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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24561/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proposti con il medesimo atto; considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità perché la Corte di appello avrebbe approntato un percorso argomentativo congetturale - è manifestamente infondato; che, infatti, il ragionamento logico-deduttivo posto a base della motivazione è censurabile solo qualora non si fonda realmente su una massima di esperienza (cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi), ma valorizzi una mera congettura (cioè una ipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit e quindi insuscettibile di verifica empirica o logicamente scorretta), ovvero una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità (Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 281385); che ciò non è ravvisabile nel caso di specie ove il procedimento valutativo risulta corretto sul piano del metodo, in quanto affidato alla interpretazione logica di obiettive emergenze probatorie, dovendosi ricordare il condiviso e consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la prova logica, raggiunta all'esito di un corretto procedimento valutativo degli indizi, unitaria ma poi anche globale, così da superare l'ambiguità di ciascun dato considerato nella sua individualità, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M, Rv. 271228); che, infatti, la Corte di appello ha affermato la provenienza illecita delle ricariche telefoniche oggetto del delitto di ricettazione ascritto agli odierni ricorrenti e che ne erano consapevoli, sulla base di un ragionamento probatorio aderente alle risultanze istruttorie e pienamente conforme alle massime di esperienza e al principio delrid quod plerumque accidie ( pag. 5 della motivazione); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proposti con il medesimo atto; considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità perché la Corte di appello avrebbe approntato un percorso argomentativo congetturale - è manifestamente infondato; che, infatti, il ragionamento logico-deduttivo posto a base della motivazione è censurabile solo qualora non si fonda realmente su una massima di esperienza (cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi), ma valorizzi una mera congettura (cioè una ipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit e quindi insuscettibile di verifica empirica o logicamente scorretta), ovvero una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità (Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 281385); che ciò non è ravvisabile nel caso di specie ove il procedimento valutativo risulta corretto sul piano del metodo, in quanto affidato alla interpretazione logica di obiettive emergenze probatorie, dovendosi ricordare il condiviso e consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la prova logica, raggiunta all'esito di un corretto procedimento valutativo degli indizi, unitaria ma poi anche globale, così da superare l'ambiguità di ciascun dato considerato nella sua individualità, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M, Rv. 271228); che, infatti, la Corte di appello ha affermato la provenienza illecita delle ricariche telefoniche oggetto del delitto di ricettazione ascritto agli odierni ricorrenti e che ne erano consapevoli, sulla base di un ragionamento probatorio aderente alle risultanze istruttorie e pienamente conforme alle massime di esperienza e al principio delrid quod plerumque accidie ( pag. 5 della motivazione); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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