCTR non ha rilevato che l’appello dell’Ufficio era inammissibile perl’assoluta genericità delle censure, non riferite ad alcun punto dellasentenza impugnata, nonché in ragione del passaggio in giudicato dei capidella stessa non impugnati.10.1 Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, in quanto laricorrente non riporta né la motivazione della sentenza della CTP, né imotivi di appello, così impedendo a questa Corte di valutare l’asseritagenericità delle doglianze sollevate dall’Ufficio in ordine alla sentenza diprimo grado. Neppure sono indicati i capi della sentenza della CTP chesarebbero coperti dal giudicato interno in quanto non oggetto di censura insede di gravame dinanzi alla CTR.11. Con il nono motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., inquanto la sentenza della CTR sarebbe viziata da motivazione apparente,essendo le argomentazioni dei giudici d’appello del tutto inidonee arivelare le ragioni della decisione e a consentire l’identificazione dell’iterlogico seguito per giungere alla decisione.12. Con il decimo motivo si deduce la nullità della sentenzaimpugnata per violazione degli artt. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992,112 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c., per aver la sentenza d’appello omesso «sostanzialmente dimotivare i punti della controversia e di rendere conto delle ragioni di fattoe di diritto che hanno determinato l’accoglimento dell’appello risolvendosi,sostanzialmente, in una motivazione solo apparente». Inoltre, la sentenzadella CTR «è viziata da ultrapetizione o extrapetizione in quanto haNumero registro generale 34626/2018Numero sezionale 3828/2026Numero di raccolta generale 15746/2026Data pubblicazione 22/05/2026interferito nel potere dispositivo delle parti e ha alterato gli elementiobiettivi dell’azione (petitum e causa petendi) e, ha sostituito i fatticostitutivi della pretesa, emettendo un provvedimento diverso da quellorichiesto (petitum immediato), ovvero ha attribuito o negato un bene dellavita diverso da quello conteso (petitum mediato)».13. Il nono ed il decimo possono essere esaminati congiuntamentein quanto sostanzialmente inerenti alla medesima doglianza e, comunque,strettamente connessi.13.1 Tali motivi sono inammissibili per difetto di specificità e perchécompletamente disconnessi dal contenuto della sentenza d’appello.Invero, non può non rilevarsi che, da un lato, la sentenza della CTRè suffragata da ampia motivazione sulle questioni rientranti nel themadecidendum, non avendo peraltro la ricorrente indicato quali, tra leeccezioni sollevate, sarebbero rimaste prive di motivazione ed in qualesede processuale le stesse vennero formulate, e che, dall’altro, non sicomprende a quale statuizione si riferisca la denuncia di extra oultrapetizione lamentata nel motivo, dedotta del tutto genericamente ed informa scarsamente intelligibile, essendosi arrestate anche in tal caso lecensure della società ricorrente ad un piano di mera astrattezza, senzaalcun concreto richiamo alla sentenza impugnata, di cui non viene mairiportato il contenuto.13.2 Deve, poi, richiamarsi quanto già rilevato ai precedentiparagrafi 4.5 e 4.5.1 in ordine alla genericità delle censure formulate dallaricorrente.14. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato.Le spese giudiziali seguono la soccombenza della ricorrente e sonoliquidate come in dispositivo.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente,Numero registro generale 34626/2018Numero sezionale 3828/2026Numero di raccolta generale 15746/2026Data pubblicazione 22/05/2026dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio, che liquida ineuro 10.000,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 06/05/2026.Il PresidenteLucio Napolitano
Sentenza Cassazione n. 15746/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris