CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 17521/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 29/09/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Viterbo, emessa in data 17 maggio 2022 ai sensi dell'art.678, comma 1-ter, cod. proc. pen., con la quale era stata disposta nei suoi confronti l'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare, con riguardo alla condanna ad anni uno di reclusione ed euro 350,00 di multa inflittagli con sentenza del Tribunale di Viterbo del 21 maggio 2021 che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di appropriazione indebita commesso nel 2014. 1.1. In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto l'opposizione inammissibile poiché con essa non era stata censurata la decisione nel merito, ma si era chiesto soltanto l'ampliamento dell' orario nel quale il condannato era autorizzato ad allontanarsi dalla propria abitazione per esigenze lavorative e di carattere familiare. 1.2. Pertanto, con il provvedimento sopra indicato è stata concessa al Bracci l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00, con revoca della analoga autorizzazione pomeridiana negli stessi giorni, ferma restando quella per il sabato, la domenica ed i giorni festivi dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 47, 47-ter Ord. pen. e 191, 192, 526, primo comma, e 546, primo comma, lett. e), cod. proc. pen. per l'omessa valutazione, da parte del Tribunale di sorveglianza, della richiesta di affidamento in prova avanzata con l' originaria istanza di sospensione relativa all'ordine di esecuzione pena n.200/2021 del 17 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Infatti, come già rilevato nell'ordinanza impugnata, con l'atto di opposizione avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza (che aveva applicato in via provvisoria la detenzione domiciliare ed aveva respinto la domanda di affidamento in prova) l'odierno ricorrente si era limitato a chiedere un ampiamento dell'orario nel quale poteva allontanarsi dalla propria abitazione, senza sollevare alcuna censura rispetto al diniego della misura alternativa prevista dalli art. 47 Ord. pen. Ne consegue che il Tribunale di sorveglianza non è incorso nel vizio lamentato, essendosi limitato a prendere atto di quanto richiesto dal Bracci con l'atto di opposizione con il quale, si ripete, non si era insistito nella richiesta di affidamento in prova. Deve poi aggiungersi che non assume rilievo quanto richiesto con la originaria istanza di sospensione dell'esecuzione, in quanto l'oggetto del procedimento di opposizione è delimitato, logicamente, da quanto dedotto e richiesto con l'opposizione medesima. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 'll ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme