CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2021
Cassazione n. 38257/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2020 della CORTE APPELLO di BARI Slato avviso alle parRi";) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -^ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 29 maggio 2020 la Corte di Appello di Bari, in riforma della decisione di primo grado, ha ridotto ad anni due, mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro 10.000 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati in tema di porto e detenzione di armi oggetto di contestazione, commessi in data 4 giugno 2019, in concorso. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 3. Con atto del 13 gennaio 2021 [OSCURATO:PERSONA] ha successivamente rinunziato al proposto ricorso. La rinunzia determina la inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 13 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente