CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19512/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti-ricorrente-Condominio via Dante n. 9 in Matera, rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti-controricorrente-avverso il decreto di liquidazione del Tribunale di Matera del 6/11/2025;udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 9/6/2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] di via Dante n. 9 in Matera ha promosso accertamentotecnico preventivo ante causam a fini conciliativi per l’accertamento dellecause dei cattivi odori manifestatisi in alcune proprietà esclusive dellostabile. È stato quindi nominato un tecnico che ha redatto relazioneNumero registro generale 23954/2025Numero sezionale 1537/2026Numero di raccolta generale 19512/2026Data pubblicazione 12/06/2026peritale. Le competenze dello stesso sono state liquidate dal Tribunale diMatera a carico delle parti in solido con decreto del 6/11/2025.Avverso questo decreto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.Il condominio ha depositato controricorso con il quale ha aderito allatesi dei ricorrenti.Il ricorrente ha depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui alsecondo comma dell’art. 380 bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 91, 92, 696 bis c.p.c. per avere il giudice di meritoliquidato le competenze del c.t.u. in solido fra le parti piuttosto che acarico del richiedente.Va detto, in primo luogo, che il ricorso è ammissibile, dato che esso,investe soltanto la statuizione sulle spese, da ritenere abnorme in quantonon prevista dalla legge in relazione ai provvedimenti privi del connotatodi definitività e non suscettibili, pertanto, di passare in giudicato. Inproposito, va data continuità al principio per cui “In tema di accertamentotecnico preventivo, il provvedimento di liquidazione delle spese a carico diuna parte diversa dal ricorrente –tenuto ad anticiparle– non è previstodalla legge, ha natura decisoria e carattere definitivo, sicché può essereimpugnato con ricorso straordinario per cassazione” (v. Cass. n.28677/2023, Cass. n. 212/2019, Cass. n. 21756/2015).Il motivo è poi fondato alla luce del principio per cui “Le spesedell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, aconclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtùdell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essereprese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, comespese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91Numero registro generale 23954/2025Numero sezionale 1537/2026Numero di raccolta generale 19512/2026Data pubblicazione 12/06/2026e 92 c.p.c.” (Cass. n. 28677/2023, Cass. n. 9735/2020, Cass. n.4156/2012).Il ricorso, quindi, va accolto.Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causapuò essere decisa nel merito, ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, co.2, c.p.c., con eliminazione della statuizione che ha posto le spesedell’A.T.P. a carico delle parti in via solidale, erroneamente pronunciatadal giudice di merito, ed accollo delle stesse, in via provvisoria, a caricodella parte istante. All’esito del giudizio di merito, le predette spesesaranno considerate nell’ambito del governo generale delle spese delgrado.Le spese di lite, liquidate in dispositivo, sono poste a carico delCondominio in base al principio della soccombenza. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e,decidendo nel merito, elimina la statuizione con la quale il giudice dimerito ha posto le spese di a.t.p. a carico delle parti in solido, e pone lepredette spese a carico della sola parte istante.Condanna il controricorrente alla refusione in favore del ricorrentedelle spese di questo giudizio che liquida in € 100,00 per esborsi e €1.000,00 per compensi, oltre spese generali, e iva e c.p.a. come perlegge.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9/6/2026Il PresidenteGiuseppe GrassoNumero registro generale 23954/2025Numero sezionale 1537/2026Numero di raccolta generale 19512/2026Data pubblicazione 12/06/2026