CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17465/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7578/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA],57 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], 32 -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, n. 1408/2018, depositata il 27 luglio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: intermediazione finanziaria -contratto quadro -requisiti [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] s .p. a . propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, depositata il 27 luglio 2018, di reiezione delsuo appello per la riforma della sentenza del locale Tribunaleche aveva dichiarato la nullità degli acquisti di obbligazio ni Argentina FNR 97/04 del 4 maggio 1998 e Argentina 10% 00/2005 del 7febbraio 2000 effettuati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l ’ aveva condannata al pagamento in favore di questi ultimi della somma di euro 22.907,53, oltre interessi legali; - la Corte di appello ha riferito che il giudice di primo grado aveva dichiarato la nulli tà dei due acquist i per mancanza di un valido contratto quadro, in quanto le operazioni di investimento in oggetto erano regolate mediante utilizzo di provvista giacent e su un conto corrente diverso da quello indicato in tale contratto e i titoli acquistati erano depositatisu conto anch’esso diverso da quello ivi individuato; - ha, quindi, respinto il gravame condividendo la valutazione del Tribunale in ordine alla necessità che il deposito amministrato e ilconto corrente di appoggio utilizzati per l’esecuzione delle operazioni di investimento corrispondessero a quelli indicati nel contratto quadro e aggiungendo che, nel caso in esame,non vi era prova della modifica o, comunque, dell’aggiornamento in siffatto contratto quadro dei dati relativi a tali rapporti; -il ricorso è affidato a tre motivi; - resistono con unico controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - questi ultimi depositano memoria ai s ensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1 e 12 disp. prel. cod. civ. , 23 t.u.f. e 30 R eg. Consob 1° luglio 1998, n.11522, per avere la sentenza impugnata ritenuto che l’indicazione del numero di conto corrente e de l numero di deposito amministrato costituisse un element o essenzial e del contratto - quadro , da esp orre per iscritto nel relativo documento contrattuale a pena di nullità; -con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 1325 e 1362 ss. cod. civ., per avere la Corte di appello affermato che l’indicazione di tali dati nel contratto quadro concluso tra le parti fosse espressiva della volontà delle parti in ordine alle modalità di prestazione del servizio da parte dell’intermediario e, al contempo, di esecuzione delle operazioni di investimento; - contesta , in particolare , che l a decisione del giudice di merito nella parte in cui ha annesso alla indicazione dei numeri di conto corrente e di deposito amministratol’intenzione delle parti di voler introdurre un elemento essenziale del contratto quadro; -evidenzia, in proposito, ch e in nessuna clausola contrattuale si fa ceva riferimento ai rapporti di conto corrente e di deposito amministrato, la cui indicazione era presente unicamente nel frontespizio del contratto, che sotto la dicitura «Categoria del deposito amministrato di appoggio» era aggiunta la locuzione «provvisorio», a riprova della non essenzialità dello stesso, e che anche il canone ermeneutico del comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto smentiva la tesi interpretativa del giudice di merito, dal momento che la sig. [OSCURATO:PERSONA], nell’impartire gli ordini di acquisto, aveva specificamente indicato all’intermediario da quale conto corrente di appoggio attingere la provvista e su quale rapporto di deposito amministrato far confluire i titoli; -i due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati; - va preliminarmente osservato che al contratto - quadro in esame, in quanto concluso in data 15 febbraio 1992, trovano applicazione, ratione temporis, le disposizioni di cui alla che ai sensi della l. 2 gennaio 1991, n. 1;- ciò posto, si osserva che, con riferimento all’attività di intermediazione mobiliare, l’art. 6 di tale legge prevede che i soggetti autorizzati debbano comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente (lett. a), e che il rapporto con cliente è disciplinato da «un contratto scritto nel quale siano indicati la natura dei serviziforniti, le modalità di svolgimento dei servizi stessi e l'entitàe i criteri di calcolo della loro remunerazione, nonchéle altre condizioni particolari convenute con il cliente; copia del contrattodeve essere consegnata contestualmente al cliente» (lett. c) ; -sono, inoltre, previsti, a loro carico obblighi informativi passivi e attivi (lett. d ede) e di astensione da effettuare operazioni non adeguate o in conflitto di interessi, se non autorizzate specificamente dal cliente informato (lett. f e g); - con specifico riferimento all’oggetto del contratto, l’attuativo Reg. Consob 2 luglio 1991, n.5387 dispone, per quanto interessa in questa sede, che in esso siano stabiliti le modalitàattraverso cui il cliente può impartire i propri ordini e istruzioni(art. 7, lett. d) e le « altre condizioni contrattuali eventualmenteconvenute con il cliente per la prestazione del servizio»(lett. f), e sia specifica ta l'esistenza di eventuali obblighi di deposito di titoli o di copertura in contanti previsti dalla vigente normativaper l'esecuzione delle operazioni di borsa (lett. g); -da ciò discende che il contratto può prevedere – come risulta essere avvenuto nel caso in esame – l’indicazione di un conto corrente destinato alla regolazione delle operazioni di investimento ordinate dal cliente e di un conto deposito titoli destinato alla custodia dei titoli acquistati; - tali elementi, tuttavia, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, non costituiscono un requisito essenziale di tale contratto, non potendosi escludere che le singole operazioni di investimento siano disciplinate, quanto alla relativa provvista e al deposito dei titoli acquistati, secondo istruzioni impartite volta per volta dall’investitore, costituendo elementi che le parti sono libere di inserire o meno del documento contrattuale destinato alla disciplina della prestazione dei servizi di investimento; -una siffatta conclusione si impone, in primo luogo, dal tenore letterale degli artt. 6, legge n. 1 del 1991 e 30 Reg. Consob n. 5387 del 1991, i quali, come riconosciuto anche nella stessa sentenza impugnata, non prevedono espressamente l’indicazione del conto corrente e del deposito amministrato di appoggio quale contenuto necessario del contratto quadro di negoziazione; -in secondo luogo, la loro inclusione in tale regolamento contrattuale non è imposta necessariamente dall’esigenza di disciplinare le modalità di esecuzione delle singole operazioni di investimento e, dunque, di consentire la realizzazione dell’interesse cui la conclusione del contratto quadro è preordinata, atteso che, come evidenziato in precedenza, l’investitore può ben impartire le istruzioni in ordine all’indicazione della provvista destinata ai singoli investimenti e del luogo di deposito dei titoli acquistati in occasione dell’invio del relativo ordine; - si osserva, sul punto, che l’attività di intermediaz ione finanziaria , caratterizzandosi ancheper la velocità degli scambi e l’immediatezza dell’esecuzione degli ordini, richiede flessibilità e semplificazione delle sue modalità operative , che sarebb ero irragionevolmente sacrificate dalla previsione,quali elementi essenziali del contratto, delle modalità di approvvigionamento della provvista e di conservazione dei titoli di credito acquistati; - pu ò, dunque, affermarsi il seguente principio di diritt o: « Nel vigore della legge n. 1 del 1991 e del Reg. Consob n. 5387 del 1991, l’indicazione del conto corrente da cui attingere la provvista per l’esecuzione di operazioni di investimento e del conto su cui depositare i titoli acquistati non costituisce un requisito di validità del contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento»; -con il terzo motivo la ricorrente si duole denuncia la violazione degli artt. 1325 e 1362 cod. c iv ., per avere la sentenza impugnata ritenuto che modific he del contratto quadro su impulso del cliente potessero essere apportate solo per iscritto secondo le modalità previste dall’art. 30, secondo comma,lett. b), Reg. Consob n. 11522/1998; - osserva, al riguardo, da un lato, che il requisi to formale trova applicazione solo agli elementi che incidono direttamente sulla causa o sull'oggetto dello stesso o tali per specifica volontà delle parti e non anche alle modifiche contrattuali in oggetto e, dall’altro, che ai sensi della clausola 17 del contratto quadro la banca aveva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali senza onere di forma, fatto salvo il diritto del cliente di essere informato e di poter recedere dal contratto; -il motivo è fondato; - in considerazione della funzione del re quisito della forma scri tta del contratto quadro di correggere l'asimmetria informativa in essere tra le parti e diporreil cliente nella condizione di conoscere i precisi termini in cui ilrapporto deve svolgersi, le clausole del contratto - quadro aventi ad oggetto le modalità di esecuzione dei singoli ordinipossono essere modificate solo attraverso un nuovo accordo da adottarsi nella medesima forma (cfr., sia pure con riferimento alla disciplina sopravvenuta rappresentata dagli artt. 23, primo comma, t.u.f. e 30, secondo comma, lett. c), Reg. Consob n. 11522 del 199 8, Cass. 14 giugno 2019, n. 16106); -tuttavia, il requisito della forma scritta del contratto-quadro va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (cfr. Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2018, n. 898; successivamente, da ultimo, Cass. 17 gennaio 2022, n. 1250; Cass.2 aprile 2021, n. 9187); -orbene, in una situazione, quale quella in esame , in cui il cliente ha indicato per iscritto che determinate operazioni venissero regolate mediante provvista giacente su altro conto corrente rispetto a quello indicato nel contratto quadro e deposito dei titoli acquistati su altro conto deposito titolideve ritenersi che si sia in presenza di un patto modificativo e/o aggiuntivo del contratto quadro lacui validità, sotto il controverso profilo formale, non richiede necessariamente manifestazione della volontà per iscritto da parte dell’intermediario, essendo sufficiente che siffatta requisito sia rispettato dall’investitore; - la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tale principio, avendo, al contrario, ritenuto che la mancata formalizzazione della volontà dell’intermediario ostasse alla validità della modifica delle modalità di svolgimento delle operazioni rispetto a quanto indicatonel contratto quadro; -la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione P.Q.M. La Corte accoglie ricorso; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolt