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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 2024

Cassazione n. 22335/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente ed alla qualificazione giuridica del fatto di rapina, è indeducibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto relative a questioni già risolte con motivazione congrua ed esente da vizi logici dalla Corte territoriale nel corpo della sentenza impugnata; che il ricorrente, reiterando tale doglianza con censure in fatto, non si confronta con le compiute argomentazioni della Corte d'appello sia in punto di responsabilità, sia pure sulla corretta qualificazione giuridica del reato come rapina aggravata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); che il dedotto vizio motivazionale risulta essere comunque manifestamente infondato poiché afferente ad asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16/04/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente ed alla qualificazione giuridica del fatto di rapina, è indeducibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto relative a questioni già risolte con motivazione congrua ed esente da vizi logici dalla Corte territoriale nel corpo della sentenza impugnata; che il ricorrente, reiterando tale doglianza con censure in fatto, non si confronta con le compiute argomentazioni della Corte d'appello sia in punto di responsabilità, sia pure sulla corretta qualificazione giuridica del reato come rapina aggravata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); che il dedotto vizio motivazionale risulta essere comunque manifestamente infondato poiché afferente ad asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22335/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris