CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 novembre 2025
Cassazione n. 40458/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1509/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 26743/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TE) il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata ed assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza del 07/02/2025 della Corte di Appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 febbraio 2025, la Corte di Appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza del 23 marzo 2023 del Tribunale di Teramo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ha rideterminato la pena in anni 2 di reclusione ed euro 6000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 81 cod. pen., 644, primo comma e quinto comma n. 3 e n. 5, cod. pen., di cui agli artt. 110, 629, primo comma, cod. pen. e art. 61, n. 2, cod. pen. e di cui agli artt. 110, 56-629 cod. pen. in relazione all’art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. e art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen. commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 40458/2025 Roma, lì, 16/12/2025 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputata deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge e contraddittorietà della motivazione di cui all’art. 606 lettere b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla contestata recidiva. 3. In data 8 settembre 2025, è pervenuta, tramite posta elettronica certificata, la dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia, avendo la ricorrente validamente formalizzato la rinuncia con atto sottoscritto dal difensore, procuratore speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244-01). 2. Questa Corte, con un maggioritario indirizzo interpretativo, ha affermato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse, derivante da causa non imputabile al ricorrente, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025, S., Rv. 288594-01; Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549-01; Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv. 281785-01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmives, Rv. 272308-01; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225-01; Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, dep. 2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249916-01; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, Caterino, Rv. 226009-01). 2.1. Tale conclusione risulta riconducibile a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo le quali la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694-01). 2.2. Nel caso in esame, nell’atto di rinuncia al ricorso non è stata addotta alcuna motivazione che possa far desumere che la rinuncia sia dovuta a una sopravvenuta carenza di interesse per causa non imputabile alla ricorrente, per la mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, ovvero che si verta in quella situazione che comporta che quest'ultima non possa essere condannata né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende. 3. Alla inammissibilità del ricorso per consegue, quindi, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 13 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]