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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 5 febbraio 2021

Cassazione n. 13295/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TO R.G. 21136/2021 Roma, sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Giacinto rà.Lalil giusta mandato in atti p-PiP ‹.A.À RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] (•, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.tó hi ovanni enrico Marcucci e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della Corte di Appello di Milano nr. 1034/2020 depositata in data 5.02.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato unitamente al verbale di conciliazione sottoscritto in data 26.11.221; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni nella

I. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la contestuale accettazione della rinuncia da parte del controricorrente P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] k9(,(b òggi, (n'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TO R.G. 21136/2021 Roma, sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Giacinto rà.Lalil giusta mandato in atti p-PiP ‹.A.À RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] (•, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.tó hi ovanni enrico Marcucci e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della Corte di Appello di Milano nr. 1034/2020 depositata in data 5.02.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato unitamente al verbale di conciliazione sottoscritto in data 26.11.221; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni nella I. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la contestuale accettazione della rinuncia da parte del controricorrente P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] k9(,(b òggi, (n'
Decreto Cassazione n. 13295/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris