CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 36193/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Palermo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo in data 21/2/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del riesame di Palermo, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal P.M. avverso il provvedimento del Gip del locale Tribunale che, in data 24/1/2024, aveva rigettato la richiesta di disporre la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a plurimi episodi di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e al delitto di estorsione (capo 3), applicava all'indagato la misura degli arresti domiciliari per i delitti ex art. 640 bis cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] di ascrive, in qualità di gestore del CAF di Monreale, di aver predisposto falsa documentazione allo scopo di far ottenere il reddito di cittadinanza a soggetti (almeno trentacinque) privi dei requisiti di accesso al beneficio, ricevendo a titolo di compenso somme di danaro ovvero il diretto utilizzo della carta erogata. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione e falsa applicazione dell'art. 274 lett. c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125, 292 comma 2 lett. c), cod.proc.pen. e 629, 640 bis cod.pen. e connessa manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il difensore lamenta che il collegio cautelare ha ritenuto la sussistenza dell'esigenza ex art. 274 lett. c) cod.proc.pen. sulla base della serialità e professionalità delle condotte, reputando concreto ed attuale il rischio di reiterazione nonostante sia stata documentata la cessazione dell'attività del CAF. Quanto all'evocato precedente che milita a carico dell'indagato, il difensore segnala che con riguardo alla violazione dell'art. 73 DPR 309/90 il Giannetto ha fruito della messa alla prova sulla base di una favorevole valutazione prognostica sicché a detta violazione non può connettersi alcuna valenza nell'analisi sulla pericolosità effettiva ed attuale del ricorrente. L'ordinanza impugnata, pertanto, non ha fatto corretta applicazione dei principi enunziati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di prognosi di recidiva, fondando il proprio convincimento su considerazioni di tipo congetturale senza adeguatamente considerare che le condotte ascritte al prevenuto sono difficilmente ripetibili a seguito dell'abrogazione del reddito di cittadinanza e per effetto della documentata cessazione dell'attività del CAF nonché risalenti agli anni 2019/2020 mentre non si rinvengono né sono stati indicati specifici elementi a fondamento del rischio di commissione di analoghe violazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure formulate. 1.1 La giurisprudenza di questa Corte è pressoché unanime nell'affermazione che in tema di misure cautelari personali il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5 , n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Rv. 277242 - 01;Sez. 3 , n. 9041 del 15/02/2022, Rv. 282891 - 01; nello stesso senso, Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Rv. 268366 - 01). 1.2 Nella specie le deduzioni difensive che assumono la mancata individuazione da parte del collegio cautelare di elementi attestanti la attualità e concretezza del pericolo di recidivanza in capo al ricorrente sono del tutto svincolate dalle modalità esecutive dei fatti, caratterizzate da serialità delle condotte truffaldine, almeno 35 delle quali hanno visto il determinante contributo concorsuale del prevenuto, da un significativo apparato organizzativo e da professionalità esecutiva. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, le contestazioni concernono fatti consumati fino all'anno 2022 e non risulta controverso il dato relativo al convogliamento della platea di potenziali fruitori del reddito di cittadinanza al Caf gestito dall'indagato ad opera di una rete di intermediari/procacciatori, come pure il ricorso a minacce e intimidazioni verso taluni soggetti che non avevano adempiuto al versamento del corrispettivo convenuto. La gravità indiziaria, non è fuor di luogo rammentarlo, è stata ritenuta anche dal Gip che in prima battuta ha negato la misura richiesta sull'assunto dell'inesistenza di esigenze cautelari e dalla piattaforma investigativa acquisita, come correttamente evidenziato dai giudici della cautela, si apprezza una spiccata capacità organizzativa del Giannetto, denotata dalla reiterazione nel tempo di una pluralità di illeciti mediante predisposizione di falsa documentazione, e una non comune intensità del dolo che concorrono a delineare un profilo criminale spregiudicato e proclive a delinquere nel campo dei reati lucrogenetici. 1.3 In detta prospettiva appare coerente con la prognosi di recidività effettuata dall'ordinanza impugnata il richiamo al precedente in materia di stupefacenti a carico del prevenuto, che l'ordinanza impugnata ha illustrato in nota a pag. 4. La difesa contesta l'esistenza di iscrizioni a carico del Giannetto (pur omettendo l'allegazione del certificato del casellario a scopo di autosufficienza del ricorso e onde acclarare l'eventualità di omonimie) e sostiene che nei confronti del ricorrente pende esclusivamente un procedimento per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti commesso in data 28/9/2020 e in relazione al quale l'indagato è stato messo alla prova. Anche a voler accedere al rilievo difensivo e ritenere quale carico pendente quello che il Tribunale ha indicato come precedente, erra il ricorrente laddove assume che la segnalata pendenza sia irrilevante ai fini della valutazione del rischio di reiterazione dei reati per cui si procede giacché la violazione in materia di stupefacenti risulta accertata nell'arco temporale di consumazione delle truffe ex art. 640 bis cod.pen. e attesta, allo stato, quantomeno storicamente e quale che sia l'esito della messa alla prova, la commissione da parte dell'indagato anche di illeciti di diversa natura, caratterizzati dal fine di profitto. 1.5 Né a fronte della serialità degli illeciti provvisoriamente contestati e della personalità del prevenuto come emergente in atti il rischio di recidiva può ritenersi neutralizzato dalla cessazione dell'attività del CAF e dall'abolizione del reddito di cittadinanza, dovendo la ritenuta esigenza essere prospetticamente parametrata alle capacità criminali di cui l'indagato ha dato prova e alla sua propensione a delinquere mediante frode per finalità di lucro, giacché la disposizione di cui all'art. 274 lett. c) codice di rito vincola il pericolo di reiterazione alla prognosi di ricaduta con riguardo a delitti " della stessa specie di quelli per cui si procede" e non alla pedissequa replica delle fattispecie in contestazione. Nella specie l'ordinanza impugnata ha opportunamente evidenziato l'esistenza di una nutrita rete di contatti coltivata dall'indagato e, per quanto consta, non disarticolata, costituente un collaudato terreno di coltura per iniziative delittuose analoghe a quelle investigate. 2. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod.proc.pen. C