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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02596/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 26/1/2022 dalla Corte di appello di Palermo; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, per il reato di cui agli artt. 378, commi primo e secondo, e 416-bis.1 cod. pen. commesso in favore del cugino [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni due e mesi sei di reclusione.

2. Avverso la suddetta pronuncia, il ricorrente ha formulato tre motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche - riproducendo il medesimo argomento per ciascuna delle captazioni disposte - sostenendo che la Procura della Repubblica aveva disposto la sola remotizzazione degli ascolti, mentre la registrazione delle conversazioni doveva avvenire presso il server sito nei locali della Procura.

Ciononostante, dai verbali delle operazioni svolte risulterebbe che le conversazioni sarebbero state eseguite sui server della ditta "[OSCURATO:SOCIETA].", in violazione dell'art. 268 cod. proc. pen. e conseguente inutilizzabilità ex art. 271 cod. proc. pen.

Altro motivo di inutilizzabilità veniva ravvisato nella mancata redazione dei verbali di inizio e fine delle operazioni, risultando agli atti i soli verbali di trascrizione sommaria.

Infine, si affermava l'illegittimità dei decreti di proroga, per essere stati adottati dopo la scadenza del termine iniziale.

2.2. Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di favoreggiamento personale aggravato, ripercorrendo le risultanze probatorie e fornendo una lettura alternativa delle stesse, sottolineando come molte delle conversazioni intercettate avevano un oggetto non attinente alle presunte questioni di mafia in cui sarebbe stato coinvolto [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, l'imputato avrebbe agito all'esclusivo fine di aiutare il predetto, in considerazione del rapporto di parentela, negli spostamenti sul territorio in quanto sfornito di patente.

3. Con il terzo motivo, deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Le censure mosse in ordine all'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche si risolvono nella riproposizione dell'analogo motivo di appello, compiutamente esaminato e motivatamente rigettato, senza che il ricorrente formuli doglianze idonee ad inficiare le predette argomentazioni.

Nella sentenza impugnata, infatti, si dà atto che le intercettazioni erano state svolte mediante registrazione sul server collocato presso i locali della Procura della Repubblica e con apparecchiature ivi collocate dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], comma 3, cod. proc. pen. prescrive che le intercettazioni siano effettuate con impianti «installati nella procura della Repubblica», ma ciò non impedisce che i predetti impianti siano forniti da soggetto esterno e concessi in uso mediante contratto di noleggio, come avvenuto nel caso di specie (si veda p. 6 sentenza C.d.a.) Il ricorrente, pertanto, dà una lettura parziale degli atti, nella misura in cui si limita a rilevare che gli impianti erano di proprietà di un soggetto privato, non considerando che gli stessi erano correttamente collocati presso la Procura della Repubblica, il che esclude qualsivoglia ipotesi di inutilizzabilità.

In tal senso va richiamata una recente pronuncia secondo cui il decreto che dispone l'esecuzione delle operazioni con l'utilizzo di impianti noleggiati da imprese private, ed installati presso i locali della Procura della Repubblica, non deve essere motivato quanto alla ricorrenza di eccezionali ragioni di urgenza e alla insufficienza o inidoneità degli impianti, in quanto assume rilievo, agli effetti di cui all'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., solo il luogo di utilizzo degli impianti, e non il titolo della loro disponibilità (Sez.1, n. 2707 del 24/9/2020, dep.2021, Giaramita, Rv. 280972).

2.1. Parimenti manifestamente infondata è l'ulteriore questione di inutilizzabilità proposta con riguardo alla presunta mancanza dei verbali di inizio e fine delle operazioni.

Anche su tale aspetto, il motivo di ricorso non si confronta con le puntuali considerazioni contenute nella sentenza impugnata, lì dove si afferma che in atti sono «presenti i verbali di fine intercettazione in cui risultano riportati i dati sul giorno di inizio delle operazioni e sul giorno conclusivo» (p.7).

Tale dato non è stato espressamente confutato dal ricorrente, non avendo indicato specificamente i verbali asseritamente assenti in relazione ai singoli decreti autorizzativi delle intercettazioni. pur vero che, a fronte di una doglianza di natura processuale, la Cassazione ha accesso agli atti del procedimento, tuttavia, tale potere va coniugato con le esigenze di necessaria specificità del ricorso.

Si è affermato, infatti, che la specifica indicazione degli "altri atti del processo", richiesta dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., può essere soddisfatta nei modi più diversi quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito, purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, finalizzata ad una ricerca esplorativa degli elementi a supporto del ricorso, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591 cod. proc. pen. (Sez.4, n. 3937 del 12/1/2021, Centofanti, Rv. 280384). 3 ./K

2.3. Per le ragioni anzidette risulta inammissibile anche l'ulteriore questione di inutilizzabilità posta in relazione alla presunta adozione dei decreti di proroga dopo la scadenza del termine iniziale.

Il ricorrente, infatti, si è limitato a richiamare il principio per cui vi deve essere continuità tra il decreto autorizzativo e le successive proroghe, ma non ha specificamente indicato in quali casi tale principio non sarebbe stato rispettato.

Peraltro, l'onere di analitica indicazione era ancor più impellente ove si consideri che la Corte di appello, nel rispondere ad analoga doglianza, aveva già affermato che il motivo era stato formulato genericamente e, comunque, non trovava riscontro dall'esame degli atti.

3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, incentrato sul sindacato delle ragioni poste a sostegno della condanna del ricorrente.

La Corte di appello ha reso una motivazione esauriente in ordine: alla natura dei rapporti che legava Riggio con Bucceri; alla caratura criminale di quest'ultimo e sulla sua adesione ad ambienti mafiosi; agli incontri con altri esponenti mafiosi; alle cautele utilizzate al fine di eludere le indagini; alla piena consapevolezza in capo al Riggio delle attività illecite cui Bucceri, fin dalla sua scarcerazione, era nuovamente dedito.

Conclude la Corte affermando che Riggio era a disposizione di Bucceri, principalmente per trasportalo con la propria autovettura, ma anche per coadiuvarlo in altre attività, quali l'invio di messaggi, in tal modo consentendogli di eludere l'attenzione delle forze dell'ordine.

La condotta di favoreggiamento, inoltre, avrebbe determinato un vantaggio per l'intera associazione criminale cui il Bucceri apparteneva, il che giustificava appieno il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.

A fronte di tali considerazioni, il ricorrente si è dilungato in una ricostruzione alternativa dei fatti, tutti letti sul presupposto che le conclusioni cui sono giunti i giudici di merito sarebbero frutto di una lettura parziale ed orientata delle intercettazioni telefoniche ed ambientali.

3.1. In base all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso unicamente per far valere la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, vizi che devono risultare dal testo del provvedimento impugnato.

La suddetta norma è costantemente interpretata nel senso di ritenere che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702).

Quanto detto comporta che il ricorso non può sollecitare una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n.5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv.280601).

Non sono ammesse, pertanto, quelle deduzioni volte a far emergere non già la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, bensì che si risolvono in una critica con cui si censura la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (da ultimo, si veda, Sez. 2, n.9106, del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747).

Ne consegue che il vizio di motivazione potrà rilevare solo nel caso in cui questa risulti manifestamente illogica, in quanto vi sia una frattura evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, ovvero nel caso di motivazione contraddittoria, configurabile quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento (Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105).

3.2. Applicando tali principi al caso di specie, è agevole concludere nel senso dell'inammissibilità del gravame, tanto più che gran parte delle censure mosse dal ricorrente presuppongono anche una diversa interpretazione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, il che si traduce in una ulteriore non consentita censura in punto di fatto.

Per consolidata giurisprudenza, infatti, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715).

Ne consegue che è rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389).

Corollario di tale affermazione è l'ulteriore principio secondo cui in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione, diversa da quella proposta dal giudice di merito, solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez.3, n. 6722 del 21/11/2017, dep.2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558). 4.L'ultimo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è inammissibile, nella misura in cui si fonda essenzialmente sull'incensuratezza dell'imputato e sulla ritenuta insussistenza di parametri che, valutati ai sensi dell'art. 133 cod. pen., siano idonei a dimostrare l'insussistenza di elementi dai quali far discendere la merítevolezza del più favorevole trattamento sanzionatorìo.

La Corte di appello ha motivato in maniera logica e non contraddittoria sul tema, valorizzando non solo la gravità della condotta, certamente sorretta non solo dai legami parentali esistenti tra Riggio e Bucceri, ma anche da una prospettiva di guadagno economico e di condivisione dei vantaggi derivanti dalla vicinanza al Bucceri, in considerazione della sua caratura criminale.

5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 26/1/2022 dalla Corte di appello di Palermo; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, per il reato di cui agli artt. 378, commi primo e secondo, e 416-bis.1 cod. pen. commesso in favore del cugino [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni due e mesi sei di reclusione. 2. Avverso la suddetta pronuncia, il ricorrente ha formulato tre motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche - riproducendo il medesimo argomento per ciascuna delle captazioni disposte - sostenendo che la Procura della Repubblica aveva disposto la sola remotizzazione degli ascolti, mentre la registrazione delle conversazioni doveva avvenire presso il server sito nei locali della Procura. Ciononostante, dai verbali delle operazioni svolte risulterebbe che le conversazioni sarebbero state eseguite sui server della ditta "[OSCURATO:SOCIETA].", in violazione dell'art. 268 cod. proc. pen. e conseguente inutilizzabilità ex art. 271 cod. proc. pen. Altro motivo di inutilizzabilità veniva ravvisato nella mancata redazione dei verbali di inizio e fine delle operazioni, risultando agli atti i soli verbali di trascrizione sommaria. Infine, si affermava l'illegittimità dei decreti di proroga, per essere stati adottati dopo la scadenza del termine iniziale. 2.2. Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di favoreggiamento personale aggravato, ripercorrendo le risultanze probatorie e fornendo una lettura alternativa delle stesse, sottolineando come molte delle conversazioni intercettate avevano un oggetto non attinente alle presunte questioni di mafia in cui sarebbe stato coinvolto [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, l'imputato avrebbe agito all'esclusivo fine di aiutare il predetto, in considerazione del rapporto di parentela, negli spostamenti sul territorio in quanto sfornito di patente. 3. Con il terzo motivo, deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Le censure mosse in ordine all'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche si risolvono nella riproposizione dell'analogo motivo di appello, compiutamente esaminato e motivatamente rigettato, senza che il ricorrente formuli doglianze idonee ad inficiare le predette argomentazioni. Nella sentenza impugnata, infatti, si dà atto che le intercettazioni erano state svolte mediante registrazione sul server collocato presso i locali della Procura della Repubblica e con apparecchiature ivi collocate dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], comma 3, cod. proc. pen. prescrive che le intercettazioni siano effettuate con impianti «installati nella procura della Repubblica», ma ciò non impedisce che i predetti impianti siano forniti da soggetto esterno e concessi in uso mediante contratto di noleggio, come avvenuto nel caso di specie (si veda p. 6 sentenza C.d.a.) Il ricorrente, pertanto, dà una lettura parziale degli atti, nella misura in cui si limita a rilevare che gli impianti erano di proprietà di un soggetto privato, non considerando che gli stessi erano correttamente collocati presso la Procura della Repubblica, il che esclude qualsivoglia ipotesi di inutilizzabilità. In tal senso va richiamata una recente pronuncia secondo cui il decreto che dispone l'esecuzione delle operazioni con l'utilizzo di impianti noleggiati da imprese private, ed installati presso i locali della Procura della Repubblica, non deve essere motivato quanto alla ricorrenza di eccezionali ragioni di urgenza e alla insufficienza o inidoneità degli impianti, in quanto assume rilievo, agli effetti di cui all'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., solo il luogo di utilizzo degli impianti, e non il titolo della loro disponibilità (Sez.1, n. 2707 del 24/9/2020, dep.2021, Giaramita, Rv. 280972). 2.1. Parimenti manifestamente infondata è l'ulteriore questione di inutilizzabilità proposta con riguardo alla presunta mancanza dei verbali di inizio e fine delle operazioni. Anche su tale aspetto, il motivo di ricorso non si confronta con le puntuali considerazioni contenute nella sentenza impugnata, lì dove si afferma che in atti sono «presenti i verbali di fine intercettazione in cui risultano riportati i dati sul giorno di inizio delle operazioni e sul giorno conclusivo» (p.7). Tale dato non è stato espressamente confutato dal ricorrente, non avendo indicato specificamente i verbali asseritamente assenti in relazione ai singoli decreti autorizzativi delle intercettazioni. pur vero che, a fronte di una doglianza di natura processuale, la Cassazione ha accesso agli atti del procedimento, tuttavia, tale potere va coniugato con le esigenze di necessaria specificità del ricorso. Si è affermato, infatti, che la specifica indicazione degli "altri atti del processo", richiesta dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., può essere soddisfatta nei modi più diversi quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito, purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, finalizzata ad una ricerca esplorativa degli elementi a supporto del ricorso, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591 cod. proc. pen. (Sez.4, n. 3937 del 12/1/2021, Centofanti, Rv. 280384). 3 ./K 2.3. Per le ragioni anzidette risulta inammissibile anche l'ulteriore questione di inutilizzabilità posta in relazione alla presunta adozione dei decreti di proroga dopo la scadenza del termine iniziale. Il ricorrente, infatti, si è limitato a richiamare il principio per cui vi deve essere continuità tra il decreto autorizzativo e le successive proroghe, ma non ha specificamente indicato in quali casi tale principio non sarebbe stato rispettato. Peraltro, l'onere di analitica indicazione era ancor più impellente ove si consideri che la Corte di appello, nel rispondere ad analoga doglianza, aveva già affermato che il motivo era stato formulato genericamente e, comunque, non trovava riscontro dall'esame degli atti. 3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, incentrato sul sindacato delle ragioni poste a sostegno della condanna del ricorrente. La Corte di appello ha reso una motivazione esauriente in ordine: alla natura dei rapporti che legava Riggio con Bucceri; alla caratura criminale di quest'ultimo e sulla sua adesione ad ambienti mafiosi; agli incontri con altri esponenti mafiosi; alle cautele utilizzate al fine di eludere le indagini; alla piena consapevolezza in capo al Riggio delle attività illecite cui Bucceri, fin dalla sua scarcerazione, era nuovamente dedito. Conclude la Corte affermando che Riggio era a disposizione di Bucceri, principalmente per trasportalo con la propria autovettura, ma anche per coadiuvarlo in altre attività, quali l'invio di messaggi, in tal modo consentendogli di eludere l'attenzione delle forze dell'ordine. La condotta di favoreggiamento, inoltre, avrebbe determinato un vantaggio per l'intera associazione criminale cui il Bucceri apparteneva, il che giustificava appieno il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. A fronte di tali considerazioni, il ricorrente si è dilungato in una ricostruzione alternativa dei fatti, tutti letti sul presupposto che le conclusioni cui sono giunti i giudici di merito sarebbero frutto di una lettura parziale ed orientata delle intercettazioni telefoniche ed ambientali. 3.1. In base all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso unicamente per far valere la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, vizi che devono risultare dal testo del provvedimento impugnato. La suddetta norma è costantemente interpretata nel senso di ritenere che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702). Quanto detto comporta che il ricorso non può sollecitare una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n.5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv.280601). Non sono ammesse, pertanto, quelle deduzioni volte a far emergere non già la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, bensì che si risolvono in una critica con cui si censura la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (da ultimo, si veda, Sez. 2, n.9106, del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747). Ne consegue che il vizio di motivazione potrà rilevare solo nel caso in cui questa risulti manifestamente illogica, in quanto vi sia una frattura evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, ovvero nel caso di motivazione contraddittoria, configurabile quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento (Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105). 3.2. Applicando tali principi al caso di specie, è agevole concludere nel senso dell'inammissibilità del gravame, tanto più che gran parte delle censure mosse dal ricorrente presuppongono anche una diversa interpretazione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, il che si traduce in una ulteriore non consentita censura in punto di fatto. Per consolidata giurisprudenza, infatti, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715). Ne consegue che è rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). Corollario di tale affermazione è l'ulteriore principio secondo cui in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione, diversa da quella proposta dal giudice di merito, solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez.3, n. 6722 del 21/11/2017, dep.2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558). 4.L'ultimo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è inammissibile, nella misura in cui si fonda essenzialmente sull'incensuratezza dell'imputato e sulla ritenuta insussistenza di parametri che, valutati ai sensi dell'art. 133 cod. pen., siano idonei a dimostrare l'insussistenza di elementi dai quali far discendere la merítevolezza del più favorevole trattamento sanzionatorìo. La Corte di appello ha motivato in maniera logica e non contraddittoria sul tema, valorizzando non solo la gravità della condotta, certamente sorretta non solo dai legami parentali esistenti tra Riggio e Bucceri, ma anche da una prospettiva di guadagno economico e di condivisione dei vantaggi derivanti dalla vicinanza al Bucceri, in considerazione della sua caratura criminale. 5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de
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