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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2024

Cassazione n. 21439/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 5/4/2024 la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa il 3/7/2023 dal locale Tribunale nei confronti i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riconosceva per entrambi l'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rideterminando la pena nella misura del dispositivo.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], contestando l'entità della sanzione che, in ragione del ruolo svolto e della condizione psicologica del soggetto, avrebbe dovuto assestarsi sul minimo edittale.

3. Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata - pronunciandosi sulla questione qui riproposta - ha steso una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile.

4. Rilevato, in particolare, e riconosciuto il comma 5 già richiamato, che la Corte di appello - a fronte di "50 dosi di ottima qualità" di marijuana - ha individuato la pena base in tre anni di reclusione e 2.100 euro di multa, poi ridotta per le circostanze attenuanti generiche a due anni di reclusione e 1.500 euro di multa, ed infine - per il rito - alla pena di un anno, quattro mesi di reclusione e 1.000 euro di multa.

Tanto premesso, il motivo di ricorso risulta sviluppato su termini di fatto, evidentemente non consentiti e peraltro del tutto generici, limitandosi a sostenere che la sentenza avrebbe omesso di considerare "alcune circostanze fondamentali che dovevano comportare un differente giudizio prognostico in ordine alla personalità dell'imputato", oltre al "ruolo svolto", alla "condizione psicologica" ed alle "altre circostanze indicate nell'atto di appello", non ulteriormente specificate.

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 5/4/2024 la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa il 3/7/2023 dal locale Tribunale nei confronti i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riconosceva per entrambi l'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rideterminando la pena nella misura del dispositivo. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], contestando l'entità della sanzione che, in ragione del ruolo svolto e della condizione psicologica del soggetto, avrebbe dovuto assestarsi sul minimo edittale. 3. Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata - pronunciandosi sulla questione qui riproposta - ha steso una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile. 4. Rilevato, in particolare, e riconosciuto il comma 5 già richiamato, che la Corte di appello - a fronte di "50 dosi di ottima qualità" di marijuana - ha individuato la pena base in tre anni di reclusione e 2.100 euro di multa, poi ridotta per le circostanze attenuanti generiche a due anni di reclusione e 1.500 euro di multa, ed infine - per il rito - alla pena di un anno, quattro mesi di reclusione e 1.000 euro di multa. Tanto premesso, il motivo di ricorso risulta sviluppato su termini di fatto, evidentemente non consentiti e peraltro del tutto generici, limitandosi a sostenere che la sentenza avrebbe omesso di considerare "alcune circostanze fondamentali che dovevano comportare un differente giudizio prognostico in ordine alla personalità dell'imputato", oltre al "ruolo svolto", alla "condizione psicologica" ed alle "altre circostanze indicate nell'atto di appello", non ulteriormente specificate. 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 21439/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris