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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01862/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 28408/24 TrroNE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di evasione e resistenza); Ritenuto che i motivi di ricorso, attinenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla valutazione della capacità di intendere e di volere del ricorrente sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 02

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 28408/24 TrroNE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di evasione e resistenza); Ritenuto che i motivi di ricorso, attinenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla valutazione della capacità di intendere e di volere del ricorrente sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02
Sentenza Cassazione n. 01862/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris