CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 09917/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 9611-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 5103/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata il 27/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso il silenzio diniego per il rimborso del 90% delle imposte pagate negli anni 1990, 1991, e 1992 essendo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] eventi sismici nel dicembre del 1990; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia respingeva il ricorso dell'Agenzia delle entrate rilevando in particolare che lo ius superveniens di cui all'art. 16 octies della legge n. 123 del 2017 non incide sulla questione del diritto al rimborso, operando i limiti delle risorse stanziate solo in fase esecutiva o in sede di ottemperanza. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, in quanto, a seguito delle modifiche apportate al suddetto comma 665 dal citato art. 16 octies, qualora l'ammontare delle istanze ecceda le complessive risorse stanziate dalla norma, i rimborsi sono ridotti del 50% rispetto a quanto dovuto. Ric. 2020 n. 09611 sez. MT - ud. 09-02-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] reputa opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile in quanto pende giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16-octies della legge n. 123 del 2017, giudizio promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa con ordinanza del 7 settembre 2020 pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 14 luglio del 2021. P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] sidente Mat4r9 Mocci [OSCURATO:PERSONA]