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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00957/2026

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di Firenze, udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Conordinanza in data 13 agost o 2025 il Tribunale del riesame di Firenze ha confermato l’ordinanza in data 23aprile 2025 del la Corte di appello di Firenze che ha rigettato l’istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere con altra meno afflittiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorrente eccepisce il vizio di motivazione perché la Corte di appello non ha tenuto conto del suo buon comportamento processuale.In particolare, contesta la motivazione ove si afferma che non vi siano elementi che consentono di attenuare la prognosi di pericolosità. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale del riesame ha ricostruito in fatto che il ricorrente è stato arrestato in flagranza del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ed è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.

Con sentenza in data 23 ottobre 2024 è stato condannato dal G.u.p. del Tribunale di Firenze alla pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione oltre alla multa, sentenza confermata in data 17 aprile 2025 dalla Corte di appello di Firenze.

La sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella domiciliare presso un parenteè stata chiesta solo per il decorso del tempo, ma è stata rigettata dalla Corte di appello che ha ritenuto attuale e concreto il pericolo di recidiva dal momento che il reato è stato commesso il 16 maggio 2024, durante la detenzione domiciliare, e ha avuto a oggetto lo spaccio di hashish e cocaina,detenuti, insieme alle sostanze da taglio, ai bilancini di precisione, al materiale di confezionamento e alle banconote di vario taglio, proprio all’interno dell’abitazione ove era ristretto.

Il Tribunale del riesame ha confermato la misura carceraria,ritenendo che il decorso del temponon era di per sé sufficiente a suffragare la prognosi favorevole in ordine alla sua futura condotta, considerata la gravità dei fatti commessi in regime di detenzione domiciliare e la negativapersonalità del prevenuto per la recidiva reiterata e infra-quinquennale.

Inoltre, ha osservato che il percorso di disintossicazione intrapreso in carcere non era stato documentato e che il domicilio indicato per gli arresti domiciliari si trovava nello stesso Comune di Livorno ove erano stati commessi i reati contestati.

Il ricorrente non si è confrontato con tale ampia ed esaustiva motivazione ma si è limitato a riproporre la medesima doglianza, sollecitando una diversa valutazione dei fatti, preclusa al giudice di legittimità.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Firenze, udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Conordinanza in data 13 agost o 2025 il Tribunale del riesame di Firenze ha confermato l’ordinanza in data 23aprile 2025 del la Corte di appello di Firenze che ha rigettato l’istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere con altra meno afflittiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorrente eccepisce il vizio di motivazione perché la Corte di appello non ha tenuto conto del suo buon comportamento processuale.In particolare, contesta la motivazione ove si afferma che non vi siano elementi che consentono di attenuare la prognosi di pericolosità. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame ha ricostruito in fatto che il ricorrente è stato arrestato in flagranza del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ed è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere. Con sentenza in data 23 ottobre 2024 è stato condannato dal G.u.p. del Tribunale di Firenze alla pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione oltre alla multa, sentenza confermata in data 17 aprile 2025 dalla Corte di appello di Firenze. La sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella domiciliare presso un parenteè stata chiesta solo per il decorso del tempo, ma è stata rigettata dalla Corte di appello che ha ritenuto attuale e concreto il pericolo di recidiva dal momento che il reato è stato commesso il 16 maggio 2024, durante la detenzione domiciliare, e ha avuto a oggetto lo spaccio di hashish e cocaina,detenuti, insieme alle sostanze da taglio, ai bilancini di precisione, al materiale di confezionamento e alle banconote di vario taglio, proprio all’interno dell’abitazione ove era ristretto. Il Tribunale del riesame ha confermato la misura carceraria,ritenendo che il decorso del temponon era di per sé sufficiente a suffragare la prognosi favorevole in ordine alla sua futura condotta, considerata la gravità dei fatti commessi in regime di detenzione domiciliare e la negativapersonalità del prevenuto per la recidiva reiterata e infra-quinquennale. Inoltre, ha osservato che il percorso di disintossicazione intrapreso in carcere non era stato documentato e che il domicilio indicato per gli arresti domiciliari si trovava nello stesso Comune di Livorno ove erano stati commessi i reati contestati. Il ricorrente non si è confrontato con tale ampia ed esaustiva motivazione ma si è limitato a riproporre la medesima doglianza, sollecitando una diversa valutazione dei fatti, preclusa al giudice di legittimità. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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