CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42571/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2020 del TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Macerata confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni volontarie lievissime. 2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati con unico atto a firma del comune difensore, deducendo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dibattimentali rese dalle persone offese contestualmente imputate in procedimento per reato collegato in assenza della somministrazione dell'avviso di cui all'art. 64 lett. e) c.p.p., nonché violazione di legge in merito al governo delle regole probatorie di cui all'art. 192 c.p.p. nella valutazione della sussistenza dei necessari riscontri alle suddette dichiarazioni e delle prove a discarico. 3. I ricorsi sono inammissibili. L'eccezione di inutilizzabilità proposta con il primo motivo si rivela generica nella misura in cui i ricorrenti non hanno effettuato la c.d. "prova di resistenza" ovvero l'impatto esiziale dell'eventuale riconoscimento dell'eccepita inutilizzabilità delle prove indicate sulla tenuta del ragionamento probatorio svolto dalla sentenza. E' infatti onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio, ma anche chiarirne la incidenza sul complessivo compendio probatorio già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (ex multis Sez. U, Sentenza n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Onere che per l'appunto i ricorrenti non hanno assolto, posto che il Tribunale ha fatto riferimento anche alla querela proposta da una delle persone offese, legittimamente valutata a fini probatori, giacchè acquisita agli atti del dibattimento con il consenso delle parti ed estranea al perimetro dell'eventuale inutilizzabilità dedotta. Indeducibile è invece la violazione di legge denunziata ai sensi delle lett. b) e c) dell'art. 606 c.p.p. con gli altri motivi di ricorso, posto che l'osservanza delle regole processuali di valutazione della prova non è prevista a pena di nullità o inutilizzabilità e la loro violazione può essere valutata esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione, non deducibile nel caso di specie procedendosi per reato di competenza del Giudice di Pace. Il terzo motivo è poi anche generico nella misura in cui non viene precisata la decisività delle prove a discarico di cui si lamenta l'omessa valutazione. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. C