CassazionedecretoSezione 3Decisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 08063/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10382/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende in uno all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21/23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.2954/2022 depositata il 23/02/2022 letto l'atto di rinuncia al ricorso, depositato il 31/01/2024, ritualmente comunicato alle altre parti costituite; rilevato che la predetta rinuncia risulta accettata dalla parte controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c.; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'accettazione; p. q. m. dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite, con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma,il 25/03/202