CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19673/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza del 6 dicembre 2021 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 30 novembre 2020 che aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] per avere invaso e occupato abusivamente un edificio residenziale pubblico 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo carenza e manifesta illogicità della motivazione asseritamente caratterizzata da palese contraddittorietà riguardo all' accertamento dell'occupazione abusiva. Assume che i fatti contestati nel capo di imputazione riguardavano il periodo compreso fra I il 7 settembre 2017 e il 14 maggio 2018 e che la sentenza della Corte di appello era da ritenere nulla per il principio di correlazione fra accusa e sentenza. Evidenzia che i giudici territoriali non avevano considerato che, per come desumibile dalle complessive emergenze processuali, l'imputato dal giugno 2017 non occupava più l'appartamento e che si era recato ivi solo per incontrare la figlia ed, ancora, che a partire dal 17 gennaio 2018 gli era stato interdetto l'accesso presso l'immobile. Rileva, infine, che in ragione della assegnazione dell'appartamento quale casa coniugale alla sola signora Barcuta, per effetto del provvedimento del Tribunale di Milano in data 14/06/2017, egli aveva la convinzione che la situazione di occupazione abusiva era cessata, dovendosi, quindi, escludere il profitto rappresentato dall' utilizzo del bene da parte della signora Barcuta e della figlia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve, invero, rilevarsi che le censure proposte vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dal Tribunale in sede di appello il quale, con motivazione logica e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. 2.1. Osserva il Collegio che la corte territoriale ha correttamente confermato l'affermazione della penale responsabilità dell'odierno ricorrente ritenendo integrati gli estremi del reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen. valutati tutti gli elementi emersi nel corso del processo. Peraltro, secondo quanto accertato dal giudice di primo grado, la occupazione abusiva in questione ebbe inizio già nel gennaio del 2017, condotta dell'imputato protrattasi nel tempo: trattasi di accertamento in fatto non contestato dall' imputato con l'atto di appello. Occorre rilevare, quanto all' eccepita violazione dell' art. 521 c.p.p. che le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato, e vanno interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, cosicchè non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato (si vedano ex multís S.U. n. 36551/2010, rv. 248051; Sez. 2, n. 18868 del 10/2/2012, rv. 252822; Sez. 2 n. 34969 del 10/5/2013, rv. 257782). In altri termini la nozione strutturale di "fatto" contenuta nelle disposizioni in questione va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, in quanto il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del P.M.) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi; sussiste perciò violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell'imputato (Sez. 6, n. 6346 del 9/11/2012, rv. 254888). Infatti deve ritenersi che si verifichi la violazione dell'art. 521 c.p.p. solo se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali in modo tanto determinante da comportare un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa (Cass. sez. 6, 5 marzo 2009 n. 12156, Renda), mentre nel caso di specie il fatto è stato modificato nel dettaglio. Il fatto ritenuto in sentenza non si manifesta, invero, nel caso in esame in rapporto di eterogeneità con quello contestato, non essendo stati modificati nè la qualificazione giuridica di truffa ne' gli "elementi essenziali" del fatto contestato. Il nucleo essenziale dell'accusa è rimasto, infatti, immutato e non può configurarsi un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione tale da far ritenere che sia stata menomato il diritto di difesa dell'imputato. Del resto, come affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. sez. 5, 25 febbraio 2004 n. 21094, Farad), la contestazione del fatto non deve essere ricercata soltanto nel capo di imputazione ma deve essere vista con riferimento ad ogni altra integrazione dell'addebito che venga fatta nel corso del giudizio e sulla quale l'imputato sia stato posto in grado di opporre le proprie deduzioni. Nel caso in esame, al di là della esatta collocazione temporale dei fatti contestati, risulta, quindi, corretta la ricostruzione operata dai giudici di merito quanto all' occupazione abusiva dell'immobile de quo imputabile all' odierno ricorrente. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila. F mm 83 P.Q.M. oq zto =RE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de