CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 27554/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2594/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimato- avverso [OSCURATO:PERSONA] di CORTE D'APPELLO ROMA n.4858/2022 depositata il 13/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che nella pendenza del termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso; Considerato che, unitamente all’atto di rinuncia è stata depositata procura speciale abilitante i difensori (che non lo erano secondo la procura di cui al ricorso) alla rinuncia, il che rende rituale quest’ultima; Considerato che, non essendovi stata resistenza della parte intimata, si può procedere, in quanto non è dovuta comunicazione alla controparte; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 391 c.p.c. ‒ si deve prendere atto della rinuncia e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Rom