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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 novembre 2023

Cassazione n. 35852/2023

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re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 36770/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], quale erede di quest’ultima, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cuielettivamente domiciliano presso lo studio di quest’ultimo in Fabriano (AN), alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 32/A. - r icorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA].P.A., con sede in Siena, alla piazza Salimbeni n. 3 , in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domiciliain Roma, alla via del Consolato n. 6, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - c ontroricorrent e - avverso la sentenza, n. cron. 1084 /201 9 , del la [OSCURATO:PERSONA] ANCONAdepositata in data 28/06/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 30/11/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto ritualmente notificato l’8 aprile 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citarono [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (per il prosieguo anche, breviter, MPS) innanzi al Tribunale di Ancona per ottenerne la condanna al pagamento, in loro favore, di € 24.128.89, oltre interessi, corrispondentialla somma che la stessa aveva incamerato al momento della chiusura del conto corrente n. 7730.81 cointestato alle attrici e ad [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente padre e marito delle attrici).

Esposero che, sebbene detto conto corrente avesse un saldo attivo di € 36.193,33, MPS aveva proceduto autonomamente alla sua chiusura incamerando l'intera somma, eccependo in compensazione il credito da essa vantato per altri rapporti (fideiussione prestata in suo favore per le obbligazioni della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Si costituì la banca, concludendo per il rigetto dell’avversa pretesa stante la legittimità dell'operata compensazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 1853 e 1854 cod. civ. nonché della clausola di cui all'art. 5) delle [OSCURATO:PERSONA] contratto di conto corrente sottoscritto dalle attrici unitamente all'altro intestatario [OSCURATO:PERSONA].

1.1.1. A queste argomentazioni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] opposero: i ) la nullità e/o inefficacia della clausola suddetta per indeterminatezza dell'oggetto e per contrasto con la tutela dovuta al consumatore; ii) la inapplicabilità, al caso di specie, sia dell'art. 1853 cod. civ., perché regolante i rapporti correnti tra la banca ed il medesimo cliente, sia dell'art. 1854 cod.civ., perché riguardante la solidarietà passiva ed attiva di un conto corrente cointestato e non la possibilità di eccepire in compensazione poste attive e passive di conti correnti differenti.

Sostennero, in ogni caso, che la compensazione sarebbe dovuta avvenire secondo la disciplina contenuta nell’art. 1302, comma 2, cod. civ., sicché doveva essere loro restituito l’importo corrispondente alla loro quota di concredito che si presumeva essere in parti uguali.

1.2. L’adito tribunale, con sentenza del 4/8 gennaio 2014, n. 12, accolse la domanda delle attrici e condannò MPS al pagamento, in favore delle stesse in solido, della somma di € 24.128,89, oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo ed allarefusione delle spese di lite.

2. Il gravame promosso dalla banca contro questa decisione fu accolto dall’adita Corte di appello di Ancona, con sentenza del 28 giugno 2019, n. 1084, resa nel contraddittorio con le originarie attrici, che così dispose: «Accoglie l'appello, per le causali di cui in motivazione, ed in riforma integrale della sentenza impugnata: a) dichiara legittimamente attuata da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in virtù del combinato disposto degli art. 1853 e 1854 c.c., l'integrale compensazione del saldo attivo esistente sul conto corrente n. 7730.81 cointestato tra le sig.re [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed il sig. [OSCURATO:PERSONA], risultante alla data del 24.11.2008 in € 36.193,34,con il maggior credito vantato dalla Banca nei confronti del solo cointestatario sig. [OSCURATO:PERSONA] in forza della fideiussione rilasciata dallo stesso a garanzia delle esposizioni bancarie della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;b) condanna, per l’effetto, le odierne appellate a versare in restituzione alla odierna appellante [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. le somme da quest’ultima eventualmente pagate, in esecuzione della sentenza gravata, a titolo di sorte capitale, interessi maturati e spese legali liquidate in primo grado, con riconoscimento degli interessi legali sulle dettesomme dalla data di avvenuto eventuale pagamento al saldo; c) condanna le appellate, in solido tra loro, a rifondere all’appellante le spese di lite di primo e secondo grado […]».

2.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte: i) in applicazione del principio cd. della ragione più liquida, trattò congiuntamente, poiché tra loro connessi ed assorbenti, il primo ed il secondo motivo di appello, con cui erano state lamentate l’erronea applicazione dell'art. 1854 cod. civ. e l’erronea valutazione circa l'applicabilità all'ipotesi di compensazione integrale operata sul presupposto della solidarietà ex art. 1854 cod. civ. del disposto limitativo dell'art. 1302, comma 2, cod. civ.; ii) diede atto che erano «risultate incontestate tra le parti, attesa la ricostruzione dei fatti contenuta nei rispettivi atti difensivi, nonché documentalmente provate, le seguenti circostanze: a) l'apertura, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], presso la Filiale di Ancona della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., del conto corrente n. 7730.81 cointestato tra le sig.re [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed il sig. [OSCURATO:PERSONA] […]; b) l'avvenuta chiusura, da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in data 24.11.2008, del predetto conto, con compensazione integrale del saldo attivo, risultante in € 36.193,34, con il maggior credito vantato dalla Banca nei confronti del solo cointestatario sig. [OSCURATO:PERSONA] in forza della fideiussione rilasciata dallo stesso a garanzia delle esposizioni bancarie della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.»; iii) precisò che «la questione principale, ai fini della controversia, attiene all’ammissibilità della compensazione operata dalla Banca odierna appellante»; iv) richiamato il contenuto degli artt. 1853 e 1854 cod. civ., nonché di alcune pronunce di legittimità, opinò che, per effetto della solidarietà attiva desumibile dalle norme suddette come interpretate da tali pronunce, «il saldo attivo del conto rientra nella libera disponibilità di tutti i cointestatari, con la conseguenza che la Banca è pienamente legittimata a compensare il saldo attivo presente su un conto corrente cointestato con il debito di uno dei cointestatari presente su altro rapporto o conto facendo applicazione dell'art. 1853 c.c..

Nel caso di specie, quindi, posto che l'intero saldo (€ 36.193,34) del conto corrente cointestato poteva considerarsi entrato nella disponibilità del sig. [OSCURATO:PERSONA] (marito e padre delle odierne appellate), la Banca odierna appellante era pienamente legittimata a compensare detto saldo con il maggior credito spettante alla stessa come titolato dalla fideiussione bancaria prestata dal correntista ([OSCURATO:PERSONA]) a garanzia delle esposizioni della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. facendo applicazione del combinato disposto degli artt. 1853 c 1854 cod. civ..

Non può, infatti, nella presente controversia, caratterizzata da speciale ipotesi compensativa in tema di operazioni bancarie in conto corrente appositamente disciplinata (artt. 1853 - 1854 c.c.), farsi applicazione della disciplina della compensazione dettata per le obbligazioni in generale dall'art. 1302 c.c..

Ciò proprio in applicazione del noto principio di specialità (espresso dal brocardolex specialis derogat generali) in forza del quale, fra più norme astrattamente applicabili alla medesima fattispecie, quella speciale deroga quella generale prevalendo su di questa».

3. Per la cassazione di questa sentenza hanno promosso ricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], medio tempore deceduta, ed [OSCURATO:PERSONA], quale erede di quest’ultima, affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ..

Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] 1.I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente: I) «Violazione o falsa applicazione degli artt. 1853 e 1854 c.c.».

Si ascrive alla corte territoriale di avere erroneamente ritenuto possibile: i) utilizzare il disposto di cui all’art. 1853 cod. civ. al fine di giustificare l’avvenuta compensazione, ad opera di MPS, del saldo attivo del conto cointestato agli odierni ricorrenti, dopo averlo estinto, con un debito personale (a titolo di fideiussione per un finanziamento concesso dalla medesima MPS alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., estranea a qualsiasi rapporto di conto corrente) di uno solo dei contestatari del conto stesso; ii) configurare la solidarietà passiva e, con essa, la compensabilità anche in presenza della non completa identità soggettiva tra i clienti titolari del credito e del contestuale debito nei confronti della banca; II) «Violazione o falsa applicazione del principio del combinato disposto degli artt. 1853 e 1854 c.c.», perché, diversamente da quanto opinato dalla corte distrettuale, le norme predette non si pongono, tra loro, sul piano tecnico, in relazione di “combinato disposto", risultando carente il presupposto della identità dell’ipotesi fattuale dalle stesse regolate; III) «Violazione o falsa applicazione dell’art. 1302 c.c. e conseguente erronea applicazione del principio di specialità per la inesistenza di norme contrastanti».

Si contesta al giudice a quo di avere erroneamente ritenuto configurabile un rapporto di genusa species tra l'art. 1302 cod. civ., inserito nell’ambito della disciplina generale delle obbligazioni solidali, e gli artt. 1853 e 1854 del cod. civ., dettati per regolare la materia della compensazione tra i saldi di più rapporti o di più conti, anche seintestati a più persone.

Assumono i ricorrenti che, in realtà, poiché trattasi di disposizioni ricomprese nel medesimo corpusnormativo, ove rivelanti parziali antinomie ed ai fini della ricomposizione delle medesime, avrebbero dovuto essere oggetto non di disamina in termini di specialità, ma, unicamente, di interpretazione e coordinamento sistematico. 2.

Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse, si rivelano fondate.

2.1. Invero, pacifiche essendo le circostanze fattuali esposte dalle parti (come sottolineato dalla corte distrettuale), rileva il Collegio che la questione giudica posta dagli odierni ricorrenti all’attenzione di questa Corte riguarda l’accertamento dellalegittimità, o non, della compensazione integrale, attuata da MPS, del saldo attivo del conto cointestato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] con il maggior credito vantato dalla medesima banca nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], in forza della fideiussione da lui rilasciata a garanzia delle esposizioni della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

2.2. Come si è già riferito (cfr. §

2.1. dei “Fatti di causa”), la corte dorica ha optato per la piena legittimità del descritto operato di MPS.

2.2.1. Richiamato, infatti, il contenuto degli artt. 1853 e 1854 cod. civ., nonché di alcune pronunce di legittimità, ha opinato che, per effetto della solidarietà attiva desumibile dalle norme suddette come interpretate tali pronunce, «il saldo attivo del conto rientra nella libera disponibilità di tutti i cointestatari, con la conseguenza che la Banca è pienamente legittimata a compensare il saldo attivo presente su un conto corrente cointestato con il debito di uno dei cointestatari presente su altro rapporto o conto facendo applicazione dell'art. 1853 c.c.».

Secondo quella corte, dunque, nella fattispecie in esame, posto che l'intero saldo (€ 36.193,34) del conto corrente cointestato poteva considerarsi entrato nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], la banca appellante era pienamente legittimata a compensare detto saldo con il maggior credito spettante alla stessa come titolato dalla fideiussione bancaria prestata dal suddetto correntista a garanzia delle esposizioni della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

«facendo applicazione del combinato disposto degli artt. 1853 c 1854 cod. civ.».

A suo dire, infatti, nella odierna controversia, «caratterizzata da speciale ipotesi compensativa in tema di operazioni bancarie in conto corrente appositamente disciplinata (artt. 1853 - 1854 c.c.)», non poteva «farsi applicazione della disciplina della compensazione dettata per le obbligazioni in generale dall'art. 1302 c.c.», stante il «noto principio di specialità (espresso dal brocardo lex specialis derogat generali) in forza del quale, fra più norme astrattamente applicabili alla medesima fattispecie, quella speciale deroga quella generale. prevalendo su di questa».

2.3. Questa conclusione, tuttavia, si rileva in chiaro contrasto con quanto recentemente sancito da Cass. n. 10024 del 2023, resa in controversia sostanzialmente analoga a quella odierna, la quale, per quanto qui di interesse, ha ritenuto che: «[…] l'art. 1302, secondo comma, cod. civ., dispone che “A uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazione ciò che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo”; tale disposizione introduce la regola dell'efficaciapro quota dell'eccezione di compensazione opposta dal debitore ad uno dei creditori e trova la sua giustificazione nella limitazione del potere dispositivo del creditore alla sola quota o parte ad esso spettante, nonché nelle esigenze di tutela del concreditore che sarebbe costretto, altrimenti, ad agire, in via di regresso, contro gli altri concreditori; sostiene la Corte di appello che siffatta regola non troverebbe applicazione al caso in esame, in considerazione dell'operatività degli artt. 1853 e 1854 cod. civ.; l'art. 1853 cod. civ. prevede che se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario, consentendo, dunque, la compensazione anche qualora uno dei rapporti nonsia estinto - e, dunque, il relativo credito non sia esigibile -nel quale la posta attiva o passiva proveniente dall'altro conto possa essere annotata (cfr. Cass. 23 gennaio 2020, n. 1445; Cass. 14 gennaio 2016, n. 512; Cass. 5 febbraio 2009, n. 2801); l'art. 1854 cod. civ., invece, stabilisce che in caso di conto cointestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto; tale previsione sancisce la solidarietà dei cointestatari del conto corrente sia dal lato attivo, sia dal lato passivo, nei confronti della banca in ordine al saldo del conto corrente e trova la sua ratio nell'unicità del rapporto e del conto corrente; tuttavia, essa riguarda unicamente i rapporti tra cointestatari e la banca, per cui sono estranei alla sua sfera di operatività i rapporti interni tra i correntisti cointestatari, che rimangono regolati dalla regola generale di cui all'art. 1298, secondo comma, cod. civ., in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali (cfr. Cass. 4 gennaio 2018, n. 77; Cass. 2 dicembre 2013, n. 26991; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4066); del pari, non opera con riferimento a rapporti che i cointestatari del conto o - come nel caso in esame -uno di essi intrattengono con la banca in virtù di un distinto rapporto contrattuale, in quanto la solidarietà è predicata solo con riferimento al saldo del conto cointestato; da ciò consegue che, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, il principio dell'efficacia pro quota dell'eccezione di compensazione nelle obbligazioni solidali non riceve deroghe dalla disciplina tipica del contratto di conto corrente, per cui la banca non può, a meno che le parti non abbiano diversamente disposto, operare la compensazione del credito vantato nei confronti di uno dei cointestatari, non regolato nel conto corrente cointestato, in misura superiore alla quota del saldo di spettanza di quest'ultimo».

2.4. Pertanto, proprio alla stregua di tali argomentazioni, che il Collegio condivide pienamente, gli odierni motivi di ricorso vanno accolti e la sentenza impugnata va cassata.

2.5. Va doverosamente precisato, peraltro, che la corte distrettuale, invocando il principio cd. della ragione più liquida, ha accolto la tesi difensiva di MPS – secondo la quale il suo credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (derivante dalla descritta garanzia fideiussoria) poteva essere estinto per compensazione con l’intero saldo attivo del conto corrente a lui cointestato (unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], medio tempore deceduta), e non solo nella misura di un terzo di detto saldo – sull'unico fondamento della ritenuta applicabilità del regime di solidarietà attiva e passiva, nei rapporti tra banca e singolo correntista del conto cointestato, desumibile dal combinato disposto degli artt. 1853 e 1854 cod. civ. (considerata disciplina speciale rispetto a quella degenerale di cui all’art. 1302, comma 2, cod. civ.) e non anche del contenuto della clausola di cui all’art. 5 delle condizioni generalidel contratto di conto corrente (“Se il conto è intestato a più persone, l'Azienda ha facoltà di valersi dei diritti suddetti [nel caso la compensazione] sino a concorso dell'intero credito risultante dal conto, anche nei confronti di conti e rapporti di pertinenza di uno soltanto dei cointestatari”).

2.5.1. Quest'ultimo profilo, infatti, benché pure oggetto di specifico motivo di gravame di MPS (il terzo, così descritto nella pagina 4 sentenza oggi impugnata: “errata valutazione in ordine all'asserita inapplicabilità alla fattispecie concreta del disposto recato dall’art. 5 delle [OSCURATO:PERSONA] di Contratto”), è stato espressamente considerato «assorbito» dalla corte predetta, sicché del tutto inammissibilmente MPS, nel proprio controricorso, insiste nella legittimità del proprio operato richiamando anche il contenuto di quella clausola, sulla cui validità, o meno, nessuna pronuncia vi è stata da parte della prima, sebbene investita (con lo specifico, riportato motivo di appello) della corrispondente richiesta.

In proposito, infatti, è sufficiente ricordare che: i ) il giudizio di cassazione deve investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovitemi di contestazione non trattati nella fase di merito, né rilevabili d'ufficio (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 9434 e 5131 del 2023; Cass. n. 25909 del 2021; Cass. nn. 32804 e 2308 del 2019; Cass. nn. 20694 e 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013); ii) sono inammissibili le questioni, rimaste assorbite nella decisione impugnata (ancorché in virtù del principio cd. della ragione più liquida), che la parte vittoriosa nel giudizio di merito riproponga nel giudizio di cassazione, non essendo ravvisabile alcun loro rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (cfr. Cass. n. 15893 del 2023; Cass. n. 19503 del 2018).3.

In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], medio tempore deceduta, e di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di quest’ultima, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], medio tempore deceduta, e di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di quest’ultima.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Ancona

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 36770/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], quale erede di quest’ultima, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cuielettivamente domiciliano presso lo studio di quest’ultimo in Fabriano (AN), alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 32/A. - r icorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA].P.A., con sede in Siena, alla piazza Salimbeni n. 3 , in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domiciliain Roma, alla via del Consolato n. 6, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - c ontroricorrent e - avverso la sentenza, n. cron. 1084 /201 9 , del la [OSCURATO:PERSONA] ANCONAdepositata in data 28/06/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 30/11/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto ritualmente notificato l’8 aprile 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citarono [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (per il prosieguo anche, breviter, MPS) innanzi al Tribunale di Ancona per ottenerne la condanna al pagamento, in loro favore, di € 24.128.89, oltre interessi, corrispondentialla somma che la stessa aveva incamerato al momento della chiusura del conto corrente n. 7730.81 cointestato alle attrici e ad [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente padre e marito delle attrici). Esposero che, sebbene detto conto corrente avesse un saldo attivo di € 36.193,33, MPS aveva proceduto autonomamente alla sua chiusura incamerando l'intera somma, eccependo in compensazione il credito da essa vantato per altri rapporti (fideiussione prestata in suo favore per le obbligazioni della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Si costituì la banca, concludendo per il rigetto dell’avversa pretesa stante la legittimità dell'operata compensazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 1853 e 1854 cod. civ. nonché della clausola di cui all'art. 5) delle [OSCURATO:PERSONA] contratto di conto corrente sottoscritto dalle attrici unitamente all'altro intestatario [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.1. A queste argomentazioni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] opposero: i ) la nullità e/o inefficacia della clausola suddetta per indeterminatezza dell'oggetto e per contrasto con la tutela dovuta al consumatore; ii) la inapplicabilità, al caso di specie, sia dell'art. 1853 cod. civ., perché regolante i rapporti correnti tra la banca ed il medesimo cliente, sia dell'art. 1854 cod.civ., perché riguardante la solidarietà passiva ed attiva di un conto corrente cointestato e non la possibilità di eccepire in compensazione poste attive e passive di conti correnti differenti. Sostennero, in ogni caso, che la compensazione sarebbe dovuta avvenire secondo la disciplina contenuta nell’art. 1302, comma 2, cod. civ., sicché doveva essere loro restituito l’importo corrispondente alla loro quota di concredito che si presumeva essere in parti uguali. 1.2. L’adito tribunale, con sentenza del 4/8 gennaio 2014, n. 12, accolse la domanda delle attrici e condannò MPS al pagamento, in favore delle stesse in solido, della somma di € 24.128,89, oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo ed allarefusione delle spese di lite. 2. Il gravame promosso dalla banca contro questa decisione fu accolto dall’adita Corte di appello di Ancona, con sentenza del 28 giugno 2019, n. 1084, resa nel contraddittorio con le originarie attrici, che così dispose: «Accoglie l'appello, per le causali di cui in motivazione, ed in riforma integrale della sentenza impugnata: a) dichiara legittimamente attuata da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in virtù del combinato disposto degli art. 1853 e 1854 c.c., l'integrale compensazione del saldo attivo esistente sul conto corrente n. 7730.81 cointestato tra le sig.re [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed il sig. [OSCURATO:PERSONA], risultante alla data del 24.11.2008 in € 36.193,34,con il maggior credito vantato dalla Banca nei confronti del solo cointestatario sig. [OSCURATO:PERSONA] in forza della fideiussione rilasciata dallo stesso a garanzia delle esposizioni bancarie della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;b) condanna, per l’effetto, le odierne appellate a versare in restituzione alla odierna appellante [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. le somme da quest’ultima eventualmente pagate, in esecuzione della sentenza gravata, a titolo di sorte capitale, interessi maturati e spese legali liquidate in primo grado, con riconoscimento degli interessi legali sulle dettesomme dalla data di avvenuto eventuale pagamento al saldo; c) condanna le appellate, in solido tra loro, a rifondere all’appellante le spese di lite di primo e secondo grado […]». 2.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte: i) in applicazione del principio cd. della ragione più liquida, trattò congiuntamente, poiché tra loro connessi ed assorbenti, il primo ed il secondo motivo di appello, con cui erano state lamentate l’erronea applicazione dell'art. 1854 cod. civ. e l’erronea valutazione circa l'applicabilità all'ipotesi di compensazione integrale operata sul presupposto della solidarietà ex art. 1854 cod. civ. del disposto limitativo dell'art. 1302, comma 2, cod. civ.; ii) diede atto che erano «risultate incontestate tra le parti, attesa la ricostruzione dei fatti contenuta nei rispettivi atti difensivi, nonché documentalmente provate, le seguenti circostanze: a) l'apertura, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], presso la Filiale di Ancona della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., del conto corrente n. 7730.81 cointestato tra le sig.re [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed il sig. [OSCURATO:PERSONA] […]; b) l'avvenuta chiusura, da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in data 24.11.2008, del predetto conto, con compensazione integrale del saldo attivo, risultante in € 36.193,34, con il maggior credito vantato dalla Banca nei confronti del solo cointestatario sig. [OSCURATO:PERSONA] in forza della fideiussione rilasciata dallo stesso a garanzia delle esposizioni bancarie della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.»; iii) precisò che «la questione principale, ai fini della controversia, attiene all’ammissibilità della compensazione operata dalla Banca odierna appellante»; iv) richiamato il contenuto degli artt. 1853 e 1854 cod. civ., nonché di alcune pronunce di legittimità, opinò che, per effetto della solidarietà attiva desumibile dalle norme suddette come interpretate da tali pronunce, «il saldo attivo del conto rientra nella libera disponibilità di tutti i cointestatari, con la conseguenza che la Banca è pienamente legittimata a compensare il saldo attivo presente su un conto corrente cointestato con il debito di uno dei cointestatari presente su altro rapporto o conto facendo applicazione dell'art. 1853 c.c.. Nel caso di specie, quindi, posto che l'intero saldo (€ 36.193,34) del conto corrente cointestato poteva considerarsi entrato nella disponibilità del sig. [OSCURATO:PERSONA] (marito e padre delle odierne appellate), la Banca odierna appellante era pienamente legittimata a compensare detto saldo con il maggior credito spettante alla stessa come titolato dalla fideiussione bancaria prestata dal correntista ([OSCURATO:PERSONA]) a garanzia delle esposizioni della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. facendo applicazione del combinato disposto degli artt. 1853 c 1854 cod. civ.. Non può, infatti, nella presente controversia, caratterizzata da speciale ipotesi compensativa in tema di operazioni bancarie in conto corrente appositamente disciplinata (artt. 1853 - 1854 c.c.), farsi applicazione della disciplina della compensazione dettata per le obbligazioni in generale dall'art. 1302 c.c.. Ciò proprio in applicazione del noto principio di specialità (espresso dal brocardolex specialis derogat generali) in forza del quale, fra più norme astrattamente applicabili alla medesima fattispecie, quella speciale deroga quella generale prevalendo su di questa». 3. Per la cassazione di questa sentenza hanno promosso ricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], medio tempore deceduta, ed [OSCURATO:PERSONA], quale erede di quest’ultima, affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.. Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] 1.I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente: I) «Violazione o falsa applicazione degli artt. 1853 e 1854 c.c.». Si ascrive alla corte territoriale di avere erroneamente ritenuto possibile: i) utilizzare il disposto di cui all’art. 1853 cod. civ. al fine di giustificare l’avvenuta compensazione, ad opera di MPS, del saldo attivo del conto cointestato agli odierni ricorrenti, dopo averlo estinto, con un debito personale (a titolo di fideiussione per un finanziamento concesso dalla medesima MPS alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., estranea a qualsiasi rapporto di conto corrente) di uno solo dei contestatari del conto stesso; ii) configurare la solidarietà passiva e, con essa, la compensabilità anche in presenza della non completa identità soggettiva tra i clienti titolari del credito e del contestuale debito nei confronti della banca; II) «Violazione o falsa applicazione del principio del combinato disposto degli artt. 1853 e 1854 c.c.», perché, diversamente da quanto opinato dalla corte distrettuale, le norme predette non si pongono, tra loro, sul piano tecnico, in relazione di “combinato disposto", risultando carente il presupposto della identità dell’ipotesi fattuale dalle stesse regolate; III) «Violazione o falsa applicazione dell’art. 1302 c.c. e conseguente erronea applicazione del principio di specialità per la inesistenza di norme contrastanti». Si contesta al giudice a quo di avere erroneamente ritenuto configurabile un rapporto di genusa species tra l'art. 1302 cod. civ., inserito nell’ambito della disciplina generale delle obbligazioni solidali, e gli artt. 1853 e 1854 del cod. civ., dettati per regolare la materia della compensazione tra i saldi di più rapporti o di più conti, anche seintestati a più persone. Assumono i ricorrenti che, in realtà, poiché trattasi di disposizioni ricomprese nel medesimo corpusnormativo, ove rivelanti parziali antinomie ed ai fini della ricomposizione delle medesime, avrebbero dovuto essere oggetto non di disamina in termini di specialità, ma, unicamente, di interpretazione e coordinamento sistematico. 2. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse, si rivelano fondate. 2.1. Invero, pacifiche essendo le circostanze fattuali esposte dalle parti (come sottolineato dalla corte distrettuale), rileva il Collegio che la questione giudica posta dagli odierni ricorrenti all’attenzione di questa Corte riguarda l’accertamento dellalegittimità, o non, della compensazione integrale, attuata da MPS, del saldo attivo del conto cointestato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] con il maggior credito vantato dalla medesima banca nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], in forza della fideiussione da lui rilasciata a garanzia delle esposizioni della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 2.2. Come si è già riferito (cfr. § 2.1. dei “Fatti di causa”), la corte dorica ha optato per la piena legittimità del descritto operato di MPS. 2.2.1. Richiamato, infatti, il contenuto degli artt. 1853 e 1854 cod. civ., nonché di alcune pronunce di legittimità, ha opinato che, per effetto della solidarietà attiva desumibile dalle norme suddette come interpretate tali pronunce, «il saldo attivo del conto rientra nella libera disponibilità di tutti i cointestatari, con la conseguenza che la Banca è pienamente legittimata a compensare il saldo attivo presente su un conto corrente cointestato con il debito di uno dei cointestatari presente su altro rapporto o conto facendo applicazione dell'art. 1853 c.c.». Secondo quella corte, dunque, nella fattispecie in esame, posto che l'intero saldo (€ 36.193,34) del conto corrente cointestato poteva considerarsi entrato nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], la banca appellante era pienamente legittimata a compensare detto saldo con il maggior credito spettante alla stessa come titolato dalla fideiussione bancaria prestata dal suddetto correntista a garanzia delle esposizioni della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. «facendo applicazione del combinato disposto degli artt. 1853 c 1854 cod. civ.». A suo dire, infatti, nella odierna controversia, «caratterizzata da speciale ipotesi compensativa in tema di operazioni bancarie in conto corrente appositamente disciplinata (artt. 1853 - 1854 c.c.)», non poteva «farsi applicazione della disciplina della compensazione dettata per le obbligazioni in generale dall'art. 1302 c.c.», stante il «noto principio di specialità (espresso dal brocardo lex specialis derogat generali) in forza del quale, fra più norme astrattamente applicabili alla medesima fattispecie, quella speciale deroga quella generale. prevalendo su di questa». 2.3. Questa conclusione, tuttavia, si rileva in chiaro contrasto con quanto recentemente sancito da Cass. n. 10024 del 2023, resa in controversia sostanzialmente analoga a quella odierna, la quale, per quanto qui di interesse, ha ritenuto che: «[…] l'art. 1302, secondo comma, cod. civ., dispone che “A uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazione ciò che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo”; tale disposizione introduce la regola dell'efficaciapro quota dell'eccezione di compensazione opposta dal debitore ad uno dei creditori e trova la sua giustificazione nella limitazione del potere dispositivo del creditore alla sola quota o parte ad esso spettante, nonché nelle esigenze di tutela del concreditore che sarebbe costretto, altrimenti, ad agire, in via di regresso, contro gli altri concreditori; sostiene la Corte di appello che siffatta regola non troverebbe applicazione al caso in esame, in considerazione dell'operatività degli artt. 1853 e 1854 cod. civ.; l'art. 1853 cod. civ. prevede che se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario, consentendo, dunque, la compensazione anche qualora uno dei rapporti nonsia estinto - e, dunque, il relativo credito non sia esigibile -nel quale la posta attiva o passiva proveniente dall'altro conto possa essere annotata (cfr. Cass. 23 gennaio 2020, n. 1445; Cass. 14 gennaio 2016, n. 512; Cass. 5 febbraio 2009, n. 2801); l'art. 1854 cod. civ., invece, stabilisce che in caso di conto cointestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto; tale previsione sancisce la solidarietà dei cointestatari del conto corrente sia dal lato attivo, sia dal lato passivo, nei confronti della banca in ordine al saldo del conto corrente e trova la sua ratio nell'unicità del rapporto e del conto corrente; tuttavia, essa riguarda unicamente i rapporti tra cointestatari e la banca, per cui sono estranei alla sua sfera di operatività i rapporti interni tra i correntisti cointestatari, che rimangono regolati dalla regola generale di cui all'art. 1298, secondo comma, cod. civ., in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali (cfr. Cass. 4 gennaio 2018, n. 77; Cass. 2 dicembre 2013, n. 26991; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4066); del pari, non opera con riferimento a rapporti che i cointestatari del conto o - come nel caso in esame -uno di essi intrattengono con la banca in virtù di un distinto rapporto contrattuale, in quanto la solidarietà è predicata solo con riferimento al saldo del conto cointestato; da ciò consegue che, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, il principio dell'efficacia pro quota dell'eccezione di compensazione nelle obbligazioni solidali non riceve deroghe dalla disciplina tipica del contratto di conto corrente, per cui la banca non può, a meno che le parti non abbiano diversamente disposto, operare la compensazione del credito vantato nei confronti di uno dei cointestatari, non regolato nel conto corrente cointestato, in misura superiore alla quota del saldo di spettanza di quest'ultimo». 2.4. Pertanto, proprio alla stregua di tali argomentazioni, che il Collegio condivide pienamente, gli odierni motivi di ricorso vanno accolti e la sentenza impugnata va cassata. 2.5. Va doverosamente precisato, peraltro, che la corte distrettuale, invocando il principio cd. della ragione più liquida, ha accolto la tesi difensiva di MPS – secondo la quale il suo credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (derivante dalla descritta garanzia fideiussoria) poteva essere estinto per compensazione con l’intero saldo attivo del conto corrente a lui cointestato (unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], medio tempore deceduta), e non solo nella misura di un terzo di detto saldo – sull'unico fondamento della ritenuta applicabilità del regime di solidarietà attiva e passiva, nei rapporti tra banca e singolo correntista del conto cointestato, desumibile dal combinato disposto degli artt. 1853 e 1854 cod. civ. (considerata disciplina speciale rispetto a quella degenerale di cui all’art. 1302, comma 2, cod. civ.) e non anche del contenuto della clausola di cui all’art. 5 delle condizioni generalidel contratto di conto corrente (“Se il conto è intestato a più persone, l'Azienda ha facoltà di valersi dei diritti suddetti [nel caso la compensazione] sino a concorso dell'intero credito risultante dal conto, anche nei confronti di conti e rapporti di pertinenza di uno soltanto dei cointestatari”). 2.5.1. Quest'ultimo profilo, infatti, benché pure oggetto di specifico motivo di gravame di MPS (il terzo, così descritto nella pagina 4 sentenza oggi impugnata: “errata valutazione in ordine all'asserita inapplicabilità alla fattispecie concreta del disposto recato dall’art. 5 delle [OSCURATO:PERSONA] di Contratto”), è stato espressamente considerato «assorbito» dalla corte predetta, sicché del tutto inammissibilmente MPS, nel proprio controricorso, insiste nella legittimità del proprio operato richiamando anche il contenuto di quella clausola, sulla cui validità, o meno, nessuna pronuncia vi è stata da parte della prima, sebbene investita (con lo specifico, riportato motivo di appello) della corrispondente richiesta. In proposito, infatti, è sufficiente ricordare che: i ) il giudizio di cassazione deve investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovitemi di contestazione non trattati nella fase di merito, né rilevabili d'ufficio (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 9434 e 5131 del 2023; Cass. n. 25909 del 2021; Cass. nn. 32804 e 2308 del 2019; Cass. nn. 20694 e 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013); ii) sono inammissibili le questioni, rimaste assorbite nella decisione impugnata (ancorché in virtù del principio cd. della ragione più liquida), che la parte vittoriosa nel giudizio di merito riproponga nel giudizio di cassazione, non essendo ravvisabile alcun loro rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (cfr. Cass. n. 15893 del 2023; Cass. n. 19503 del 2018).3. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], medio tempore deceduta, e di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di quest’ultima, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], medio tempore deceduta, e di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di quest’ultima. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Ancona
Sentenza Cassazione n. 35852/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris