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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13979/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Delia CARDIA, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 4 dicembre 2020 la Corte di appello di Napoli confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni, quattro mesi, venti giorni di reclusione e 800,00 euro di multa per il delitto di rapina, aggravata dalle circostanze della minorata difesa e della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, nonché per la contravvenzione di porto di un coltello fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione di due motivi.

2.1. Violazione della legge penale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto contestato come rapina, sussumibile nella meno grave fattispecie del furto con strappo.

La Corte di appello, infatti, dopo una corretta ricostruzione del fatto, cui è pervenuta richiamando le dichiarazioni del soggetto passivo del reato, ha concluso in modo contraddittorio affermando che la condotta del ricorrente fu "rivolta, in primis, contro la persona offesa, a prescindere da qualunque tentativo di resistenza o di reazione della vittima".

La sentenza impugnata ha richiamato un principio di diritto condivisibile, senza spiegare, però, perché nel caso specifico la violenza esercitata dall'imputato sul registratore di cassa si sia potuta estendere, senza soluzione di continuità, sulla persona offesa, pur non essendovi alcuna aderenza tra quest'ultima e la res.

2.2. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della Motivazione in ordine all'applicazione delle circostanze aggravanti.

La Corte di appello ha respinto la richiesta di esclusione della recidiva con una mera formula di stile, trascurando gli elementi indicati dalla difesa, mentre ha confermato la sussistenza dell'aggravante della minorata difesa, quando dalle dichiarazioni della persona offesa è emerso come l'imputato non avesse tratto alcuna utilità dall'avere agito in orario notturno.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti.

2. Quanto alla riqualificazione giuridica del fatto, la difesa ha riproposto una doglianza già correttamente disattesa alla luce della pacifica e non contestata ricostruzione del fatto, avvenuta grazie alle precise dichiarazioni della persona offesa: "cercavo di afferrare la cassa nel mentre il giovane continuava a tirarla dall'altro lato per portarla via.

Dopo pochi secondi, non riuscivo più a tenere la cassa ed il giovane, mettendo la cassa sotto il braccio, si allontanava verso la via Padiglione del Gesù".

La Corte di appello ha osservato, pertanto, che "l'imputato esercitava la violenza, non solo per sottrarre la cassa dal suo supporto e dalla presa di corrente che la ancorava al muro, bensì per vincere la resistenza opposta dalla denunciante che prontamente cercava di trattenere la cassa, opponendosi alla forza dell'arrestato".

Ritenendo integrato il reato di rapina, i giudici di merito hanno applicato correttamente il principio affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il furto con strappo non è mai configurabile «in tutte le ipotesi in cui la violenza, comunque "indirizzata", sia stata esercitata [...] per vincere la resistenza della parte offesa, giacché in tal caso sarebbe la violenza stessa - e non lo "strappo" - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione, determinando automaticamente il refluire del fatto nello schema tipico del delitto di rapina» (così Sez. 2, n. 2553 del 19/12/2014, dep. 2015, Bocchetti, Rv. 262281, in senso conforme v., ad es., Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558; Sez. 2, n. 41464 del 11/11/2010, P., Rv. 248751; Sez. 2, n. 34206 del 03/10/2006, Vaccaro, Rv. 234776; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 1736 del 11/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).

In applicazione di detto principio, si è precisato che ricorre sempre il delitto di rapina quando la res sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo vincerne la resistenza e non solo superare la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra il possessore e la cosa sottratta (Sez. 2, n. 41464 del 11/11/2010, P., Rv. 248751; Sez. 2, n. 34206 del 03/10/2006, Vaccaro, Rv. 234776; da ultimo v.

Sez. 2, n. 28753 del 20/07/2020, Venda, non mass.).

Ciò non significa, però, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, che l'elemento distintivo fra la rapina e il furto con strappo risieda nel fatto che la cosa sottratta sia o meno aderente al corpo, risultando per contro decisiva, ai fini della configurabilità del più grave delitto, la circostanza che vi sia una resistenza della vittima, la quale cerchi di evitare la sottrazione del bene, cui consegue necessariamente la violenza dell'agente, sia pure mediata.3.

Privo di fondamento è anche il motivo inerente all'applicazione delle circostanze aggravanti.

3.1. In tema di recidiva, sulla scia di numerose pronunce della Corte costituzionale, chiamata a verificare la compatibilità della nuova disciplina con vari principi della Carta fondamentale (sent. n. 193 del 14/06/2007, cui hanno fatto seguito molte ordinanze d'inammissibilità di analogo tenore: n. 409 del 2007, nn. 33, 90, 193 e 257 del 2008, n. 171 del 2009), le Sezioni Unite, in una pronuncia ormai risalente, hanno statuito che il giudice, in presenza di una corretta contestazione della recidiva, è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, dovendosi tenere conto, in particolare, «della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza» (Sez.

U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839).

Il principio è stato poi ribadito dalle stesse Sezioni Unite (Sez.

U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; Sez.

U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, RV. 267044), che pure hanno evidenziato che in ordine all'applicazione o alla esclusione della recidiva sul giudice di merito grava un preciso onere motivazionale (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690), come poi rimarcato anche in una più recente pronuncia (Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione).

Nel caso di cui si tratta, la motivazione del primo giudice sul punto era stata carente, avendo fatto riferimento solo ai numerosi precedenti penali dell'imputato, mentre la Corte di appello, colmando il vuoto motivazionale, ha ritenuto che il nuovo reato sia stato espressivo di maggiore pericolosità e colpevolezza dell'imputato in ragione della medesima natura e della recente epoca dei precedenti penali, elementi fondamentali fra quelli indicati dalle Sezioni Unite, rispetto ai quali le condizioni personali del ricorrente e la condotta tenuta dopo la commissione del delitto sono state considerate implicitamente recessive, con una valutazione discrezionale in questa sede incensurabile.

3.2. Sull'aggravante del tempo di notte è recente la decisione con la quale le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito i seguenti principi di diritto: «ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della c.d.

"minorata difesa", prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente ha profittato in modo tale da ostacolare la predetta difesa, devono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità - oggetto di profittamento - in cui versava il soggetto passivo, essendo necessaria, ma non sufficiente, l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione del reato»; «la commissione del reato "in tempo di notte" può configurare la circostanza aggravante in esame, sempre che sia raggiunta la prova che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto» (Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095).

La decisione e le argomentazioni dei giudici di merito sono conformi a detti principi, essendosi evidenziato che l'imputato si introdusse nella gelateria della vittima quando la donna era sola e in un'ora assai tarda (le due di notte), circostanze che, unitamente considerate, agevolarono la commissione del delitto, ostacolando la difesa della persona offesa, colta in condizioni di particolare vulnerabilità.

Il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata valorizzando una circostanza (l'avvenuto fermo dell'imputato poco dopo la sua fuga) che è irrilevante in quanto successiva al fatto delittuoso, già portato a compimento anche con il favore delle suddette condizioni.

4. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 10 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Delia CARDIA, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 4 dicembre 2020 la Corte di appello di Napoli confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni, quattro mesi, venti giorni di reclusione e 800,00 euro di multa per il delitto di rapina, aggravata dalle circostanze della minorata difesa e della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, nonché per la contravvenzione di porto di un coltello fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione di due motivi. 2.1. Violazione della legge penale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto contestato come rapina, sussumibile nella meno grave fattispecie del furto con strappo. La Corte di appello, infatti, dopo una corretta ricostruzione del fatto, cui è pervenuta richiamando le dichiarazioni del soggetto passivo del reato, ha concluso in modo contraddittorio affermando che la condotta del ricorrente fu "rivolta, in primis, contro la persona offesa, a prescindere da qualunque tentativo di resistenza o di reazione della vittima". La sentenza impugnata ha richiamato un principio di diritto condivisibile, senza spiegare, però, perché nel caso specifico la violenza esercitata dall'imputato sul registratore di cassa si sia potuta estendere, senza soluzione di continuità, sulla persona offesa, pur non essendovi alcuna aderenza tra quest'ultima e la res. 2.2. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della Motivazione in ordine all'applicazione delle circostanze aggravanti. La Corte di appello ha respinto la richiesta di esclusione della recidiva con una mera formula di stile, trascurando gli elementi indicati dalla difesa, mentre ha confermato la sussistenza dell'aggravante della minorata difesa, quando dalle dichiarazioni della persona offesa è emerso come l'imputato non avesse tratto alcuna utilità dall'avere agito in orario notturno. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti. 2. Quanto alla riqualificazione giuridica del fatto, la difesa ha riproposto una doglianza già correttamente disattesa alla luce della pacifica e non contestata ricostruzione del fatto, avvenuta grazie alle precise dichiarazioni della persona offesa: "cercavo di afferrare la cassa nel mentre il giovane continuava a tirarla dall'altro lato per portarla via. Dopo pochi secondi, non riuscivo più a tenere la cassa ed il giovane, mettendo la cassa sotto il braccio, si allontanava verso la via Padiglione del Gesù". La Corte di appello ha osservato, pertanto, che "l'imputato esercitava la violenza, non solo per sottrarre la cassa dal suo supporto e dalla presa di corrente che la ancorava al muro, bensì per vincere la resistenza opposta dalla denunciante che prontamente cercava di trattenere la cassa, opponendosi alla forza dell'arrestato". Ritenendo integrato il reato di rapina, i giudici di merito hanno applicato correttamente il principio affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il furto con strappo non è mai configurabile «in tutte le ipotesi in cui la violenza, comunque "indirizzata", sia stata esercitata [...] per vincere la resistenza della parte offesa, giacché in tal caso sarebbe la violenza stessa - e non lo "strappo" - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione, determinando automaticamente il refluire del fatto nello schema tipico del delitto di rapina» (così Sez. 2, n. 2553 del 19/12/2014, dep. 2015, Bocchetti, Rv. 262281, in senso conforme v., ad es., Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558; Sez. 2, n. 41464 del 11/11/2010, P., Rv. 248751; Sez. 2, n. 34206 del 03/10/2006, Vaccaro, Rv. 234776; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 1736 del 11/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). In applicazione di detto principio, si è precisato che ricorre sempre il delitto di rapina quando la res sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo vincerne la resistenza e non solo superare la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra il possessore e la cosa sottratta (Sez. 2, n. 41464 del 11/11/2010, P., Rv. 248751; Sez. 2, n. 34206 del 03/10/2006, Vaccaro, Rv. 234776; da ultimo v. Sez. 2, n. 28753 del 20/07/2020, Venda, non mass.). Ciò non significa, però, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, che l'elemento distintivo fra la rapina e il furto con strappo risieda nel fatto che la cosa sottratta sia o meno aderente al corpo, risultando per contro decisiva, ai fini della configurabilità del più grave delitto, la circostanza che vi sia una resistenza della vittima, la quale cerchi di evitare la sottrazione del bene, cui consegue necessariamente la violenza dell'agente, sia pure mediata.3. Privo di fondamento è anche il motivo inerente all'applicazione delle circostanze aggravanti. 3.1. In tema di recidiva, sulla scia di numerose pronunce della Corte costituzionale, chiamata a verificare la compatibilità della nuova disciplina con vari principi della Carta fondamentale (sent. n. 193 del 14/06/2007, cui hanno fatto seguito molte ordinanze d'inammissibilità di analogo tenore: n. 409 del 2007, nn. 33, 90, 193 e 257 del 2008, n. 171 del 2009), le Sezioni Unite, in una pronuncia ormai risalente, hanno statuito che il giudice, in presenza di una corretta contestazione della recidiva, è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, dovendosi tenere conto, in particolare, «della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza» (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839). Il principio è stato poi ribadito dalle stesse Sezioni Unite (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, RV. 267044), che pure hanno evidenziato che in ordine all'applicazione o alla esclusione della recidiva sul giudice di merito grava un preciso onere motivazionale (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690), come poi rimarcato anche in una più recente pronuncia (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione). Nel caso di cui si tratta, la motivazione del primo giudice sul punto era stata carente, avendo fatto riferimento solo ai numerosi precedenti penali dell'imputato, mentre la Corte di appello, colmando il vuoto motivazionale, ha ritenuto che il nuovo reato sia stato espressivo di maggiore pericolosità e colpevolezza dell'imputato in ragione della medesima natura e della recente epoca dei precedenti penali, elementi fondamentali fra quelli indicati dalle Sezioni Unite, rispetto ai quali le condizioni personali del ricorrente e la condotta tenuta dopo la commissione del delitto sono state considerate implicitamente recessive, con una valutazione discrezionale in questa sede incensurabile. 3.2. Sull'aggravante del tempo di notte è recente la decisione con la quale le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito i seguenti principi di diritto: «ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della c.d. "minorata difesa", prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente ha profittato in modo tale da ostacolare la predetta difesa, devono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità - oggetto di profittamento - in cui versava il soggetto passivo, essendo necessaria, ma non sufficiente, l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione del reato»; «la commissione del reato "in tempo di notte" può configurare la circostanza aggravante in esame, sempre che sia raggiunta la prova che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto» (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095). La decisione e le argomentazioni dei giudici di merito sono conformi a detti principi, essendosi evidenziato che l'imputato si introdusse nella gelateria della vittima quando la donna era sola e in un'ora assai tarda (le due di notte), circostanze che, unitamente considerate, agevolarono la commissione del delitto, ostacolando la difesa della persona offesa, colta in condizioni di particolare vulnerabilità. Il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata valorizzando una circostanza (l'avvenuto fermo dell'imputato poco dopo la sua fuga) che è irrilevante in quanto successiva al fatto delittuoso, già portato a compimento anche con il favore delle suddette condizioni. 4. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 m
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