CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2023
Cassazione n. 01364/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; if Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Verona, indicata in epigrafe, con la quale è stata applicata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. la pena concordata dalle parti in relazione al reato di illecita cessione di sostanze stupefacenti di cui agli artt.110, 99, 81, comma 2, cod. pen. e 73, comma 5, d.P.12. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Bovolone il 12 aprile 2022; considerato che il provvedimento impugnato ha correttamente disposto la confisca ai sensi dell'art. 240 cod. pen., e non già ai sensi dell'art.240 bis cod. pen. Nella specie, dunque, la confisca disposta non è soggetta alla limitazione di cui all'articolo 85 bis d.P.R. 309/90. L'art. 73, comma 7-bis, Lu. Stup. prevede analoga limitazione allorché non sia possibile la confisca delle cose che sono profitto o prodotto del reato. Quando manchi la disponibilità di siffatte cose, sarà possibile disporre la confisca per equivalente quante volte non si proceda per l'ipotesi lieve di reato. Ma nel caso specifico, il Giudice di merito ha ineccepibilmente disposto la confisca di cose che costituiscono profitto dei contestati reati di cessione di sostanza stupefacente; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 sten