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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 28 luglio 2022

Cassazione n. 38217/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]p [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio quanto alla bancarotta documentale e, nel resto, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria conclusionale della difesa; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 2 novembre 2021, la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la decisione del Tribunale di Vasto del 19 marzo 2019, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, in qualità di amministratore' di COEDIM s.r.I., dichiarata fallita il 3 ottobre 2014.

2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione, sub specie di travisamento della prova, in riferimento all'affermazione di responsabilità, avendo la Corte territoriale trascurato di considerare le prove dichiarative e solo apoditticamente ritenuto la distrazione delle somme, invece impiegate per fini sociali.

Con ulteriore argomento, contesta la ritenuta sussistenza del dolo, in assenza della prova della volontà protesa al dissesto, nei termini delineati da Sez. 5, n. 47502 del 24 settembre 2012, e del nesso di causalità tra la condotta ed il fallimento.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce la stessa censura quanto alla bancarotta documentale, risultando dalle fonti di prova che l'amministratore della fallita curasse gli adempimenti contabili attraverso un consulente fiscale e che il curatore abbia ricostruito, senza difficoltà, il volume d'affari, attivando le procedure di riscossione dei crediti, con conseguente insussistenza dell'elemento materiale ed affermazione solo presuntiva del dolo.3.

Con requisitoria scritta ex art. 23 dl. n. 137 del 28 luglio 2022, il Procuratore generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del primo motivo di ricorso e per l'annullamento con rinvio in relazione alla bancarotta documentale.

4. L'8 settembre 2022, il Difensore ha trasmesso le conclusioni scritte, riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato.

1. Il primo motivo è aspecifico ed è, comunque, manifestamenteinfondato.

1.1. Come condivisibilmente rilevato dal Procuratore generale, il ricorrente propone una personale rilettura del risultato probatorio, inammissibile nella presente sede di legittimità (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944), senza che sia allegato un decisivo travisamento, idoneo a disarticolare l'iter giustificativo reso nella sentenza impugnata (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, 5., Rv. 277758).

Dalle conformi sentenze di merito risulta, invero, che alcuna giustificazione causale è risultata sottesa ai numerosi prelevamenti, per cassa e mediante assegni circolari, effettuati dall'imputato, senza che della destinazione di siffatte risorse l'amministratore abbia fornito giustificazione alcuna.

Sul punto, va qui ribadito che la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715): una volta raggiunta tale dimostrazione, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385), in quanto le condotte descritte all'art. 216, comma primo, n. 1

I. fall., hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che su di lui grava in vista della conservazione delle ragioni creditorie.

È in funzione di siffatta garanzia che si spiega l'onere dimostrativo posto a carico del fallito, nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura.

Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato perché fornisca la dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 2011 cit., in motivazione).

In altri termini, a fronte del sicuro ingresso nel patrimonio dell'imprenditore di componenti attive e dell'assoluta impossibilità di ricostruire la destinazione delle stesse, del tutto ragionevolmente si può desumere che queste ultime siano state sottratte alla garanzia dei creditori, nella piena consapevolezza della concreta pericolosità di tali condotte in vista del soddisfacimento delle loro pretese.

Come anche di recente ribadito da Sez. 7, n. 27262 del 17/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della cd.

"vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (cfr., Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916; Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, PG e PC in proc.

Baroni, Rv. 259245; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 261657; Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, Fiumefreddo, Rv. 275284).

Ed allora, a ben guardare, non viene in questione un ribaltamento dell'onere probatorio, ma la sollecitazione a fornire elementi idonei a scardinare, introducendo un ragionevole dubbio, le conclusioni altrimenti univocamente raggiungibili sul piano logico.

Ed è appena il caso di sottolineare che il dubbio ragionevole di cui all'art. 530, primo comma, cod. proc. pen. deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza.

È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, Troise, Rv. 272430).

Sul punto, il ricorrente si limita a riproporre una sintesi delle testimonianze, dalle quali pretende di trarre generici argomenti difensivi, senza indicare in alcun passaggio quale fonte di prova, decisiva sul punto della dimostrazione dell'impiego delle somme a fini sociali, sarebbe stato travisato o ingiustificatamente ignorato.

1.2. Per altro verso, il motivo richiama un precedente di legittimità rimasto del tutto isolato nella giurisprudenza di questa Corte, che è ferma nel ricostruire il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale quale fattispecie di pericolo concreto e di mera condotta, per la cui sussistenza non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804); sicchè i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza.

Sotto il profilo soggettivo, infine, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio per cui, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763), rimarcando l'assoluta gratuità dei prelevamenti, effettuati in una conclamata situazione di crisi aziendale, e rimasti - come già rilevato - privi di ogni giustificazione coerente con il perseguimento dello scopo sociale.

2. Il secondo motivo è, invece, infondato.

2.1. In riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale, la Corte territoriale ha rilevato come le scritture contabili relative all'anno 2014 non fossero state consegnate alla curatela, e che la documentazione precedente fosse, comunque, incompleta.

In tal modo, a fronte di una contestazione promiscua, evocativa tanto della mancanza della contabilità per l'anno 2014 che dell'irregolare pregressa tenuta, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838), motivando espressamente sul punto del dolo specifico, ravvisato nella correlazione tra l'omessa consegna della contabilità relativa all'anno 2014 e le coeve distrazioni.

Siffatta argomentazione s'appalesa, peraltro, ultronea, ove si consideri che, una volta accertata la responsabilità in ordine alla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita - che richiede il solo dolo generico - diviene superfluo accertare il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, anch'essa contestata (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271753).

2.2. Nel resto, le censure del ricorrente non si confrontano con i principi, correttamente applicati dalla Corte di merito, che rendono irrilevante la circostanza che la documentazione possa essere ricostruita "aliunde", poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari (ex multis Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Capasso, Rv. 279346), e che l'affidamento a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche della tenuta della contabilità non esonera l'imprenditore da responsabilità, in quanto il medesimo resta vincolato all'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133), salva rigorosa prova contraria atta a superare la relativa presunzione semplice, che il ricorrente non prospetta in alcun punto del motivo.

Il ricorso è, pertanto, complessivamente infondato.

3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]p [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio quanto alla bancarotta documentale e, nel resto, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria conclusionale della difesa; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 2 novembre 2021, la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la decisione del Tribunale di Vasto del 19 marzo 2019, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, in qualità di amministratore' di COEDIM s.r.I., dichiarata fallita il 3 ottobre 2014. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione, sub specie di travisamento della prova, in riferimento all'affermazione di responsabilità, avendo la Corte territoriale trascurato di considerare le prove dichiarative e solo apoditticamente ritenuto la distrazione delle somme, invece impiegate per fini sociali. Con ulteriore argomento, contesta la ritenuta sussistenza del dolo, in assenza della prova della volontà protesa al dissesto, nei termini delineati da Sez. 5, n. 47502 del 24 settembre 2012, e del nesso di causalità tra la condotta ed il fallimento. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce la stessa censura quanto alla bancarotta documentale, risultando dalle fonti di prova che l'amministratore della fallita curasse gli adempimenti contabili attraverso un consulente fiscale e che il curatore abbia ricostruito, senza difficoltà, il volume d'affari, attivando le procedure di riscossione dei crediti, con conseguente insussistenza dell'elemento materiale ed affermazione solo presuntiva del dolo.3. Con requisitoria scritta ex art. 23 dl. n. 137 del 28 luglio 2022, il Procuratore generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del primo motivo di ricorso e per l'annullamento con rinvio in relazione alla bancarotta documentale. 4. L'8 settembre 2022, il Difensore ha trasmesso le conclusioni scritte, riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato. 1. Il primo motivo è aspecifico ed è, comunque, manifestamenteinfondato. 1.1. Come condivisibilmente rilevato dal Procuratore generale, il ricorrente propone una personale rilettura del risultato probatorio, inammissibile nella presente sede di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944), senza che sia allegato un decisivo travisamento, idoneo a disarticolare l'iter giustificativo reso nella sentenza impugnata (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, 5., Rv. 277758). Dalle conformi sentenze di merito risulta, invero, che alcuna giustificazione causale è risultata sottesa ai numerosi prelevamenti, per cassa e mediante assegni circolari, effettuati dall'imputato, senza che della destinazione di siffatte risorse l'amministratore abbia fornito giustificazione alcuna. Sul punto, va qui ribadito che la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715): una volta raggiunta tale dimostrazione, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385), in quanto le condotte descritte all'art. 216, comma primo, n. 1 I. fall., hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che su di lui grava in vista della conservazione delle ragioni creditorie. È in funzione di siffatta garanzia che si spiega l'onere dimostrativo posto a carico del fallito, nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura. Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato perché fornisca la dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 2011 cit., in motivazione). In altri termini, a fronte del sicuro ingresso nel patrimonio dell'imprenditore di componenti attive e dell'assoluta impossibilità di ricostruire la destinazione delle stesse, del tutto ragionevolmente si può desumere che queste ultime siano state sottratte alla garanzia dei creditori, nella piena consapevolezza della concreta pericolosità di tali condotte in vista del soddisfacimento delle loro pretese. Come anche di recente ribadito da Sez. 7, n. 27262 del 17/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della cd. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (cfr., Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916; Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, PG e PC in proc. Baroni, Rv. 259245; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 261657; Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, Fiumefreddo, Rv. 275284). Ed allora, a ben guardare, non viene in questione un ribaltamento dell'onere probatorio, ma la sollecitazione a fornire elementi idonei a scardinare, introducendo un ragionevole dubbio, le conclusioni altrimenti univocamente raggiungibili sul piano logico. Ed è appena il caso di sottolineare che il dubbio ragionevole di cui all'art. 530, primo comma, cod. proc. pen. deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, Troise, Rv. 272430). Sul punto, il ricorrente si limita a riproporre una sintesi delle testimonianze, dalle quali pretende di trarre generici argomenti difensivi, senza indicare in alcun passaggio quale fonte di prova, decisiva sul punto della dimostrazione dell'impiego delle somme a fini sociali, sarebbe stato travisato o ingiustificatamente ignorato. 1.2. Per altro verso, il motivo richiama un precedente di legittimità rimasto del tutto isolato nella giurisprudenza di questa Corte, che è ferma nel ricostruire il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale quale fattispecie di pericolo concreto e di mera condotta, per la cui sussistenza non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804); sicchè i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza. Sotto il profilo soggettivo, infine, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio per cui, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763), rimarcando l'assoluta gratuità dei prelevamenti, effettuati in una conclamata situazione di crisi aziendale, e rimasti - come già rilevato - privi di ogni giustificazione coerente con il perseguimento dello scopo sociale. 2. Il secondo motivo è, invece, infondato. 2.1. In riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale, la Corte territoriale ha rilevato come le scritture contabili relative all'anno 2014 non fossero state consegnate alla curatela, e che la documentazione precedente fosse, comunque, incompleta. In tal modo, a fronte di una contestazione promiscua, evocativa tanto della mancanza della contabilità per l'anno 2014 che dell'irregolare pregressa tenuta, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838), motivando espressamente sul punto del dolo specifico, ravvisato nella correlazione tra l'omessa consegna della contabilità relativa all'anno 2014 e le coeve distrazioni. Siffatta argomentazione s'appalesa, peraltro, ultronea, ove si consideri che, una volta accertata la responsabilità in ordine alla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita - che richiede il solo dolo generico - diviene superfluo accertare il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, anch'essa contestata (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271753). 2.2. Nel resto, le censure del ricorrente non si confrontano con i principi, correttamente applicati dalla Corte di merito, che rendono irrilevante la circostanza che la documentazione possa essere ricostruita "aliunde", poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari (ex multis Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Capasso, Rv. 279346), e che l'affidamento a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche della tenuta della contabilità non esonera l'imprenditore da responsabilità, in quanto il medesimo resta vincolato all'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133), salva rigorosa prova contraria atta a superare la relativa presunzione semplice, che il ricorrente non prospetta in alcun punto del motivo. Il ricorso è, pertanto, complessivamente infondato. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
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