Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2024

Cassazione n. 11702/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 43485/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la sentenza del Tribunale di Tivoli di condanna per il reato di tentato furto aggravato; Premesso che l'imputato aveva proposto ricorso con cui deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al travisamento della prova in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. 2) vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva; Rilevato che, con motivi aggiunti, il ricorrente ha invocato sentenza di non doversi procedere per remissione di querela, producendo verbale di remiss one di querela da parte della persona offesa e contestuale accettazione, verbale redatto dinanzi a personale della [OSCURATO:PERSONA] di Roma - Prima Porta il 10 gennaio 2024.

Rilevato che il reato è oggi procedibile a querela di parte e che, pertanto, la remissione lo estingue.

Rilevato che, in difetto di diverso accordo, le spese vanno poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Pone le spese del procedimento a carico del querelato.

Così deciso in Roma, 28 febbraio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 43485/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la sentenza del Tribunale di Tivoli di condanna per il reato di tentato furto aggravato; Premesso che l'imputato aveva proposto ricorso con cui deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al travisamento della prova in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. 2) vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva; Rilevato che, con motivi aggiunti, il ricorrente ha invocato sentenza di non doversi procedere per remissione di querela, producendo verbale di remiss one di querela da parte della persona offesa e contestuale accettazione, verbale redatto dinanzi a personale della [OSCURATO:PERSONA] di Roma - Prima Porta il 10 gennaio 2024. Rilevato che il reato è oggi procedibile a querela di parte e che, pertanto, la remissione lo estingue. Rilevato che, in difetto di diverso accordo, le spese vanno poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso in Roma, 28 febbraio 2024.
Sentenza Cassazione n. 11702/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris