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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:C:2009:809
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62008CJ0455_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione degli artt. 1, n. 1, e 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33) – Violazione degli artt. 1, n. 1, e 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76, pag. 14) – Obbligo di prevedere nel diritto nazionale una procedura di ricorso rapida ed efficace che consenta ad un offerente scartato di ottenere l’annullamento della decisione di aggiudicazione dell’appalto – Termini di ricorso.

[OSCURATO:PERSONA]

1) Avendo adottato l’art. 49 dello [OSCURATO:PERSONA] n. 329 del 2006 e l’art. 51 dello [OSCURATO:PERSONA] n. 50 del 2007, l’Irlanda ha definito le regole che disciplinano la notifica agli offerenti delle decisioni di aggiudicazione delle autorità aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori nonché delle motivazioni di tali decisioni, in modo tale che, al momento in cui gli offerenti sono pienamente informati delle ragioni del rigetto della loro offerta, il termine di sospensione che precede la conclusione del contratto può essere già scaduto e, così facendo, tale Stato membro è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 1, n. 1, e 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, e degli artt. 1, n. 1, e 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni. 2) L’Irlanda è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62008CJ0455_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione degli artt. 1, n. 1, e 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33) – Violazione degli artt. 1, n. 1, e 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76, pag. 14) – Obbligo di prevedere nel diritto nazionale una procedura di ricorso rapida ed efficace che consenta ad un offerente scartato di ottenere l’annullamento della decisione di aggiudicazione dell’appalto – Termini di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Avendo adottato l’art. 49 dello [OSCURATO:PERSONA] n. 329 del 2006 e l’art. 51 dello [OSCURATO:PERSONA] n. 50 del 2007, l’Irlanda ha definito le regole che disciplinano la notifica agli offerenti delle decisioni di aggiudicazione delle autorità aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori nonché delle motivazioni di tali decisioni, in modo tale che, al momento in cui gli offerenti sono pienamente informati delle ragioni del rigetto della loro offerta, il termine di sospensione che precede la conclusione del contratto può essere già scaduto e, così facendo, tale Stato membro è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 1, n. 1, e 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, e degli artt. 1, n. 1, e 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni. 2) L’Irlanda è condannata alle spese.
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