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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34857/2021

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e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15066/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresenta- ta e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] della Valle, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma via XX Settembre n.1; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, costituita al solo fine di ricevere l'avviso di fissazione dell'eventuale udienza di discussione della causa; - resistente - nonché [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] do- miciliata presso la Cancelleria della Corte, costituita al solo fine di ri- cevere l'avviso di fissazione dell'eventuale udienza di discussione del- la causa; - resistente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sici- lia, sez. staccata di Catania, n.5093/18/2015 depositata il 10 dicem- bre 2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 25 giugno 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA], sez. staccata di Catania, veniva rigettato l'appello proposto dalla so- cietà [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e di Riscos- sione [OSCURATO:SOCIETA]., agente della riscossione per la Provincia di Cata- nia avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Catania, n.9212/5/2014 che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso avente ad oggetto una cartella ex art.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973 emessa per il pagamento IRES, IRAP, IVA per il periodo di imposta 2011.

2. In particolare, la CTR confermava la decisione del giudice di prime cure, ritenendo tardiva la produzione di nuova documentazione da parte della società e legittima la notifica dell'atto impugnato.

Il giudi- ce d'appello inoltre non accoglieva l'eccezione preliminare di nullità del ruolo per difetto di sottoscrizione in quanto da un lato la sanzione era non prevista dal sistema e, dall'altro, la cartella impugnata indi- cava sia il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruo- lo (oltre che di quello responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella) cui far risalire la sottoscrizione, sia la sot- toscrizione elettronica del documento ex art.12 del d.P.R. n.602 del 1973 intervenuta in data 11.6.2013.

Per il resto, il giudice d'appello dichiarava non necessario nella fatti- specie l'invio del c.d. avviso bonario, né sussistente un difetto di mo- tivazione della cartella per non essere stato allegato il ruolo, trattan- dosi di accertamento automatizzato ex art.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973, né in punto di interessi, essendo la loro misura esattamente determinabile secondo legge, né illegittima la misura del compenso di riscossione, determinato dal novellato art.17 del d.lgs. n.112 del 1999 e ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Consulta con sen- tenza n.158 del 2013.

3. Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione la contri- buente affidato ad otto motivi, mentre l'agente della riscossione e l'Agenzia hanno depositato mera comparsa ai fini dell'eventuale par- tecipazione all'udienza di discussione.

Il sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. -, la società denuncia la nullità della sentenza per violazio- ne e falsa applicazione degli artt.32 primo comma, 58 secondo com- ma, 61 e 62 del d.lgs. n.546 del 1992, per aver il giudice d'appello ritenuto tardiva la produzione documentale della contribuente atte- stante la sospensione della riscossione, trattandosi di documenti for- mati dall'Agenzia delle Entrate, parte nella controversia, e indirizzati all'agente della riscossione, a sua volta parte del processo e, conse- guentemente, già da loro conosciuti e nella loro disponibilità.

5. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto indica i documenti che non sarebbero stati esaminati dal giudice d'appello, ma non ne precisa né sintetizza il contenuto (Sez. 5 - , Or- dinanza n. 24340 del 04/10/2018, Rv. 651398 - 01) e, così facendo, non fornisce nemmeno elementi alla Corte idonei per ritenere la cen- sura decisiva.

6. Con il secondo motivo - ai fini dell'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione de- gli artt.26 del d.P.R. n.602 del 1973, 60 del d.P.R. n.600 del 1973 e 148 cod. proc. civ., oltre che 62 del d.lgs. n.546 del 1992, per aver il giudice d'appello ritenuto erroneamente la cartella impugnata ritual- mente notificata, esaminando esclusivamente al copia della relata di notifica prodotta in giudizio dall'agente della riscossione ancorché pa- lesemente discordante con quella prodotta in giudizio dal ricorrente.

7. Con il terzo motivo - ai sensi dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. -, la contribuente lamenta la nullità della sentenza per vio- lazione e falsa applicazione degli artt.112 cod. proc. civ. e 62 del d.lgs. n.546 del 1992 (ed inoltre 148 comma 1 cod. proc. civ., 3 della

I. n.890 del 1982 e 26 del d.P.R. n.602 del 1973 nel corpo del motivo), nonché l'omessa pronuncia sul motivo di appello circa l'asso- luta incertezza sulla sottoscrizione della relata di notifica per aver il giudice d'appello dismesso la doglianza di mancanza e difetto di intelleggibilità della sottoscrizione apposta nella relata di notifica da parte del soggetto notificatore, che dev'essere soggetto a tal fine abilitato.

8. Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili per più profili, in- nanzitutto per difetto di autosufficienza in quanto non vengono ripro- dotte le relate di notifica in contestazione per consentire alla Corte di poter apprezzare il fondamento o meno delle censure e la loro decisi- vità.

Inoltre, la Corte rammenta che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, il che non si verifica quando la decisione adottata in contra- sto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione (cfr ex multis, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17956 del 11/09/2015, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21612 del 20/09/2013).

9. Tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti, comun- que, la reiezione anche se manchi in proposito una specifica argo- mentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logicogiuridica della pronuncia (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20311 del 04/10/2011) e ciò, a maggior ragione, nel caso di sentenza di secondo grado che confermi la pronuncia del giudice di prime cure, come nel caso di specie.

10. Con il quarto motivo di ricorso - ai fini dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. -, si prospetta la nullità della sentenza per viola- zione e falsa applicazione degli artt.112 cod. proc. civ. e 62 del d.lgs. n.546 del 1992 (ed inoltre 137 cod. proc. civ., 26 del d.P.R. n.602 del 1973 e 60 del d.P.R. n.600 del 1973 nel corpo del motivo), nonché l'omessa pronuncia sul motivo di appello circa il mancato coinvolgi- mento nelle operazioni di notifica di un agente notificatore abilitato, dovendo ritenersi inibito il ricorso da parte dell'agente della riscossio- ne alla notifica postale.

11. Il motivo è infondato perché l'agente della riscossione ben può effettuare la notifica diretta a mezzo dell'agente postale per giuri- sprudenza della Corte di Cassazione ormai consolidata, secondo cui il concessionario si può avvalere della facoltà, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1913,n. 602, art. 26, di provvedere alla notifica della car- tella di pagamento mediante raccomandata con avviso di ricevimento (tra le molte, già Cass. n. 5397 del 18/03/2016; conforme, Cass. n. 19270 del 2018).

12. Con il quinto motivo - ai fini dell'art.360 primo comma n:3 cod. proc. civ. -, la società deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.12 comma 4 del d.P.R. n.602 del 1973, 1 comma 5 ter lett. e) del d.l. n.106 del 2005, per aver il giudice d'appello ritenuto che nel si- stema tributario non esistesse una previsione generale comminante la nullità degli atti impositivi sforniti di sottoscrizione, previsione rinve- nuta dalla contribuente nelle previsioni di legge summenzionate, det- tate specificamente per il ruolo ai fini della riscossione.

13. Il motivo è infondato innanzitutto perché la materia tributaria è governata dal principio di tassatività delle cause di nullità degli atti fiscali che, a differenza di quanto ritiene la contribuente, non è com- minata nel caso di specie (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 12243 del 18/05/2018, Rv. 648369 - 01), ma, in ogni caso, il ruolo è assistito da presunzione di legittimità e spetta al contribuente fornire la prova contraria e dunque è lui che, se del caso, è onerato a dare dimostra- zione del presunto vizio eventualmente a seguito accesso agli atti (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 26546 del 21/12/2016, Rv. 642363 - 01).

14. Inoltre, in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, questa Corte ha già specificamente statuito (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 27561 del 30/10/2018, Rv. 651066 - 03), con una motivazione inte- gralmente condivisa dal collegio e da cui non vi sono ragioni per di- scostarsi nel caso di specie, che l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscri- zione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibili- tà dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, il quale non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della prove- nienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a so- stegno delle sue deduzioni.

D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discre- zionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale princi- pio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi del- l'art. 21 octies della

I. n. 241 del 1990.

15. Con la sesta censura la ricorrente - ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973, 54 bis del d.P.R. n.633 del 1972, 6 comma 5 e 10 della

I. n.212 del 2000, nonché 2 comma 2 del d.lgs. n.462 del 1997 oltre che 62 del d.lgs. n.546 del 1992, per aver il giu- dice d'appello rigettato il motivo d'appello in cui la contribuente la- mentava l'omessa notifica della preventiva comunicazione di irregola- rità, c.d.

