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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16175/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici; peraltro, reiterativi dei motivi di appello adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello.

Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, ritiene sussistente un uso personale dello stupefacente e un vizio della motivazione della sentenza.

Per escludere l'uso personale la Corte (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) ha considerato il dato ponderale (cocaina per 28 dosi singole medie), la modalità di detenzione (nella pubblica via) e il possesso di denaro non altrimenti giustificato.

La Corte di Cassazione, infatti, ha ritenuto che il giudice di merito in materia di stupefacenti valuta, in ordine alla destinazione - se personale o ai fini di spaccio -, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008 - dep. 28/11/2008, Perrone, Rv. 241604).

Si tratta, quindi, di evidenti valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati, come nel caso in giudizio.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici; peraltro, reiterativi dei motivi di appello adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, ritiene sussistente un uso personale dello stupefacente e un vizio della motivazione della sentenza. Per escludere l'uso personale la Corte (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) ha considerato il dato ponderale (cocaina per 28 dosi singole medie), la modalità di detenzione (nella pubblica via) e il possesso di denaro non altrimenti giustificato. La Corte di Cassazione, infatti, ha ritenuto che il giudice di merito in materia di stupefacenti valuta, in ordine alla destinazione - se personale o ai fini di spaccio -, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008 - dep. 28/11/2008, Perrone, Rv. 241604). Si tratta, quindi, di evidenti valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati, come nel caso in giudizio. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 16175/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris