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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:C:2024:593
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CO0732_SUM

Causa C‑732/23 P Răzvan-[OSCURATO:PERSONA] e a. contro Consiglio dell’Unione europea Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell’8 luglio 2024 «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Diritto istituzionale – Articolo 263 TFUE – Ricorso di annullamento – Piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen in Romania – Assenza di atto impugnabile – Mancato raggiungimento dell’unanimità richiesta – Irricevibilità manifesta del ricorso in primo grado – Impugnazione manifestamente infondata» Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punto 21) Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Mancata adozione di un progetto di decisione del Consiglio in mancanza dell’unanimità richiesta – Esclusione (Art. 263 TFUE; atto di adesione del 2005, art. 4, § 2) (v. punti 25‑30) Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atto preparatorio – Esclusione – Limiti – Atto intermedio produttivo di effetti giuridici autonomi – Inclusione (Art. 263 TFUE; atto di adesione del 2005, art. 4, § 2) (v. punti 46, 47) Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Silenzio o inerzia di un’istituzione – Mancata adozione di un progetto di decisione del Consiglio in mancanza dell’unanimità richiesta – Esclusione (Art. 263 TFUE; atto di adesione del 2005, art. 4, § 2) (v. punti 50, 51)

V. il testo della decisione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CO0732_SUM Causa C‑732/23 P Răzvan-[OSCURATO:PERSONA] e a. contro Consiglio dell’Unione europea Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell’8 luglio 2024 «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Diritto istituzionale – Articolo 263 TFUE – Ricorso di annullamento – Piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen in Romania – Assenza di atto impugnabile – Mancato raggiungimento dell’unanimità richiesta – Irricevibilità manifesta del ricorso in primo grado – Impugnazione manifestamente infondata» Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punto 21) Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Mancata adozione di un progetto di decisione del Consiglio in mancanza dell’unanimità richiesta – Esclusione (Art. 263 TFUE; atto di adesione del 2005, art. 4, § 2) (v. punti 25‑30) Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atto preparatorio – Esclusione – Limiti – Atto intermedio produttivo di effetti giuridici autonomi – Inclusione (Art. 263 TFUE; atto di adesione del 2005, art. 4, § 2) (v. punti 46, 47) Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Silenzio o inerzia di un’istituzione – Mancata adozione di un progetto di decisione del Consiglio in mancanza dell’unanimità richiesta – Esclusione (Art. 263 TFUE; atto di adesione del 2005, art. 4, § 2) (v. punti 50, 51) V. il testo della decisione.
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