"avviso bonario", di cui alle previsioni di legge citate.

16. Il motivo è infondato perché la notifica della cartella di pagamen- to emessa a seguito di controllo automatizzato per consolidata giuri- sprudenza della Corte è legittima, anche se non preceduta dall'invio cP,L-\te. e 44A, V-er-ted--e—, del cosiddetto avviso bonario, per consolTdala giurisprudenza di legit- timità (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 33344 del 17/12/2019, Rv. 656408 - 01; conforme, Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3154 del 17/02/2015, Rv. 634631 - 01). (ami442-, Ah_ v- 42405124)—

17. Il settimo motivo di ricorso - ai sensi dell'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -, prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.3 della

I. n.241 del 1990 e 7 della

I. n.212 del 2000, oltre che 62 del d.lgs. n.546 del 1992, dal momento che la CTR ha ritenuto inam- missibile il motivo relativo al difetto di motivazione dell'atto impugna- to in quanto asseritamente nuovo e dedotto in violazione dell'art.57 del d.lgs. n.546 del 1992 in quanto già in primo e secondo grado era stata sollevata la denuncia di mancanza di motivazione circa gli inte- ressi liquidati.

18. Il motivo è inammissibile perché incongruente con la decisione, dal momento che la sentenza impugnata ha ritenuto nuova la censura di difetto di motivazione non con riferimento al calcolo degli interessi bensì quanto all'allegazione del ruolo sotteso alla cartella e, sul pun- to, in ricorso non si dimostra la tempestiva articolazione della censura in primo grado e la sua riproposizione in appello.

Quanto poi al distinto profilo di motivazione dell'atto impugnato circa gli interessi, è integralmente condivisibile la ratio espressa dal giudice d'appello secondo cui la cartella di pagamento reca i criteri per la de- terminazione del calcolo degli interessi attraverso parametri prede- terminati ex lege, un'operazione matematica conseguente alla dichia- razione da cui deriva il debito di imposte (Cass. n 8508 del 2019).

19. Con l'ottavo motivo - ai fini dell'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.17 del d.lgs. n.112 del 1999 e 107 del TFUE, oltre che 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, con riferimento alla parte della decisione del giudice d'appello in cui ha ritenuto che il compenso di riscossione fosse non solo correttamente determinato sulla base della prima delle summen- zionate previsioni di legge, ma anche costituzionalmente legittimo e non meritevole di ricorso pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

20. Anche il motivo in disamina è infondato.

In generale, la natura non sanzionatoria dell'aggio e quindi accessoria è stata confermata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione più volte (cfr. anche da Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24020 del 2016).

Inoltre, non sussiste la questione di costituzionalità larvatamente prospettata nel corpo del motivo, senza neppure una adeguata articolazione in relazione ai sin- goli parametri di costituzionalità ritenuti rilevanti, appena menzionati nel richiamo della decisione impugnata la quale ha fatto corretta ap- plicazione della sentenza della Consulta n.158 del 2013, la quale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n, 337), nel te- sto risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 2, comma 3, lette- ra a), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sollevata, in riferimento proprio agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione.

21. La Cassazione ha già affermato più volte (cfr. Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 1311 del 19/01/2018) la natura retributiva e non tributa- ria dell'aggio, e ciò esclude la rilevanza del parametro della capacità contributiva di cui all'art.53 Cost. nella fattispecie, oltre che dell'arti- colo 25 Cost. sotto il profilo del divieto di retroattività, come condivi- sibilmente argomenta il RG. nelle sue conclusioni.

Prima facie non ri- sulta poi fondata la rilevanza della questione sotto il profilo dell'arti- colo 3 Cost. in quanto proprio le differenziazioni della misura dell'ag- gio, ad es. per provenienza geografica, consentono una valutazione circostanziata e specifica in relazione alle condizioni delle parti, ido- nea a salvaguardare il principio di uguaglianza secondo cui condizioni uguali vanno trattate in misura uguali e situazioni diverse in misura diversa.

Infine, non è neppure allegato in ricorso il perché la previsio- ne dell'aggio nella misura di cui all'art.17 del d.lgs. n.112 del 1999 comporterebbe un contrasto con l'articolo 97 della Cost. quanto al buon andamento dell'amministrazione.

22. Da ultimo, non sussistono neppure le condizioni per un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia con riferimento all'art.107 TFUE dal momento che la misura adottata non si qualifica nel senso di aiuto di Stato sulla base dei dettami della giurisprudenza consolidata della Corte del Lussemburgo e della S.C..

Infatti, l'imposizione di un corrispettivo esattoriale è storicamente correlata all'esigenza di compensare la traslazione del rischio connes- sa all'affidamento del servizio di riscossione a soggetti privati nelle forme della concessione di pubblico servizio.

La Corte (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 27650 del 03/12/2020) ha già statuito come l'elemen- to che vale a connotare tale modulo provvedimentale, differenziando- lo dalla contigua figura dell'appalto pubblico di servizi, risiede proprio nell'assunzione, da parte del concessionario, del rischio gestorio (Cons.

Stato, Sez.

V, 6/6/2011, n. 3377; Cons.

Stato, Sez.

VI, 15/5/2002, n. 2634; Corte di Giust.

Sez.

III, 15/10/2009, C-196/2008), il quale è compensato dal diritto del medesimo conces- sionario di compartecipare ai proventi del servizio, rivalendosi sull'u- tenza mediante la riscossione di un corrispettivo nelle forme della ta- riffa, del canone o dell'aggio.

23. Al contrario, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, la qualificazione come «aiuto di Stato», ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, esige che siano soddisfatte tutte le condizioni enunciate da tale disposizione.

Così, in primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali.

In se- condo luogo, tale intervento deve essere idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

In terzo luogo, deve concedere un van- taggio selettivo al suo beneficiario.

In quarto luogo, esso deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (sentenze del 21 dicembre 2016, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], C-524/14 P, EU:C:2016:971, punto 40, nonché del 21 dicembre 2016, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] SA e a., C-20/15 P e C-21/15 P, EU:C:2016:981, punto 53).

Nessuno di questi requisiti è stato adeguatamente allegato e so- stanziato in ricorso, con conseguente inammissibilità della questione prospettata.

24. In conclusione, il ricorso dev'essere rigettato e nessuna statuizio- ne dev'essere adottata in punto di spese di lite dal momento che sia l'agente della riscossione sia l'Agenzia delle entrate non hanno svolto difese effettive.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso.

Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15066/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresenta- ta e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] della Valle, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma via XX Settembre n.1; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, costituita al solo fine di ricevere l'avviso di fissazione dell'eventuale udienza di discussione della causa; - resistente - nonché [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] do- miciliata presso la Cancelleria della Corte, costituita al solo fine di ri- cevere l'avviso di fissazione dell'eventuale udienza di discussione del- la causa; - resistente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sici- lia, sez. staccata di Catania, n.5093/18/2015 depositata il 10 dicem- bre 2015, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 25 giugno 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA], sez. staccata di Catania, veniva rigettato l'appello proposto dalla so- cietà [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e di Riscos- sione [OSCURATO:SOCIETA]., agente della riscossione per la Provincia di Cata- nia avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Catania, n.9212/5/2014 che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso avente ad oggetto una cartella ex art.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973 emessa per il pagamento IRES, IRAP, IVA per il periodo di imposta 2011. 2. In particolare, la CTR confermava la decisione del giudice di prime cure, ritenendo tardiva la produzione di nuova documentazione da parte della società e legittima la notifica dell'atto impugnato. Il giudi- ce d'appello inoltre non accoglieva l'eccezione preliminare di nullità del ruolo per difetto di sottoscrizione in quanto da un lato la sanzione era non prevista dal sistema e, dall'altro, la cartella impugnata indi- cava sia il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruo- lo (oltre che di quello responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella) cui far risalire la sottoscrizione, sia la sot- toscrizione elettronica del documento ex art.12 del d.P.R. n.602 del 1973 intervenuta in data 11.6.2013. Per il resto, il giudice d'appello dichiarava non necessario nella fatti- specie l'invio del c.d. avviso bonario, né sussistente un difetto di mo- tivazione della cartella per non essere stato allegato il ruolo, trattan- dosi di accertamento automatizzato ex art.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973, né in punto di interessi, essendo la loro misura esattamente determinabile secondo legge, né illegittima la misura del compenso di riscossione, determinato dal novellato art.17 del d.lgs. n.112 del 1999 e ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Consulta con sen- tenza n.158 del 2013. 3. Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione la contri- buente affidato ad otto motivi, mentre l'agente della riscossione e l'Agenzia hanno depositato mera comparsa ai fini dell'eventuale par- tecipazione all'udienza di discussione. Il sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. -, la società denuncia la nullità della sentenza per violazio- ne e falsa applicazione degli artt.32 primo comma, 58 secondo com- ma, 61 e 62 del d.lgs. n.546 del 1992, per aver il giudice d'appello ritenuto tardiva la produzione documentale della contribuente atte- stante la sospensione della riscossione, trattandosi di documenti for- mati dall'Agenzia delle Entrate, parte nella controversia, e indirizzati all'agente della riscossione, a sua volta parte del processo e, conse- guentemente, già da loro conosciuti e nella loro disponibilità. 5. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto indica i documenti che non sarebbero stati esaminati dal giudice d'appello, ma non ne precisa né sintetizza il contenuto (Sez. 5 - , Or- dinanza n. 24340 del 04/10/2018, Rv. 651398 - 01) e, così facendo, non fornisce nemmeno elementi alla Corte idonei per ritenere la cen- sura decisiva. 6. Con il secondo motivo - ai fini dell'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione de- gli artt.26 del d.P.R. n.602 del 1973, 60 del d.P.R. n.600 del 1973 e 148 cod. proc. civ., oltre che 62 del d.lgs. n.546 del 1992, per aver il giudice d'appello ritenuto erroneamente la cartella impugnata ritual- mente notificata, esaminando esclusivamente al copia della relata di notifica prodotta in giudizio dall'agente della riscossione ancorché pa- lesemente discordante con quella prodotta in giudizio dal ricorrente. 7. Con il terzo motivo - ai sensi dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. -, la contribuente lamenta la nullità della sentenza per vio- lazione e falsa applicazione degli artt.112 cod. proc. civ. e 62 del d.lgs. n.546 del 1992 (ed inoltre 148 comma 1 cod. proc. civ., 3 della I. n.890 del 1982 e 26 del d.P.R. n.602 del 1973 nel corpo del motivo), nonché l'omessa pronuncia sul motivo di appello circa l'asso- luta incertezza sulla sottoscrizione della relata di notifica per aver il giudice d'appello dismesso la doglianza di mancanza e difetto di intelleggibilità della sottoscrizione apposta nella relata di notifica da parte del soggetto notificatore, che dev'essere soggetto a tal fine abilitato. 8. Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili per più profili, in- nanzitutto per difetto di autosufficienza in quanto non vengono ripro- dotte le relate di notifica in contestazione per consentire alla Corte di poter apprezzare il fondamento o meno delle censure e la loro decisi- vità. Inoltre, la Corte rammenta che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, il che non si verifica quando la decisione adottata in contra- sto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione (cfr ex multis, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17956 del 11/09/2015, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21612 del 20/09/2013). 9. Tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti, comun- que, la reiezione anche se manchi in proposito una specifica argo- mentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logicogiuridica della pronuncia (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20311 del 04/10/2011) e ciò, a maggior ragione, nel caso di sentenza di secondo grado che confermi la pronuncia del giudice di prime cure, come nel caso di specie. 10. Con il quarto motivo di ricorso - ai fini dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. -, si prospetta la nullità della sentenza per viola- zione e falsa applicazione degli artt.112 cod. proc. civ. e 62 del d.lgs. n.546 del 1992 (ed inoltre 137 cod. proc. civ., 26 del d.P.R. n.602 del 1973 e 60 del d.P.R. n.600 del 1973 nel corpo del motivo), nonché l'omessa pronuncia sul motivo di appello circa il mancato coinvolgi- mento nelle operazioni di notifica di un agente notificatore abilitato, dovendo ritenersi inibito il ricorso da parte dell'agente della riscossio- ne alla notifica postale. 11. Il motivo è infondato perché l'agente della riscossione ben può effettuare la notifica diretta a mezzo dell'agente postale per giuri- sprudenza della Corte di Cassazione ormai consolidata, secondo cui il concessionario si può avvalere della facoltà, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1913,n. 602, art. 26, di provvedere alla notifica della car- tella di pagamento mediante raccomandata con avviso di ricevimento (tra le molte, già Cass. n. 5397 del 18/03/2016; conforme, Cass. n. 19270 del 2018). 12. Con il quinto motivo - ai fini dell'art.360 primo comma n:3 cod. proc. civ. -, la società deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.12 comma 4 del d.P.R. n.602 del 1973, 1 comma 5 ter lett. e) del d.l. n.106 del 2005, per aver il giudice d'appello ritenuto che nel si- stema tributario non esistesse una previsione generale comminante la nullità degli atti impositivi sforniti di sottoscrizione, previsione rinve- nuta dalla contribuente nelle previsioni di legge summenzionate, det- tate specificamente per il ruolo ai fini della riscossione. 13. Il motivo è infondato innanzitutto perché la materia tributaria è governata dal principio di tassatività delle cause di nullità degli atti fiscali che, a differenza di quanto ritiene la contribuente, non è com- minata nel caso di specie (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 12243 del 18/05/2018, Rv. 648369 - 01), ma, in ogni caso, il ruolo è assistito da presunzione di legittimità e spetta al contribuente fornire la prova contraria e dunque è lui che, se del caso, è onerato a dare dimostra- zione del presunto vizio eventualmente a seguito accesso agli atti (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 26546 del 21/12/2016, Rv. 642363 - 01). 14. Inoltre, in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, questa Corte ha già specificamente statuito (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 27561 del 30/10/2018, Rv. 651066 - 03), con una motivazione inte- gralmente condivisa dal collegio e da cui non vi sono ragioni per di- scostarsi nel caso di specie, che l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscri- zione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibili- tà dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, il quale non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della prove- nienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a so- stegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discre- zionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale princi- pio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi del- l'art. 21 octies della I. n. 241 del 1990. 15. Con la sesta censura la ricorrente - ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973, 54 bis del d.P.R. n.633 del 1972, 6 comma 5 e 10 della I. n.212 del 2000, nonché 2 comma 2 del d.lgs. n.462 del 1997 oltre che 62 del d.lgs. n.546 del 1992, per aver il giu- dice d'appello rigettato il motivo d'appello in cui la contribuente la- mentava l'omessa notifica della preventiva comunicazione di irregola- rità, c.d. "avviso bonario", di cui alle previsioni di legge citate. 16. Il motivo è infondato perché la notifica della cartella di pagamen- to emessa a seguito di controllo automatizzato per consolidata giuri- sprudenza della Corte è legittima, anche se non preceduta dall'invio cP,L-\te. e 44A, V-er-ted--e—, del cosiddetto avviso bonario, per consolTdala giurisprudenza di legit- timità (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 33344 del 17/12/2019, Rv. 656408 - 01; conforme, Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3154 del 17/02/2015, Rv. 634631 - 01). (ami442-, Ah_ v- 42405124)— 17. Il settimo motivo di ricorso - ai sensi dell'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -, prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.3 della I. n.241 del 1990 e 7 della I. n.212 del 2000, oltre che 62 del d.lgs. n.546 del 1992, dal momento che la CTR ha ritenuto inam- missibile il motivo relativo al difetto di motivazione dell'atto impugna- to in quanto asseritamente nuovo e dedotto in violazione dell'art.57 del d.lgs. n.546 del 1992 in quanto già in primo e secondo grado era stata sollevata la denuncia di mancanza di motivazione circa gli inte- ressi liquidati. 18. Il motivo è inammissibile perché incongruente con la decisione, dal momento che la sentenza impugnata ha ritenuto nuova la censura di difetto di motivazione non con riferimento al calcolo degli interessi bensì quanto all'allegazione del ruolo sotteso alla cartella e, sul pun- to, in ricorso non si dimostra la tempestiva articolazione della censura in primo grado e la sua riproposizione in appello. Quanto poi al distinto profilo di motivazione dell'atto impugnato circa gli interessi, è integralmente condivisibile la ratio espressa dal giudice d'appello secondo cui la cartella di pagamento reca i criteri per la de- terminazione del calcolo degli interessi attraverso parametri prede- terminati ex lege, un'operazione matematica conseguente alla dichia- razione da cui deriva il debito di imposte (Cass. n 8508 del 2019). 19. Con l'ottavo motivo - ai fini dell'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.17 del d.lgs. n.112 del 1999 e 107 del TFUE, oltre che 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, con riferimento alla parte della decisione del giudice d'appello in cui ha ritenuto che il compenso di riscossione fosse non solo correttamente determinato sulla base della prima delle summen- zionate previsioni di legge, ma anche costituzionalmente legittimo e non meritevole di ricorso pregiudiziale alla Corte di Giustizia. 20. Anche il motivo in disamina è infondato. In generale, la natura non sanzionatoria dell'aggio e quindi accessoria è stata confermata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione più volte (cfr. anche da Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24020 del 2016). Inoltre, non sussiste la questione di costituzionalità larvatamente prospettata nel corpo del motivo, senza neppure una adeguata articolazione in relazione ai sin- goli parametri di costituzionalità ritenuti rilevanti, appena menzionati nel richiamo della decisione impugnata la quale ha fatto corretta ap- plicazione della sentenza della Consulta n.158 del 2013, la quale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n, 337), nel te- sto risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 2, comma 3, lette- ra a), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sollevata, in riferimento proprio agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione. 21. La Cassazione ha già affermato più volte (cfr. Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 1311 del 19/01/2018) la natura retributiva e non tributa- ria dell'aggio, e ciò esclude la rilevanza del parametro della capacità contributiva di cui all'art.53 Cost. nella fattispecie, oltre che dell'arti- colo 25 Cost. sotto il profilo del divieto di retroattività, come condivi- sibilmente argomenta il RG. nelle sue conclusioni. Prima facie non ri- sulta poi fondata la rilevanza della questione sotto il profilo dell'arti- colo 3 Cost. in quanto proprio le differenziazioni della misura dell'ag- gio, ad es. per provenienza geografica, consentono una valutazione circostanziata e specifica in relazione alle condizioni delle parti, ido- nea a salvaguardare il principio di uguaglianza secondo cui condizioni uguali vanno trattate in misura uguali e situazioni diverse in misura diversa. Infine, non è neppure allegato in ricorso il perché la previsio- ne dell'aggio nella misura di cui all'art.17 del d.lgs. n.112 del 1999 comporterebbe un contrasto con l'articolo 97 della Cost. quanto al buon andamento dell'amministrazione. 22. Da ultimo, non sussistono neppure le condizioni per un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia con riferimento all'art.107 TFUE dal momento che la misura adottata non si qualifica nel senso di aiuto di Stato sulla base dei dettami della giurisprudenza consolidata della Corte del Lussemburgo e della S.C.. Infatti, l'imposizione di un corrispettivo esattoriale è storicamente correlata all'esigenza di compensare la traslazione del rischio connes- sa all'affidamento del servizio di riscossione a soggetti privati nelle forme della concessione di pubblico servizio. La Corte (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 27650 del 03/12/2020) ha già statuito come l'elemen- to che vale a connotare tale modulo provvedimentale, differenziando- lo dalla contigua figura dell'appalto pubblico di servizi, risiede proprio nell'assunzione, da parte del concessionario, del rischio gestorio (Cons. Stato, Sez. V, 6/6/2011, n. 3377; Cons. Stato, Sez. VI, 15/5/2002, n. 2634; Corte di Giust. Sez. III, 15/10/2009, C-196/2008), il quale è compensato dal diritto del medesimo conces- sionario di compartecipare ai proventi del servizio, rivalendosi sull'u- tenza mediante la riscossione di un corrispettivo nelle forme della ta- riffa, del canone o dell'aggio. 23. Al contrario, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, la qualificazione come «aiuto di Stato», ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, esige che siano soddisfatte tutte le condizioni enunciate da tale disposizione. Così, in primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In se- condo luogo, tale intervento deve essere idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un van- taggio selettivo al suo beneficiario. In quarto luogo, esso deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (sentenze del 21 dicembre 2016, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], C-524/14 P, EU:C:2016:971, punto 40, nonché del 21 dicembre 2016, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] SA e a., C-20/15 P e C-21/15 P, EU:C:2016:981, punto 53). Nessuno di questi requisiti è stato adeguatamente allegato e so- stanziato in ricorso, con conseguente inammissibilità della questione prospettata. 24. In conclusione, il ricorso dev'essere rigettato e nessuna statuizio- ne dev'essere adottata in punto di spese di lite dal momento che sia l'agente della riscossione sia l'Agenzia delle entrate non hanno svolto difese effettive. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell
Sentenza Cassazione n. 34857/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris