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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32886/2022

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1 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23424/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso l a Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatae dife s a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],come da procura allegata al controricorso - controricorrente – N. 23424/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, n. 5703/15/2021depositata in data 15.6.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 15.9.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe la C.T.R. dell a Sicilia rigettò l’ appell o principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], nonché l’incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenz a n. 8305 /201 4 , con cui la C.T.P. di Catania aveva accolto il ricorso della contribuente relativo al silenzio-diniegoinerente ad istanza di rimborso del 90% delle imposte da lei pagate per gli anni 1990-1992, per IRPEFed ILOR, essendo la stessa [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dal sisma del dicembre 1990; conil gravame principale la Ferlito si era doluta della integrale compensazione delle spese di lite disposta dalla C.T.P., mentre l’Agenzia, con la propria impugnazione incidentale, proposta con “memoria aggiuntiva”, aveva chiesto l’integrale riforma della sentenzadi primo grado, non sussistendo i presupposti del diritto al rimborso; l’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato adue motivi, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] controricorso; il Consigliere relatore ha esitato proposta per la definizione del ricorso in questa Sezione con rigetto dello stesso per manifesta infondatezza, e ciò - quanto al primo motivo –perché “(…) la mancata tempestiva impugnazione incidentale da parte dell’Agenzia preclude il riesame del merito”, con conseguente inammissibilità del secondo mezzo; N. 23424/21 R.G. [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che non sussistano i presupposti per la definizione del ricorsoai sensi dell’art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c., reputa opportuno rimetter n e l’esame alla Sezione Tributaria, perché sia discusso in pubblica udienza; P.Q.M. rinvia la causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte.

Roma, così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23424/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso l a Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatae dife s a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],come da procura allegata al controricorso - controricorrente – N. 23424/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, n. 5703/15/2021depositata in data 15.6.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 15.9.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe la C.T.R. dell a Sicilia rigettò l’ appell o principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], nonché l’incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenz a n. 8305 /201 4 , con cui la C.T.P. di Catania aveva accolto il ricorso della contribuente relativo al silenzio-diniegoinerente ad istanza di rimborso del 90% delle imposte da lei pagate per gli anni 1990-1992, per IRPEFed ILOR, essendo la stessa [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dal sisma del dicembre 1990; conil gravame principale la Ferlito si era doluta della integrale compensazione delle spese di lite disposta dalla C.T.P., mentre l’Agenzia, con la propria impugnazione incidentale, proposta con “memoria aggiuntiva”, aveva chiesto l’integrale riforma della sentenzadi primo grado, non sussistendo i presupposti del diritto al rimborso; l’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato adue motivi, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] controricorso; il Consigliere relatore ha esitato proposta per la definizione del ricorso in questa Sezione con rigetto dello stesso per manifesta infondatezza, e ciò - quanto al primo motivo –perché “(…) la mancata tempestiva impugnazione incidentale da parte dell’Agenzia preclude il riesame del merito”, con conseguente inammissibilità del secondo mezzo; N. 23424/21 R.G. [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che non sussistano i presupposti per la definizione del ricorsoai sensi dell’art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c., reputa opportuno rimetter n e l’esame alla Sezione Tributaria, perché sia discusso in pubblica udienza; P.Q.M. rinvia la causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte. Roma, così decis
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