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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 febbraio 2022

Cassazione n. 33259/2022

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la seguente ORDINANZA s il ricorso n. 7772-2022 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], incorporante il Banco di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro-tempore - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]:pri Angela, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domicili, 'e in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che le rap. ',resenta e difende per procura in atti - controricorrenti - avverso l'ordAanza n. 5657/2022 della Corte di Cassazione, depositata in data 21.2.201€ udita la relazio le della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del i 19/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Banco di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ricorreva per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 5387/2016, pubblicata il 13 settembre 2016. 2.Si costituivano le controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], invocando la declaratoria di inammissibilità di tutti i motivi di ricorso e comunque la loro manifesta infondatezza e la conseguenziale declaratoria di rigetto, formulando, quanto alle spese del grado, espressa richiesta di condanna con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 3.In data 21.2.2022 veniva pubblicata l'ordinanza n. 5657/2022 con cui questa Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso e condannava [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (nelle more incorporante Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., incorporante il Banco di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]) a rifondere alle parti costituite le spese del giudizio di legittimità che liquidava in complessivi euro 7.200.

4. Le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] assumono, ora, che questa Corte non abbia tuttavia disposto, nella precedente ordinanza sopra indicata epigrafe, la distrazione delle spese in favore del loro difensore, che nel ricorso si era dichiarato antistatario; i chiedono che si proceda, pertanto, a correggere l'errore materiale dell'ordinanza n.5657/2022, nei seguenti termini: a pag. 6, nel capoverso del PQM da "La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante Unione di Banche italiane s.p.a., incorporante il Banco di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., a rifondere ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese della presente fase di legittimità ..." a "La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] spa, incorporante Unione di Banche italiane s.p.a., incorporante il Banco di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., a rifondere al procuratore costituito dichiaratosi antistatario avv. [OSCURATO:PERSONA] le spese della presente fase di legittimità ...".[OSCURATO:PERSONA] 1.Costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello affermato dalle Sezioni Unite, n. 16037/2010, che, modificando il precedente orientamento, hanno ritenuto esperibile il rimedio della correzione di errore materiale nel caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore antistatario.

E' stato infatti affermato che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.

La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., sez.un., 7/07/2010, n. 16037, cit. supra; Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass.,ord., 11/04/2014, n. 8578; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12437 del 17/05/2017).

Occorre, pertanto, procedere a correggere l'errore materiale dell'ordinanza n. 5657/2022, depositata in data 21-2-2022, nei seguenti termini: a pag. 6, nel capoverso del P.Q.M. da "La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante Unione di Banche italiane s.p.a., incorporante il Banco di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., a rifondere ad Angela °armatori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese della presente fase di legittimità ..." a "La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., incorporante Unione di Banche italiane s.p.a., incorporante il Banco di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., a rifondere al procuratore costituito dichiaratosi antistatario avv. [OSCURATO:PERSONA] le spese della presente fase di legittimità ...", mandando, altresì, alla Cancelleria di provvedere ad annotare la disposta correzione sull'originale dell'ordinanza.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n.21213).

P.Q.M.

La Corte dispone che l'ordinanza di questa Corte n. 5657/2022 depositata in data 21.2.2022 sia corretta nei seguenti termini: a pag. 6, nel capoverso del P.Q.M. da "La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante Unione di Banche italiane s.p.a., incorporante il Banco di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., a rifondere ad [OSCURATO:PERSONA] tori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese della presente fase di legittimità ..." a "La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., incorporante Unione di Banche italiane s.p.a., incorporante il Banco di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., a rifondere al procuratore costituito dichiaratosi antistatario avv. [OSCURATO:PERSONA] le spese della presente fase di legittimità ...".

Manda alla cancelleria per l'annotazione della disposta correzion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA s il ricorso n. 7772-2022 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], incorporante il Banco di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro-tempore - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]:pri Angela, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domicili, 'e in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che le rap. ',resenta e difende per procura in atti - controricorrenti - avverso l'ordAanza n. 5657/2022 della Corte di Cassazione, depositata in data 21.2.201€ udita la relazio le della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del i 19/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Banco di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ricorreva per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 5387/2016, pubblicata il 13 settembre 2016. 2.Si costituivano le controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], invocando la declaratoria di inammissibilità di tutti i motivi di ricorso e comunque la loro manifesta infondatezza e la conseguenziale declaratoria di rigetto, formulando, quanto alle spese del grado, espressa richiesta di condanna con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 3.In data 21.2.2022 veniva pubblicata l'ordinanza n. 5657/2022 con cui questa Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso e condannava [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (nelle more incorporante Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., incorporante il Banco di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]) a rifondere alle parti costituite le spese del giudizio di legittimità che liquidava in complessivi euro 7.200. 4. Le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] assumono, ora, che questa Corte non abbia tuttavia disposto, nella precedente ordinanza sopra indicata epigrafe, la distrazione delle spese in favore del loro difensore, che nel ricorso si era dichiarato antistatario; i chiedono che si proceda, pertanto, a correggere l'errore materiale dell'ordinanza n.5657/2022, nei seguenti termini: a pag. 6, nel capoverso del PQM da "La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante Unione di Banche italiane s.p.a., incorporante il Banco di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., a rifondere ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese della presente fase di legittimità ..." a "La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] spa, incorporante Unione di Banche italiane s.p.a., incorporante il Banco di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., a rifondere al procuratore costituito dichiaratosi antistatario avv. [OSCURATO:PERSONA] le spese della presente fase di legittimità ...".[OSCURATO:PERSONA] 1.Costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello affermato dalle Sezioni Unite, n. 16037/2010, che, modificando il precedente orientamento, hanno ritenuto esperibile il rimedio della correzione di errore materiale nel caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore antistatario. E' stato infatti affermato che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., sez.un., 7/07/2010, n. 16037, cit. supra; Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass.,ord., 11/04/2014, n. 8578; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12437 del 17/05/2017). Occorre, pertanto, procedere a correggere l'errore materiale dell'ordinanza n. 5657/2022, depositata in data 21-2-2022, nei seguenti termini: a pag. 6, nel capoverso del P.Q.M. da "La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante Unione di Banche italiane s.p.a., incorporante il Banco di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., a rifondere ad Angela °armatori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese della presente fase di legittimità ..." a "La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., incorporante Unione di Banche italiane s.p.a., incorporante il Banco di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., a rifondere al procuratore costituito dichiaratosi antistatario avv. [OSCURATO:PERSONA] le spese della presente fase di legittimità ...", mandando, altresì, alla Cancelleria di provvedere ad annotare la disposta correzione sull'originale dell'ordinanza. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n.21213). P.Q.M. La Corte dispone che l'ordinanza di questa Corte n. 5657/2022 depositata in data 21.2.2022 sia corretta nei seguenti termini: a pag. 6, nel capoverso del P.Q.M. da "La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante Unione di Banche italiane s.p.a., incorporante il Banco di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., a rifondere ad [OSCURATO:PERSONA] tori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese della presente fase di legittimità ..." a "La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., incorporante Unione di Banche italiane s.p.a., incorporante il Banco di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., a rifondere al procuratore costituito dichiaratosi antistatario avv. [OSCURATO:PERSONA] le spese della presente fase di legittimità ...". Manda alla cancelleria per l'annotazione della disposta correzion
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