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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31745/2026

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orte d'appello di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in preambolo la Corte d’appello di Roma, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza formulata nell’interesse di SalvatoreCasamonica di riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod.proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e,segnatamente, con:1) sentenza della Corte di appello di Roma in data 15 giugno 2023,irrevocabile il 6 febbraio 2024, di condanna per il reato di concorrente esternodel clan mafioso Spada, operante in Ostia,commesso a Roma da novembre adicembre 2017;2) sentenza della Corte d’appello di Roma in data 15 settembre 2023,irrevocabile il 12 aprile 2024, di condanna per il reato di cui agli artt. 73 e 80d.P.R. n. 309 del 1990, commesso da aprile 2017 a luglio 2018 (data dell’arrestodel condannato);3) sentenza della Corte d’appello di Roma in data 28 ottobre 2024,irrevocabile il 14 marzo 2025, di condanna, tra gli altri, per i reati di cui agli artt.416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi da epoca antecedente eprossima all’anno 2000 fino a luglio 2018, data dell’arresto del condannato.A ragione della decisione il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che nonpotesse ravvisarsi il medesimo disegno criminoso poiché non vi erano elementidai quali inferire che i tutti i reati giudicati fossero stati programmati al momentodell’ingresso nel sodalizio.Segnatamente, ha valorizzato il fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto ingressonel sodalizio facente capo ai [OSCURATO:PERSONA] sin dall’anno 2000 e, dunque, unventennio prima degli accadimenti oggetto della sentenza sub 1), sicché –sebbene l’attività criminale realizzata nel procedimento conclusosi con lamenzionata sentenza s’inserisse nel generale contesto delinquenziale nel quale ilcondannato operava quale membro del clan mafioso – il fatto che egli avessepartecipato quale paciere, nella sua qualità di vertice, a un incontro perappianare i contrasti tra clan rivali (Spada ed Esposito) non costituiva elementodecisivo per il riconoscimento del vincolo della continuazione, trattandosi dievento scaturito da esigenze occasionali e contingenti.Ha, poi, osservato che ancor più evidenti erano le ragioni dell’insussistenzadell’unitaria e anticipata deliberazione criminosa quanto ai fatti di importazione distupefacenti dal Brasile giudicati con la sentenza sub 2) che, collocati nel 2018,vedevano coinvolti soggetti diversi da quelli partecipi del clan mafioso.2.

Ricorre l’interessato per cassazione, a mezzo del suo difensore Avv.[OSCURATO:PERSONA], e deduce un unico, articolato motivo.Lamenta in primo luogo che l'ordinanza avrebbe omesso di considerare glielementi indicativi della continuazione criminosa, pur indicati nell’istanzaintroduttiva, e segnatamente, : i) il medesimo contesto storico in cui sonomaturate le diverse vicende; ii) l’identità delle finalità perseguite, tuttericonducibili al rafforzamento e al consolidamento del potere del clan Casamonicasul territorio; iii) l’omogeneità delle condotte e dei beni giuridici offesi; lacoincidenza dei luoghi di ideazione e realizzazione delle condotte, sviluppatesiprevalentemente in Roma e nei territori limitrofi.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 11 maggio 2026, ha concluso per il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso dev’essere rigettato per le ragioni che s'indicano di seguito.2.

Osserva il Collegio che la consolidata giurisprudenza di legittimità, conspecifico riferimento al vincolo della continuazione invocato dal ricorrente, haindividuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singoloagente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte aifini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devonocostituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve esseredeliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originariaprogettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle lorocaratteristiche essenziali (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, Esposti, Rv. 266413;Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156-; Sez. 1, n. 44862 del05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098).L'unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata auna concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite delcondannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa èespressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimineintende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva,l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo undiverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto dellacontinuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012,Abbassi, Rv. 252950-01).3.

Con particolare riferimento alla continuazione tra il reato di partecipazionead associazione criminosa e i reati fine, il tradizionale indirizzo dellagiurisprudenza di legittimità ritiene che la realizzazione dei reati-fine debbaessere stata deliberata già al momento della costituzione del sodalizio (Sez. 1, n.40318 del 4/7/2013, Corigliano, Rv.257253; Sez. 1, n. 8451 del 21/1/2009,Vitale, Rv. 243199; Sez. 1, n. 12639 del28/3/2006, Adanno, Rv. 234100).Secondo altra, preferibile, opinione, deve aversi riguardo, invece, non almomento della creazione dell'associazione, quanto a quello in cui il partecipe sisia determinato a farvi ingresso, essendo detto vincolo ipotizzabile a condizioneche il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati almomento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. (Inmotivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse sufficiente laprogrammazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, sifinirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento dellacontinuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reaticommessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con lafattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020,Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 9/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv.271984).Infine, questa Corte ha in più occasioni affermato che, in tema dicontinuazione, qualora sia riconosciuta l'appartenenza di un soggetto a diversisodalizi criminosi, è possibile ravvisare il vincolo della continuazione tra i reatiassociativi solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi,sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo aiprofili della contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo dicompagine che concorre alla loro formazione, non essendo a tal fine sufficiente lavalutazione della natura permanente del reato associativo e dell'omogeneità deltitolo di reato e delle condotte criminose (Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, dep.2017, G., Rv. 268786 – 01).

Ancora, è orientamento consolidato quello secondcui, «Ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati diassociazione per delinquere di stampo mafiosonon è sufficiente il riferimento allatipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specificaindagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla lorocontinuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e lasua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggettoad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez.6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569 –

01. In applicazione ditale principio la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione del vincolo dellacontinuazione tra il reato associativo accertato con la sentenza impugnata edaltro analogo reato, relativo alla medesimo clan camorristico, accertato consentenza di condanna emessa vent'anni prima, in quanto dalla sentenzaimpugnata emergeva che il gruppo criminale, sebbene operante nel medesimoambito territoriale, era profondamente mutato nel tempo, quanto alla compaginesociale ed al programma delinquenziale, per effetto di circostanze contingenti edoccasionali inimmaginabili al momento dell'iniziale affiliazione del ricorrente.

Siveda anche Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375 – 01,trattandosi di fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione delgiudice della esecuzione che aveva escluso il vincolo della continuazione tra reatiassociativi relativi alla medesima organizzazione criminale sulla base delmutamento nel tempo della compagine associativa e della estensione dell'ambitodi operatività, senza accertare l'adesione ad un nuovo pactum sceleris ovverouna discontinuità nel programma criminoso).Ciò in quanto, com’è stato condivisibilmente chiarito, in tema di associazionedi tipo mafioso, non comportano soluzione di continuità nella vitadell'organizzazione: a) l'eventuale variazione della compagine associativa persuccessiva adesione di nuovi membri o per rescissione del rapporto di affiliazioneda parte di alcuni sodali; b) l'estensione dell'attività criminosa alla commissionedi reati di altra specie; c) l'ampliamento dell'ambito territoriale di operatività(Sez. 2, n. 1688 del 26/10/2021, dep. 2022, Giampà, Rv. 282516 –

01. Inmotivazione la Corte ha precisato che, per affermare che a un'associazione nesegua una diversa, occorre la prova che la seconda sia scaturita da un diversopatto criminale oppure che quella originaria abbia definitivamente cessato diesistere a causa di un evento traumatico, generatore di discontinuità nelprogramma associativo, come in caso di faide o scissioni (si veda anche Sez. 5,n. 35673 del 19/04/2022, Bombaci, Rv. 283770 – 01).4.

Tenuto conto dei richiamati parametri ermeneutici, l'ordinanza impugnatasoddisfa ampiamente i requisiti necessari per ritenere compiuta la verifica sullasussistenza dell'unicità del disegno criminoso dedotta dal ricorrente nella suarichiesta ex art. 671 cod. proc. pen., secondo cui, essendosi in presenza di reatipermanenti, era concretamente possibile riscontrare l'unicità del disegnocriminoso perché l’epoca dei due sodalizi mafiosi era parzialmente coincidente.Per giustificare il rigetto, la Corte di appello ha, infatti, correttamente fattoriferimento – quanto ai reati in materia di stupefacenti – il diverso contestosoggettivo, poiché l’importazione della droga dal [OSCURATO:PERSONA] coinvolgeva correidiversi dai componenti del clan mafioso; quanto al reato associativo giudicatocon le sentenze n. 1) e 3) il Giudice dell’esecuzione ha altrettanto rettamenterichiamato la causale estemporanea che aveva indotto [OSCURATO:PERSONA] aintervenire nel contrasto tra gruppi criminali che non poteva certo essereneppure ipotizzato nel momento dei proprio ingresso nel clan.

Ciò che è resotanto più evidente dalla circostanza che la condanna sub 1) riguarda un’ipotesi diconcorso esterno in associazione mafiosa, a differenza di quella di cui allasentenza n. 3), che concerne la partecipazione del ricorrente al sodaliziocriminale.5.

Come anticipato, il ricorso dev’essere rigettato e il ricorrente condannato,ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo la Corte d’appello di Roma, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza formulata nell’interesse di SalvatoreCasamonica di riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod.proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e,segnatamente, con:1) sentenza della Corte di appello di Roma in data 15 giugno 2023,irrevocabile il 6 febbraio 2024, di condanna per il reato di concorrente esternodel clan mafioso Spada, operante in Ostia,commesso a Roma da novembre adicembre 2017;2) sentenza della Corte d’appello di Roma in data 15 settembre 2023,irrevocabile il 12 aprile 2024, di condanna per il reato di cui agli artt. 73 e 80d.P.R. n. 309 del 1990, commesso da aprile 2017 a luglio 2018 (data dell’arrestodel condannato);3) sentenza della Corte d’appello di Roma in data 28 ottobre 2024,irrevocabile il 14 marzo 2025, di condanna, tra gli altri, per i reati di cui agli artt.416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi da epoca antecedente eprossima all’anno 2000 fino a luglio 2018, data dell’arresto del condannato.A ragione della decisione il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che nonpotesse ravvisarsi il medesimo disegno criminoso poiché non vi erano elementidai quali inferire che i tutti i reati giudicati fossero stati programmati al momentodell’ingresso nel sodalizio.Segnatamente, ha valorizzato il fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto ingressonel sodalizio facente capo ai [OSCURATO:PERSONA] sin dall’anno 2000 e, dunque, unventennio prima degli accadimenti oggetto della sentenza sub 1), sicché –sebbene l’attività criminale realizzata nel procedimento conclusosi con lamenzionata sentenza s’inserisse nel generale contesto delinquenziale nel quale ilcondannato operava quale membro del clan mafioso – il fatto che egli avessepartecipato quale paciere, nella sua qualità di vertice, a un incontro perappianare i contrasti tra clan rivali (Spada ed Esposito) non costituiva elementodecisivo per il riconoscimento del vincolo della continuazione, trattandosi dievento scaturito da esigenze occasionali e contingenti.Ha, poi, osservato che ancor più evidenti erano le ragioni dell’insussistenzadell’unitaria e anticipata deliberazione criminosa quanto ai fatti di importazione distupefacenti dal Brasile giudicati con la sentenza sub 2) che, collocati nel 2018,vedevano coinvolti soggetti diversi da quelli partecipi del clan mafioso.2. Ricorre l’interessato per cassazione, a mezzo del suo difensore Avv.[OSCURATO:PERSONA], e deduce un unico, articolato motivo.Lamenta in primo luogo che l'ordinanza avrebbe omesso di considerare glielementi indicativi della continuazione criminosa, pur indicati nell’istanzaintroduttiva, e segnatamente, : i) il medesimo contesto storico in cui sonomaturate le diverse vicende; ii) l’identità delle finalità perseguite, tuttericonducibili al rafforzamento e al consolidamento del potere del clan Casamonicasul territorio; iii) l’omogeneità delle condotte e dei beni giuridici offesi; lacoincidenza dei luoghi di ideazione e realizzazione delle condotte, sviluppatesiprevalentemente in Roma e nei territori limitrofi.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 11 maggio 2026, ha concluso per il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso dev’essere rigettato per le ragioni che s'indicano di seguito.2. Osserva il Collegio che la consolidata giurisprudenza di legittimità, conspecifico riferimento al vincolo della continuazione invocato dal ricorrente, haindividuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singoloagente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte aifini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devonocostituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve esseredeliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originariaprogettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle lorocaratteristiche essenziali (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, Esposti, Rv. 266413;Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156-; Sez. 1, n. 44862 del05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098).L'unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata auna concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite delcondannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa èespressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimineintende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva,l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo undiverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto dellacontinuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012,Abbassi, Rv. 252950-01).3. Con particolare riferimento alla continuazione tra il reato di partecipazionead associazione criminosa e i reati fine, il tradizionale indirizzo dellagiurisprudenza di legittimità ritiene che la realizzazione dei reati-fine debbaessere stata deliberata già al momento della costituzione del sodalizio (Sez. 1, n.40318 del 4/7/2013, Corigliano, Rv.257253; Sez. 1, n. 8451 del 21/1/2009,Vitale, Rv. 243199; Sez. 1, n. 12639 del28/3/2006, Adanno, Rv. 234100).Secondo altra, preferibile, opinione, deve aversi riguardo, invece, non almomento della creazione dell'associazione, quanto a quello in cui il partecipe sisia determinato a farvi ingresso, essendo detto vincolo ipotizzabile a condizioneche il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati almomento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. (Inmotivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse sufficiente laprogrammazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, sifinirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento dellacontinuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reaticommessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con lafattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020,Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 9/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv.271984).Infine, questa Corte ha in più occasioni affermato che, in tema dicontinuazione, qualora sia riconosciuta l'appartenenza di un soggetto a diversisodalizi criminosi, è possibile ravvisare il vincolo della continuazione tra i reatiassociativi solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi,sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo aiprofili della contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo dicompagine che concorre alla loro formazione, non essendo a tal fine sufficiente lavalutazione della natura permanente del reato associativo e dell'omogeneità deltitolo di reato e delle condotte criminose (Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, dep.2017, G., Rv. 268786 – 01). Ancora, è orientamento consolidato quello secondcui, «Ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati diassociazione per delinquere di stampo mafiosonon è sufficiente il riferimento allatipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specificaindagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla lorocontinuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e lasua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggettoad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez.6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569 – 01. In applicazione ditale principio la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione del vincolo dellacontinuazione tra il reato associativo accertato con la sentenza impugnata edaltro analogo reato, relativo alla medesimo clan camorristico, accertato consentenza di condanna emessa vent'anni prima, in quanto dalla sentenzaimpugnata emergeva che il gruppo criminale, sebbene operante nel medesimoambito territoriale, era profondamente mutato nel tempo, quanto alla compaginesociale ed al programma delinquenziale, per effetto di circostanze contingenti edoccasionali inimmaginabili al momento dell'iniziale affiliazione del ricorrente. Siveda anche Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375 – 01,trattandosi di fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione delgiudice della esecuzione che aveva escluso il vincolo della continuazione tra reatiassociativi relativi alla medesima organizzazione criminale sulla base delmutamento nel tempo della compagine associativa e della estensione dell'ambitodi operatività, senza accertare l'adesione ad un nuovo pactum sceleris ovverouna discontinuità nel programma criminoso).Ciò in quanto, com’è stato condivisibilmente chiarito, in tema di associazionedi tipo mafioso, non comportano soluzione di continuità nella vitadell'organizzazione: a) l'eventuale variazione della compagine associativa persuccessiva adesione di nuovi membri o per rescissione del rapporto di affiliazioneda parte di alcuni sodali; b) l'estensione dell'attività criminosa alla commissionedi reati di altra specie; c) l'ampliamento dell'ambito territoriale di operatività(Sez. 2, n. 1688 del 26/10/2021, dep. 2022, Giampà, Rv. 282516 – 01. Inmotivazione la Corte ha precisato che, per affermare che a un'associazione nesegua una diversa, occorre la prova che la seconda sia scaturita da un diversopatto criminale oppure che quella originaria abbia definitivamente cessato diesistere a causa di un evento traumatico, generatore di discontinuità nelprogramma associativo, come in caso di faide o scissioni (si veda anche Sez. 5,n. 35673 del 19/04/2022, Bombaci, Rv. 283770 – 01).4. Tenuto conto dei richiamati parametri ermeneutici, l'ordinanza impugnatasoddisfa ampiamente i requisiti necessari per ritenere compiuta la verifica sullasussistenza dell'unicità del disegno criminoso dedotta dal ricorrente nella suarichiesta ex art. 671 cod. proc. pen., secondo cui, essendosi in presenza di reatipermanenti, era concretamente possibile riscontrare l'unicità del disegnocriminoso perché l’epoca dei due sodalizi mafiosi era parzialmente coincidente.Per giustificare il rigetto, la Corte di appello ha, infatti, correttamente fattoriferimento – quanto ai reati in materia di stupefacenti – il diverso contestosoggettivo, poiché l’importazione della droga dal [OSCURATO:PERSONA] coinvolgeva correidiversi dai componenti del clan mafioso; quanto al reato associativo giudicatocon le sentenze n. 1) e 3) il Giudice dell’esecuzione ha altrettanto rettamenterichiamato la causale estemporanea che aveva indotto [OSCURATO:PERSONA] aintervenire nel contrasto tra gruppi criminali che non poteva certo essereneppure ipotizzato nel momento dei proprio ingresso nel clan. Ciò che è resotanto più evidente dalla circostanza che la condanna sub 1) riguarda un’ipotesi diconcorso esterno in associazione mafiosa, a differenza di quella di cui allasentenza n. 3), che concerne la partecipazione del ricorrente al sodaliziocriminale.5. Come anticipato, il ricorso dev’essere rigettato e il ricorrente condannato,ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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