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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32546/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN, Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Potenza ha confermato la condanna a mesi otto di reclusione e giorni venti di arresto pronunciata dal Tribunale di Matera il 9/6/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a tre ipotesi di reato di cui agli artt. 75, comma 2, e 73 D.Lvo n. 159 del 2011; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con specifico riferimento alla reiterazione della condotta e quindi all'abitualità nella commissione del reato, ha dato adeguato e coerente conto degli elementi sui quali ha ritenuto di escludere la sussistenza dei presupposti di cui all'art.131 bis cod. pen. e la motivazione sul punto, conforme ai principi esposti alla giurisprudenza di legittimità che impongono di fare riferimento ai criteri di cui all'art.133 cod. pen., non è sindacabile in questa sede; Rilevato che l'ipotesi di reato di cui all'art. 73 contestata e ritenuta non è quella oggetto della dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza Corte cost. n. 116 del 2024 che si riferisce "alla parte in cui la norma prevede come reato la condotta di colui che, sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida, si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada"; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto i criteri di giudizio applicati sono corretti e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN, Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Potenza ha confermato la condanna a mesi otto di reclusione e giorni venti di arresto pronunciata dal Tribunale di Matera il 9/6/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a tre ipotesi di reato di cui agli artt. 75, comma 2, e 73 D.Lvo n. 159 del 2011; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con specifico riferimento alla reiterazione della condotta e quindi all'abitualità nella commissione del reato, ha dato adeguato e coerente conto degli elementi sui quali ha ritenuto di escludere la sussistenza dei presupposti di cui all'art.131 bis cod. pen. e la motivazione sul punto, conforme ai principi esposti alla giurisprudenza di legittimità che impongono di fare riferimento ai criteri di cui all'art.133 cod. pen., non è sindacabile in questa sede; Rilevato che l'ipotesi di reato di cui all'art. 73 contestata e ritenuta non è quella oggetto della dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza Corte cost. n. 116 del 2024 che si riferisce "alla parte in cui la norma prevede come reato la condotta di colui che, sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida, si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada"; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto i criteri di giudizio applicati sono corretti e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'
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