CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 03684/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Ferrara; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Ferrara, con l'impugnata ordinanza, dichiarava inammissibili i ricorsi proposti dagli indagati avverso il decreto di sequestro preventivo con il quale venivano sottoposte a vincolo le coperture delle tribune "nord" ed "est", nonché la gradinata "est" dello stadio comunale di Ferrara. Il sequestro veniva disposto in relazione ai reati di cui agli artt. 356 e 479 cod. pen., contestati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale esecutore materiale dei lavori, di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di progettista, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali collaudatori dei lavori eseguiti. Il Tribunale del riesame dichiarava inammissibili le impugnazioni sul presupposto che gli indagati, non avendo titolo ad ottenere la restituzione dei beni, non erano portatori di un interesse concreto al ricorso. Veniva sottolineato, infatti, come i beni sequestrati erano di proprietà del Comune di Ferrara e da quest'ultimo dati in concessione alla società sportiva SPAL, sicchè solo tali soggetti erano poter vantare il diritto alla restituzione. 2. Avverso la suddetta decisione, i ricorrenti hanno proposto autonomi motivi di ricorso di contenuto sostanzialmente analogo, deducendo la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'interesse all'impugnazione. Si sostiene, infatti, che l'interesse non possa essere ritenuto sussistente nei confronti del solo soggetto titolare del diritto alla restituzione, dovendosi sempre riconoscere l'interesse dell'indagato che contesti la sussistenza del fumus e del periculum. Del resto, si afferma, è la stessa previsione dell'art.322 cod. proc. pen. che individua quali soggetti legittimati al ricorso l'imputato, nonché la persona che avrebbe diritto alla restituzione. Ove si ritenesse che l'imputato/indagato deve essere anche titolare del diritto alla restituzione, la duplice indicazione contenuta all'art. 322 cod. proc. pen. risulterebbe superflua, posto che sarebbe stato sufficiente indicare nel solo avente titolo alla restituzione il soggetto legittimato a ricorrere. 2.1. I ricorrenti deducono, altresì, che il loro interesse al dissequestro consegue anche all'esigenza di limitare le conseguenze pregiudizievoli che il protrarsi del vincolo determina con riguardo al danno patrimoniale derivante dall'inutilizzabilità delle strutture. Si assume, infatti, che il permanere del sequestro comporta un pregiudizio economico per la società sportiva che, evidentemente, vedrà una riduzione degli introiti in conseguenza della ridotta capienza dello stadio, con conseguente possibilità di rivalersi nei confronti degli odierni indagati. L'interesse al dissequestro, pertanto, andrebbe in ogni caso individuato nell'esigenza di prevenire e limitare la possibilità di una futura domanda risarcitoria da parte della società danneggiata dall'indisponibilità della struttura.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati. 2. I ricorrenti lamentano tutti il mancato riconoscimento del loro interesse ad impugnare, sostenendo che questo sarebbe insito nel fatto stesso che si contesta la sussistenza del fumus del reato, con la conseguenza che il soggetto indagato avrebbe sempre diritto ad una pronuncia nel merito circa la sussistenza dei presupposti del sequestro. Se così non fosse, l'indagato potrebbe impugnare il decreto di sequestro solo ove rivesta anche la qualità si soggetto avente diritto alla restituzione, ma tale ricostruzione risulterebbe contraddetta dal dettato dell'art. 322 cod. proc. pen. che distingue le due posizioni. 2.1. La tesi difensiva - sostanzialmente comune a tutti i ricorrenti - non è fondata, atteso che l'art. 322 cod. proc. pen. si limita ad individuare i soggetti astrattamente legittimati al ricorso e, per tale ragione, enuncia tanto l'indagato, quanto il soggetto avente diritto alla restituzione. Ben diversa è la necessaria individuazione di un interesse concreto e specifico alla proposizione del riesame, che richiede la verifica del risultato utile astrattamente conseguibile nel caso di accoglimento del ricorso. 2.2. Sul tema, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, la giurisprudenza, tranne alcuni sporadici e risalenti pronunce, è assolutamente concorde nel ritenere che l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez.3, n.16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098; conf.: Sez.5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753; Sez.3, n. 3602 del 16/1/2019, Solinas, Rv. 276545; Sez. 1, n. 6779 del 8/1/2019, Firriolo, Rv. 274992; Sez.3, n. 47313 del 17/5/2017, Ruan, Rv. 271231; Sez. 3, n. 35072 del 12/4/2016, Held, Rv. 267672; Sez. 3, n. 30008 del 8/4/2016, Conte, Rv.267336). È stato anche affermato che l'interesse al ricorso non può desumersi dal semplice interesse di fatto ad una pronuncia sulla fondatezza della misura cautelare che, implicitamente, possa determinare effetti positivi anche sul merito del giudizio. Attesa l'autonomia del giudizio cautelare rispetto a quello di merito, non può fondarsi l'interesse legittimante il ricorso nell'ottenimento di una pronuncia sull'insussistenza del "furrius connnnissi delicti" (Sez.3, n. 47313 del 17/5/2017, Ruan, Rv. 271231). 2.3. Parimenti infondata è la tesi secondo cui l'interesse all'impugnazione deriverebbe dal fatto che, nel caso di perdurante indisponibilità dei beni da parte della società concessionaria degli stessi, ne conseguirebbe un danno patrimoniale di cui gli indagati potrebbero essere chiamati a rispondere. Si tratta di una prospettazione meramente ipotetica che, peraltro, si fonda su un presupposto non condivisibile. Invero, la società concessionaria dello stadio comunale è pienamente legittimata a chiedere il dissequestro della struttura e la restituzione, anche al fine - ove necessario - di eseguire i lavori di messa in sicurezza. In realtà, il titolare del bene potrà far valere solo i vizi relativi all'esecuzione dell'opera e gli eventuali costi per l'eliminazione delle difformità, salvo restando che il danno da "mancato utilizzo" non può essere addebitato agli indagati a fronte di una condotta inattiva del titolare, unico legittimato a chiederne la restituzione, anche al fine di eseguire le opere di ripristino ed utilizzare i beni stessi. In conclusione, l'interesse al riesame non può essere fatto discendere da una eventuale e tutt'altro che dimostrata responsabilità civile per il mancato utilizzo dei beni. 3. Alla luce di tali considerazioni, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]