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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 40026/2021

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17441-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17441/2020 Numero sezionale 8481/2021 Numero di raccolta generale 40026/2021 Data pubblicazione 14/12/2021 e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso l'ordinanza n.

R.G. 1038/2019 CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata 5/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La società [OSCURATO:SOCIETA], la società [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, con due mezzi, avverso l’ordinanza della Corte di appello di Bologna, in epigrafe indicata, che ha dichiarato inammissibile ex art.348 bis, primo comma, cod.proc.civ., l’appello dagli stessi proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n.20153/2019 “perché l’impugnazione non ha alcuna ragionevole probabilità di accoglimento”. [OSCURATO:PERSONA], che ha replicato con controricorso.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art.380 bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]:

1.1. Il ricorso è stato proposto esclusivamente avverso l'ordinanza pronunciata dalla Corte distrettuale ai sensi dell'art. 348 ter cod.proc.civ.

1.2. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.164, comma quarto, cod.proc.civ.

I ricorrenti sostengono che l’atto di citazione in primo grado non era carente degli elementi previsti dalla norma di cui sopra e criticano la Corte di appello per avere confermato la pronuncia di primo grado, circa l’indeterminatezza dell’atto di citazione.

Ric. 2020 n. 17441 sez.

M1 - ud. 05-10-2021 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17441/2020 Numero sezionale 8481/2021 Numero di raccolta generale 40026/2021 Data pubblicazione 14/12/2021

1.3. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.116 cod.proc.civ. per essere stata ritenuta la richiesta di espletamento di CTU, come meramente esplorativa, nonostante la controversia - concernente la rideterminazione del saldo di conto corrente richiedesse l’applicazione di diversi criteri contabili - e si critica la Corte di appello per avere confermato la pronuncia di primo grado.

2.1. Il ricorso è inammissibile.

2.2. Nel caso in cui sia pronunciata l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis, primo comma, cod.proc.civ., la parte soccombente nel giudizio di primo grado può proporre ricorso in cassazione avverso la pronuncia di primo grado ex art.348 ter, comma terzo, cod.proc.civ., ma ciò – nel presente caso - non è avvenuto, con conseguente passaggio in giudicato della prima decisione.

Non trova, infatti, applicazione il principio secondo il quale « L'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l'inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348 bis, comma 2, e 348 ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso. » (Cass. Sez.

U. n. 1914/2016) perché il ricorso in esame non prospetta vizi di natura processuale propri dell’ordinanza di secondo grado.

3. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo Ric. 2020 n. 17441 sez.

M1 - ud. 05-10-2021 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17441/2020 Numero sezionale 8481/2021 Numero di raccolta generale 40026/2021 Data pubblicazione 14/12/2021 introdotto dall’art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.

S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M. - Dichiara inammissibile il ricorso; - Condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.800,00=, oltre euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge; - Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, 5 ottobre 2021.

Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) Ric. 2020 n. 17441 sez.

M1 - ud. 05-10-2021 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17441-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17441/2020 Numero sezionale 8481/2021 Numero di raccolta generale 40026/2021 Data pubblicazione 14/12/2021 e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso l'ordinanza n. R.G. 1038/2019 CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata 5/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La società [OSCURATO:SOCIETA], la società [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, con due mezzi, avverso l’ordinanza della Corte di appello di Bologna, in epigrafe indicata, che ha dichiarato inammissibile ex art.348 bis, primo comma, cod.proc.civ., l’appello dagli stessi proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n.20153/2019 “perché l’impugnazione non ha alcuna ragionevole probabilità di accoglimento”. [OSCURATO:PERSONA], che ha replicato con controricorso. Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art.380 bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. Il ricorso è stato proposto esclusivamente avverso l'ordinanza pronunciata dalla Corte distrettuale ai sensi dell'art. 348 ter cod.proc.civ. 1.2. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.164, comma quarto, cod.proc.civ. I ricorrenti sostengono che l’atto di citazione in primo grado non era carente degli elementi previsti dalla norma di cui sopra e criticano la Corte di appello per avere confermato la pronuncia di primo grado, circa l’indeterminatezza dell’atto di citazione. Ric. 2020 n. 17441 sez. M1 - ud. 05-10-2021 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17441/2020 Numero sezionale 8481/2021 Numero di raccolta generale 40026/2021 Data pubblicazione 14/12/2021 1.3. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.116 cod.proc.civ. per essere stata ritenuta la richiesta di espletamento di CTU, come meramente esplorativa, nonostante la controversia - concernente la rideterminazione del saldo di conto corrente richiedesse l’applicazione di diversi criteri contabili - e si critica la Corte di appello per avere confermato la pronuncia di primo grado. 2.1. Il ricorso è inammissibile. 2.2. Nel caso in cui sia pronunciata l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis, primo comma, cod.proc.civ., la parte soccombente nel giudizio di primo grado può proporre ricorso in cassazione avverso la pronuncia di primo grado ex art.348 ter, comma terzo, cod.proc.civ., ma ciò – nel presente caso - non è avvenuto, con conseguente passaggio in giudicato della prima decisione. Non trova, infatti, applicazione il principio secondo il quale « L'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l'inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348 bis, comma 2, e 348 ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso. » (Cass. Sez. U. n. 1914/2016) perché il ricorso in esame non prospetta vizi di natura processuale propri dell’ordinanza di secondo grado. 3. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo Ric. 2020 n. 17441 sez. M1 - ud. 05-10-2021 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17441/2020 Numero sezionale 8481/2021 Numero di raccolta generale 40026/2021 Data pubblicazione 14/12/2021 introdotto dall’art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019). P.Q.M. - Dichiara inammissibile il ricorso; - Condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.800,00=, oltre euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge; - Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, 5 ottobre 2021. Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) Ric. 2020 n. 17441 sez. M1 - ud. 05-10-2021 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e
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