CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 15038/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19588/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato, come da pec registri di giustizia, presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E RICERCA, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 283/2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO GENOVA il 04/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali del giudizio di legittimità , che vanno compensate, in quanto le prime pronunce della S.C. sui temi decisivi sono successiveall’introduzione del ricorso pe r cassazione; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione, con compensazione delle spese del medesimo giudizio.