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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32085/2026

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[OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2025 del TRIBUNALE di GELA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che la Procura Generale presso la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Gela che ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato allo stesso contestato (art. 624 cod. pen.) si è estinto per remissione di querela tacita della persona offesa e mancata ricusazione dell'imputato; Considerato che il primo ed unico motivo, che contesta l'erronea qualificazione giuridica della condotta contestata e la conseguente procedibilità d'ufficio del reato, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; il motivo si presenta sul punto perplesso richiedendo alternativamente una diversa qualificazione giuridica alternativa (624 bis o 628 cd. pen.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2025 del TRIBUNALE di GELA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che la Procura Generale presso la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Gela che ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato allo stesso contestato (art. 624 cod. pen.) si è estinto per remissione di querela tacita della persona offesa e mancata ricusazione dell'imputato; Considerato che il primo ed unico motivo, che contesta l'erronea qualificazione giuridica della condotta contestata e la conseguente procedibilità d'ufficio del reato, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; il motivo si presenta sul punto perplesso richiedendo alternativamente una diversa qualificazione giuridica alternativa (624 bis o 628 cd. pen.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 32085/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris