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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 01276/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2014 del TRIBUNALE di PARMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 27/5/2014, emessa dal Tribunale di Parma ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73. comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto i due motivi sono generici e comunque non consentiti, essendo stata formulata un'idonea valutazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento e risultando indeducibile a fronte del consenso espresso la censura riguardante il trattamento sanzionatorio.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA]' 4relli [OSCURATO:PERSONA].sickte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2014 del TRIBUNALE di PARMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 27/5/2014, emessa dal Tribunale di Parma ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73. comma 5, d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto i due motivi sono generici e comunque non consentiti, essendo stata formulata un'idonea valutazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento e risultando indeducibile a fronte del consenso espresso la censura riguardante il trattamento sanzionatorio. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA]' 4relli [OSCURATO:PERSONA].sickte
Sentenza Cassazione n. 01276/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris