Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 maggio 2026

Cassazione n. 13302/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

edifesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] A. LA CORTE, giusta procura in attial ricorso;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10107/2022Numero sezionale 1026/2026Numero di raccolta generale 13302/2026Data pubblicazione 08/05/2026PASCAZIO FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocatoGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procurain calce al ricorso;– ricorrente incidentale –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e FRANCESCOANTONUCCI, giusta procura in calce al controricorso;[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocatoGIOSAFATTE MEZZINA, giusta procura in calce al controricorso;[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce alcontroricorso;[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in calce al controricorso;– controricorrenti –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], COLAPINTOGIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], COLAPINTOMICHELE, [OSCURATO:PERSONA];– intimati –avverso la sentenza della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n.1237/2021 depositata il 29 giugno 2021;Ric. 2022 n. 10107 sez.

S2 - ud. 23-04-2026 -2-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10107/2022Numero sezionale 1026/2026Numero di raccolta generale 13302/2026Data pubblicazione 08/05/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23aprile 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta ProcuratriceGenerale, dott. [OSCURATO:PERSONA]’ERBA, che ha concluso per ilrigetto del ricorso principale ed incidentale;uditi l‘avvocato [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrentiprincipali, nonché gli avvocarti [OSCURATO:PERSONA], ALBERTOMUSCHITIELLO, [OSCURATO:PERSONA] E GIOSAFATTEMEZZINA per i controricorrenti;1.

Con citazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MililloVitantonio e [OSCURATO:PERSONA], nonché, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudiziodinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MariaTeresa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MililloVitantonio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PansiniBenedetto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentando, afondamento della domanda proposta, che in data 4/4/2007 eradeceduta [OSCURATO:PERSONA], la quale, con testamento olografo del6/7/1995, aveva disposto del proprio patrimonio attribuendotaluni beni ad alcuni nipoti (figli di quattro dei suoi cinque fratelli)ed altri beni a tutti i nipoti indistintamente.Gli attori esponevano che in virtù del successivo testamentoolografo del 15/11/2006 la de cuius aveva disposto, in favore ditutti i nipoti, dell’intero patrimonio di proprietà di essa testatrice,fatta eccezione per l’immobile di via de Giosa 6 - Bari – cheRic. 2022 n. 10107 sez.

S2 - ud. 23-04-2026 -3-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10107/2022Numero sezionale 1026/2026Numero di raccolta generale 13302/2026Data pubblicazione 08/05/2026veniva assegnato in legato a [OSCURATO:PERSONA] – e della sommadi euro 20.000,00 da destinarsi “ai poveri”.Dopo aver evidenziato l’insorgere di contrasti tra i coeredi, gliolografa del 2006, destinata a prevalere per la parte in cui eraincompatibile rispetto alla scheda del 1995, nonchél’accertamento della consistenza della massa ereditaria e loscioglimento della comunione, previa concessione della misuracautelare del sequestro giudiziario.Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché MililloTeresa Anna e [OSCURATO:PERSONA], contestando la pretesaavversa, asserendo che la stessa fosse fondata su di untestamento falso in quanto redatto da “mano guidata” o, in ognicaso, in condizione di manifesta incapacità della testatrice, echiedevano di procedere alla divisione secondo le disposizioni delprecedente testamento olografo del 6/7/1995, ribadito e correttocon la postilla olografa del 10/5/2003, pubblicati rispettivamenteil 27/11/2007 ed il 10/4/2007.Si costituivano pure [OSCURATO:PERSONA], MililloVitantonio e [OSCURATO:PERSONA] per aderire alla domanda discioglimento della comunione.Si costituiva, altresì, [OSCURATO:PERSONA] per chiederel’assegnazione in proprio favore dell’immobile lasciato dalla decuius con il contestato testamento del 15/11/2006.Con ordinanza del 22/5/2009, il Tribunale accoglieva la domandacautelare e autorizzava il sequestro dei beni mobili e immobili connomina del custode giudiziario.Ric. 2022 n. 10107 sez.

S2 - ud. 23-04-2026 -4-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10107/2022Numero sezionale 1026/2026Numero di raccolta generale 13302/2026Data pubblicazione 08/05/2026Il giudice adito, con sentenza non definitiva n. 4889/2015,rilevata la tardività delle domande di nullità o annullabilità deltestamento, escludeva non solo che il testamento fosse statoredatto per “mano guidata”, ma anche l’incapacità naturale dellatestatrice.

Stabilita la validità del testamento del 2006, il giudicedi primo grado dichiarava aperta la successione di MililloCorsignana, e regolata da tale atto di ultime volontà.Il Tribunale, nel ritenere che il testamento autentico e validocontenesse una disposizione in favore di tutti gli eredi ed in partiuguali di tutte le altre proprietà, il cui contenuto eraincompatibile, quindi, con quanto previsto nel precedentetestamento del 1995, e che la testatrice avesse inteso attribuire isuoi beni a ciascun nipote in vita al momento della disposizione,ed in pari quota, disponeva, nel prosieguo del giudizio, unaconsulenza tecnica d’ufficio per la formazione delle quote.Il giudizio di prime cure veniva poi definito con successivasentenza n. 1660 del 11/6/2020, che accoglieva la domanda didivisione del patrimonio immobiliare e mobiliare della de cuius,revocava il sequestro giudiziario, confermando per il resto lestatuizioni della sentenza non definitiva.2.

Avverso la sentenza non definitiva n. 4889/2015 [OSCURATO:PERSONA] TeresaAnna e [OSCURATO:PERSONA] aveva però nelle more frappostoappello, cui [OSCURATO:PERSONA] ha rinunziato, pur essendooriginariamente anche essa appellante.Resistevano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MililloGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],nonché, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e TracannaUliana, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MililloRic. 2022 n. 10107 sez.

S2 - ud. 23-04-2026 -5-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10107/2022Numero sezionale 1026/2026Numero di raccolta generale 13302/2026Data pubblicazione 08/05/2026Domenico. e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigettodell’impugnazione.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] dichiarando di non resisterealle altrui pretese e di rimettersi alla decisione della Corte.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché PansiniMaria e [OSCURATO:PERSONA] aderivano all’appello principale.Gli altri appellati restavano invece contumaci.La Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 1237 del 29/6/2021,accoglieva l’appello proposto e riformava la sentenza nondefinitiva emessa in primo grado, con il rigetto della domandaprincipale di divisione, previo accertamento della nullità deltestamento del 15/11/2006 di cui gli stessi attori avevano chiestol’esecuzione.

La Corte dichiarava, altresì, l’inefficacia delsequestro giudiziario disposto con ordinanza del Tribunale di Bari,condannando gli originari attori alla rifusione delle spese delprimo grado e alla restituzione delle somme conseguite in forzadella sentenza riformata, nonché gli appellati attori e Pascaziogrado e delle spese peritali.In particolare, dopo aver preliminarmente dichiarato estinto ilprocesso relativamente all’appello originariamente proposto da[OSCURATO:PERSONA], avendo quest’ultima rinunciato agli atti delgiudizio di impugnazione con atto notificato in data anteriore allacostituzione degli appellati, ritenuta la necessità di istruireulteriormente l’eccezione di nullità del testamento per apocrifiaconsistente nella scrittura per “mano guidata”, la Corteterritoriale nel corso dell’istruttoria aveva disposto la nomina diRic. 2022 n. 10107 sez.

S2 - ud. 23-04-2026 -6-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10107/2022Numero sezionale 1026/2026Numero di raccolta generale 13302/2026Data pubblicazione 08/05/2026un collegio peritale al quale demandare il relativo accertamentodi fatto.[OSCURATO:PERSONA], nel condividere i risultati della CTU espletata inappello, perveniva alla conclusione per cui la scheda olografa del2006 andava dichiarata nulla in quanto redatta “con manoguidata”, in ciò traendo ulteriori argomenti decisivi diconvincimento dal tenore testuale della deposizione di Pascazioriconosciuto di aver assistito alla redazione del testamento del15/11/2006 guidandole la mano, senza aver bisogno dicostringerla in quanto questa riponeva in lui piena fiducia e,perciò, non si opponeva al suo aiuto materiale.

Il giudice delgravame riteneva quindi fuorviante e non corretta la consulenzasvolta in primo grado che aveva invece escluso la guida dellamano nella redazione del testamento.In conseguenza della rilevata nullità del testamento ex art. 606c.c., il giudice di merito, in accoglimento del secondo motivo diappello, ha rigettato la domanda degli attori diretta ad ottenere ladevoluzione dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA] in forza deltestamento del 15/11/2006, in quanto previamente dichiaratovalido ed efficace.Inoltre, non poteva avere seguito la domanda di divisione deibeni ereditari avanzata dagli originari attori, e ciò in quanto, unavolta dichiarata la nullità del testamento sul quale avevanobasato la loro domanda, non poteva procedersi alla divisione sullascorta delle previsioni di un diverso testamento.3.

Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorsoprincipale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MililloRic. 2022 n. 10107 sez.

S2 - ud. 23-04-2026 -7-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10107/2022Numero sezionale 1026/2026Numero di raccolta generale 13302/2026Data pubblicazione 08/05/2026Diomede, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base dicinque motivi.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso successivo sulla base di seimotivi e resiste al ricorso principale con controricorso.Resistono disgiuntamente al ricorso principale e a quellosuccessivo con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] MariaAntonietta.Resistono ad entrambi i ricorsi unitamente e con controricorsoMilillo Vitantonio e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono unitamente siaal ricorso principale sia a quello successivo con controricorso.Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si sonocostituiti in prossimità dell’udienza nella qualità di eredidell’originaria parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA],Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.I ricorrenti principali ed il ricorrente incidentale hanno depositatomemorie in prossimità dell’udienza, come del pari icontroricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente rileva il Collegio che, sebbene sia il ricorsodelle originarie parti attrici che quello di [OSCURATO:PERSONA] sianostati notificati in data 14 aprile 2022, la qualificazione di ricorsoprincipale debba essere attribuita al primo, e ciò in ragione delfatto che questo risulta essere stato iscritto a ruolo in data 27aprile 2022, anteriormente all’iscrizione del ricorso del Pascazio,avvenuta in data 3 maggio 2022 (cfr. Cass. n. 25662/2014,Ric. 2022 n. 10107 sez.

S2 - ud. 23-04-2026 -8-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10107/2022Numero sezionale 1026/2026Numero di raccolta generale 13302/2026Data pubblicazione 08/05/2026secondo cui “Nel caso in cui i due ricorsi risultino essere statinotificati nella stessa data, l'individuazione del ricorso principale edi quello incidentale va effettuata con riferimento alle date dideposito dei ricorsi, sicché è principale il ricorso depositato perprimo, mentre è incidentale quello depositato per secondo”;conf., ex multis, Cass. n. 3004/2004).Sempre in via preliminare deve essere disattesa l’eccezione diinammissibilità del ricorso incidentale per essere stato notificatoal difensore in appello di [OSCURATO:PERSONA], sebbene la stessaavesse dichiarato di rinunciare all’appello inizialmente avanzato.La rinuncia all’impugnazione non può però reputarsi equivalere aduna implicita revoca del mandato al difensore, ma ove anche le sivolesse annettere tale valenza, per la regola dell’ultrattività delmandato, le notificazioni possono essere sicuramente indirizzateanche al difensore revocato, fin quando non intervenga la suasostituzione, così che deve ritenersi validamente effettuata lanotifica del ricorso principale ed incidentale presso l’indirizzo diposta elettronica certificata del difensore della parte in appello.2.

L’ordine logico delle questioni impone la preventiva disaminadel primo motivo del ricorso principale e del secondo motivo delricorso incidentale.Il primo motivo di ricorso principale denuncia la violazione degliartt. 2909 c.c., 324 e 327 c.p.c. e conseguente nullità dellasentenza in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per essere lastessa in conflitto con il passaggio in giudicato della sentenzadefinitiva emessa dal Tribunale nella prosecuzione del giudizio didivisione dopo la sentenza non definitiva oggetto di appelloimmediato.Ric. 2022 n. 10107 sez.

S2 - ud. 23-04-2026 -9-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10107/2022Numero sezionale 1026/2026Numero di raccolta generale 13302/2026Data pubblicazione 08/05/2026Preliminarmente, i ricorrenti rilevano che dopo la sentenza nondefinitiva n. 4829/2015, il giudizio di primo grado era proseguitocon l’espletamento della consulenza tecnica di ufficio e si eraconcluso con sentenza definitiva del Tribunale di Bari n.1660/2020, con la quale erano state confermate integralmente lestatuizioni della sentenza non definitiva e quindi anche quellerecanti l’accertamento della validità del predetto testamentoolografo sotto il profilo della sussistenza della piena autografia ecapacità della testatrice.

In conseguenza di ciò, secondo iricorrenti, qualora [OSCURATO:PERSONA], o gli altri eredi cheavevano aderito all’impugnazione immediata dalla stessaproposta, avessero voluto ulteriormente coltivare l’appelloimmediato proposto avverso la sentenza non definitiva,avrebbero dovuto impugnare anche la sentenza definitivacontenente la conferma della validità del testamento olografo del2006 e comunque la divisione del patrimonio ereditario della decuius sulla base delle disposizioni contenute nel predettotestamento, sentenza ad oggi passata in giudicato in quanto nonoggetto di impugnazione.In particolare, secondo i ricorrenti principali, il giudicato internoformatosi nell’ambito del medesimo procedimento, inconseguenza dell’omessa impugnazione della sentenza definitivadel Tribunale di Bari, esplicherebbe rilievo dirimente sull’interoprocesso e, per l’effetto, sulle statuizioni trasfuse nella sentenzadella Corte territoriale oggetto di impugnazione, in quantoincompatibili con le statuizioni oggetto di giudicato.Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia, ai sensidell’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. la violazione degli artt. 2909 c.c. eRic. 2022 n. 10107 sez.

S2 - ud. 23-04-2026 -10-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10107/2022Numero sezionale 1026/2026Numero di raccolta generale 13302/2026Data pubblicazione 08/05/2026324 c.p.c. in relazione agli artt. 279, co. 2, n. 4, e 327, co. 1,c.p.c. in quanto la sentenza sarebbe in contrasto con il giudicatoformatosi sulla sentenza definitiva n. 1660/2020 del Tribunale diBari resa al termine della fase di primo grado del giudizio,risultando nella sostanza sovrapponibile, quanto allo sviluppo, alprimo motivo del ricorso principale.3.

I motivi, da esaminare congiuntamente per la loroconnessione, sono infondati.La tesi che sostiene le censure parte dal presupposto che,sebbene la sentenza definitiva del Tribunale costituisca ilnecessario sviluppo, quanto alle modalità di divisione dei benirelitti, dell’affermazione di piena validità della seconda schedatestamentaria, al cui contenuto occorreva conformare l’attivitàdivisionale, l’omessa impugnazione di tale ultima sentenzaimplicherebbe la formazione di un giudicato che contrasterebbecon gli esiti della riforma in appello della sentenza non definitiva,tale quindi da determinare anche l’invalidità della sentenzaoggetto di ricorso, in quanto travolta dal giudicato de quo.La deduzione dei ricorrenti è però evidentemente in contrasto coni principi reiteratamente affermati da questa Corte nonché con leprevisioni in materia di effetto espansivo esterno, quali desumibilidall’art. 336 co. 2 c.p.c., che dispone che la riforma o lacassazione della sentenza estende i suoi effetti ai provvedimentied agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata.Con specifico riferimento ai rapporti tra sentenza non definitiva(ed i suoi successivi esiti nelle fasi di impugnazione) e sentenzadefinitiva, le Sezioni Unite hanno pertanto affermato il principioper cui la riforma o la cassazione della sentenza non definitivaRic. 2022 n. 10107 sez.

S2 - ud. 23-04-2026 -11-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10107/2022Numero sezionale 1026/2026Numero di raccolta generale 13302/2026Data pubblicazione 08/05/2026pone nel nulla le pronunce rese con la sentenza definitiva, inquanto dipendenti dalla sentenza riformata o cassata (art. 336secondo comma cod. proc. civ.).

Pertanto, in pendenza di ricorsocontro la sentenza non definitiva, la mancata impugnazione dellasentenza definitiva, determinando un giudicato solo apparente,non può incidere sulla procedibilità del ricorso medesimo, néimplicare cessazione della materia del contendere (Cass. Sez.

U.,01/03/1990, n. 1589).In termini analoghi si veda da ultimo anche Cass. n. 27049/2025,nella cui motivazione si riviene una ricostruzione degli effettiscaturenti dalla riforma della sentenza non definitiva in ordinealla sorte della sentenza definitiva.Infatti, è stato precisato che la cassazione della sentenza nondefinitiva, intervenuta nelle more del giudizio di legittimitàinstaurato avverso la sentenza definitiva, comporta, ove la primadi tali pronunce risulti logicamente pregiudiziale rispetto allaseconda, l'automatica caducazione di quest'ultima, ai sensidell'art. 336, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che il ricorsoper cassazione contro la medesima, svuotatosi di contenuto e diinteresse per il venire meno del provvedimento che ne eraoggetto, deve essere dichiarato inammissibile (Cass. n.17213/2015; Cass. n. 34/2011).Analoga regola è stata dettata anche nel caso, per molti versiassimilabile a quello in esame, in cui (Cass. n. 1293/1986) siaintervenuta la cassazione della sentenza non definitiva, nellemore del giudizio di legittimità instaurato avverso la sentenzadefinitiva, essendosi perciò dichiarato inammissibile il ricorso percassazione contro la sentenza definitiva, che aveva approvato ilRic. 2022 n. 10107 sez.

S2 - ud. 23-04-2026 -12-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10107/2022Numero sezionale 1026/2026Numero di raccolta generale 13302/2026Data pubblicazione 08/05/2026progetto di divisione predisposto a norma dell'art. 789 cod. proc.civ., in conseguenza della cassazione della sentenza nondefinitiva con cui era stata ritenuta la divisibilità dei beni comuni.Allo stesso modo deve quindi ritenersi che, ove sia riformata lasentenza non definitiva che abbia individuato il testamento sullascorta del quale provvedere alla divisione dei beni relitti,individuando le quote vantate dai condividenti, e quali benidebbano invece essere oggetto di legato, la successiva sentenzadefinitiva che abbia dato attuazione ai criteri dettati con lapronuncia non definitiva, è automaticamente travolta, e chepertanto non può in alcun modo invocarsene l’autorità digiudicato, sebbene avverso la stessa le parti pregiudicate nonabbiano coltivato alcuna impugnazione, confidando invecesull’effetto espansivo esterno derivante dalla riforma dellasentenza non definitiva.4.

Sempre attenendosi all’ordine logico delle questioni, si pone lanecessità della previa disamina del primo motivo del ricorsoincidentale.[OSCURATO:PERSONA] con lo stesso lamenta, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n.4, c.p.c. la violazione dell’art. 307, co. 3, c.p.c. in relazione agliartt. 102, co. 2, e 330, co. 2, c.p.c. in quanto l’atto di appello nonsarebbe stato notificato agli eredi di [OSCURATO:PERSONA], convenutacontumace e deceduta il 22/2/2012 nel corso del procedimento diprimo grado.

In particolare, secondo il ricorrente, risultando lanotifica nulla, se non addirittura inesistente, con il conseguenteinutile decorso del termine assegnato per l’integrazione delcontraddittorio, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiararel’estinzione del procedimento di appello.Ric. 2022 n. 10107 sez.

S2 - ud. 23-04-2026 -13-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10107/2022Numero sezionale 1026/2026Numero di raccolta generale 13302/2026Data pubblicazione 08/05/2026In particolare, emerge che tra gli originari convenuti vi era ancheCuzzo Concetta, figlia di [OSCURATO:PERSONA], sorella premorta della decuius, e quindi litisconsorte necessaria, atteso che il giudizio haad oggetto sia la validità della scheda testamentaria (rispetto allaquale tutti i potenziali chiamati alla successione ab intestatorivestono la qualità di litisconsorti), sia la domanda discioglimento della comunione (per la quale tutti i nipoti, figli deigermani della de cuius, sono parti necessarie, essendo indiscussione, in ragione della validità o meno della scheda del2006, solo l’entità delle quote vantate singulatim dai nipoti).Assume il mezzo di censura che la predetta parte, rimastacontumace dinanzi al Tribunale, era deceduta in data 22 febbraio2012 nel corso del giudizio di primo grado, e prima ancora dellapubblicazione della sentenza non definitiva poi appellata(10/11/2015).Tuttavia, l’atto di appello era stato notificato, avuto riguardoall’intervenuto decesso, collettivamente ed impersonalmente aglieredi della stessa.

Si aggiunge che all’udienza di primacomparizione del 24 maggio 2016 la Corte d’Appello avevadisposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredidella Cuzzo, che però era rimasto inadempiuto, in quanto allasuccessiva udienza del 24 gennaio 2017 il difensoredell’appellante aveva dichiarato che l’atto di appello era statonotificato agli eredi impersonalmente, ritenendo tale notificaidonea all’integrazione del contraddittorio.5.

Rileva la Corte che la ricostruzione dei fatti di causa non è deltutto fedele nella rappresentazione che ne offre il ricorso, inquanto, se effettivamente l’appello è stato notificato, all’esito delRic. 2022 n. 10107 sez.

S2 - ud. 23-04-2026 -14-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10107/2022Numero sezionale 1026/2026Numero di raccolta generale 13302/2026Data pubblicazione 08/05/2026decesso della parte contumace, agli eredi collettivamente edimpersonalmente, non è però vero che alla prima udienza laCorte d’Appello abbia ordinato l’integrazione del contraddittorio,in quanto si è limitata a rinviare la causa per la rinotificadell’appello nel rispetto dei termini a comparire.Alla successiva udienza, se è vero che effettivamente non si èprovveduto alla rinnovazione, va però detto che il difensoredell’appellante si è limitato a dedurre che gli eredi della Cuzzoerano già costituti in giudizio.Sulla scorta di tali elementi può sicuramente escludersi che vi siastata l’adozione di un ordine di integrazione del contraddittorio exart. 331 c.p.c. (le cui conseguenze sarebbero state a ben vederequelle dell’inammissibilità dell’impugnazione), ma è dato dubitareanche che il primo provvedimento della Corte distrettuale possaessere qualificato alla stregua di un ordine di rinnovazione dellanotifica nulla.

Resta fermo però che, ove anche si opinasse in talsenso, effettivamente le conseguenze dell’inadempimento a taleordine sarebbero quelle dell’estinzione del giudizio, esito cuiaspira parte ricorrente, che però non poteva essere pronunciata,in difetto di una tempestiva eccezione della parte interessata,data anteriore al 4 luglio 2009, trovando quindi applicazione ilprevigente disposto dell’art. 307 c.p.c. ultimo comma, che, fermarestando l’affermazione per cui l’estinzione opera di diritto,imponeva però per la sua declaratoria che fosse eccepita prima diogni difesa.

Tale omissione precludeva quindi alla Corte d’Appellodi poter pronunciare l’estinzione.Ric. 2022 n. 10107 sez.

S2 - ud. 23-04-2026 -15-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10107/2022Numero sezionale 1026/2026Numero di raccolta generale 13302/2026Data pubblicazione 08/05/20265.1 Tuttavia, sebbene il motivo non permetta di addivenire alladeclaratoria di estinzione, sollecita comunque la Corte adinterrogarsi sulle conseguenze sul processo del vizio della notificadell’atto di appello nei confronti della parte contumace, decedutanel corso del giudizio di primo grado, senza che il decesso siastato fatto valere come causa di interruzione, conformemente aquanto previsto dall’art. 300, co. 4, c.p.c.Come detto, l’appellante ha ritenuto di poter validamentenotificare l’atto di appello con un atto indirizzato collettivamenteed impersonalmente agli eredi, sul presupposto che tale modalitàfosse valida.Trattasi però di un’opzione che risulta in radice preclusa perl’ipotesi di parte rimasta contumace.Infatti, questa Corte ha reiteratamente affermato che, qualora laparte non abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio per ilgiudizio, essendo rimasta contumace o essendosi costituitapersonalmente senza dichiarare la residenza o eleggere domicilio,la notificazione dell'impugnazione va effettuata personalmente, aisensi dell'art. 330, ultimo comma, cod. proc. civ., e quindi, incaso di decesso, la notifica agli eredi non può essere effettuatacollettivamente ed impersonalmente, ma va eseguita"nominatim", ai sensi degli artt. 137 e ss. cod. proc. civ.,indipendentemente dall'avvenuta notifica della sentenza e dallacircostanza che la morte della parte si sia verificata prima o dopotale notifica (Cass. Sez. 3, 15/05/2009, n. 11315; Cass. n.3824/2015; Cass. n. 19092/2021).La difesa di alcuni controricorrenti reputa che tale conclusionenon possa essere condivisa e richiama quanto affermato da Cass.Ric. 2022 n. 10107 sez.

S2 - ud. 23-04-2026 -16-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10107/2022Numero sezionale 1026/2026Numero di raccolta generale 13302/2026Data pubblicazione 08/05/2026S.U. n. 14699/2010, assumendo che, ove la sentenza daimpugnare non sia stata notificata (come nel caso in esame), benpotrebbe farsi utilizzo della notifica impersonale agli eredi dellaparte deceduta, purché entro un anno dalla pubblicazione dellasentenza.Tuttavia, la lettura proprio del precedente richiamato delleSezioni Unite, alla pag. 16, conferma come tale conclusione nonpossa valere per la diversa ipotesi di parte contumace in primogrado, ritenendo che debba farsi salva per questa ipotesil’inammissibilità di tale forma di notifica, come appunto statuitoda Cass. n. 11315/2009).5.2 Ritiene pertanto la Corte che, pur non essendo possibileaddivenire alla declaratoria di estinzione, tuttavia, in presenza diun’ipotesi di litisconsorzio necessario, il giudizio di appello è statocelebrato a seguito di una invalida notifica dell’impugnazione,essendo perciò stata impedita la regolare instaurazione delcontraddittorio nei confronti di una parte necessaria.Non ignora il Collegio il tradizionale orientamento della Corte percui la violazione delle norme sulla notificazione della citazione,con conseguente nullità della stessa, e l’inosservanza delledisposizioni sulla regolare costituzione del contraddittorio neiconfronti di un convenuto, con conseguente erronea dichiarazionedella sua contumacia, costituiscono eccezioni "de iure tertii", chenon possono essere sollevate da altro convenuto, in quantodeducibili soltanto dalla parte direttamente interessata. (Cass.Sez. 3, 29/10/2019, n. 27607; Cass. n. 28464/2013), ma taleregola soffre un’eccezione nelle ipotesi di litisconsorzionecessario.Ric. 2022 n. 10107 sez.

S2 - ud. 23-04-2026 -17-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10107/2022Numero sezionale 1026/2026Numero di raccolta generale 13302/2026Data pubblicazione 08/05/2026Infatti, è altrettanto consolidato l’orientamento (Cass. n.17519/2003) per cui l’accertata nullità della notifica dellacitazione nei confronti di uno solo dei litisconsorti, che non si siacostituito, implica un vizio dell'integrità del contraddittorio (inprimo grado o in appello) che può essere rilevato anche d'ufficioin ogni stato e grado del giudizio e, ove rilevato, giustifica larimessione del giudizio al primo giudice, ex art. 354, secondocomma, cod. proc. civ., ove verificatosi in primo grado, ovvero inappello, quando il vizio attenga all’instaurazione del giudizio digravame (conf.

Cass. n. 3391/1985; Cass. n. 4857/1995).Poiché l’appello non poteva essere notificato, per la defuntaCuzzo Concetta, collettivamente e impersonalmente agli eredi,ma andava diretto ai singoli eredi, la violazione delcontraddittorio, per quanto esposto, si traduce in una nullità dellasentenza impugnata, rilevabile d’ufficio, che ne implica lacassazione con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello diBari.Né può invocarsi, come fanno i difensori dei controricorrenti, ilfatto che gli eredi della parte defunta fossero già presenti inappello, per essere gli stessi i germani della parte, già evocati ingiudizio in proprio.Infatti, oltre a doversi evidenziare che l’atto di appello era statoloro notificato solo in proprio e non anche nella qualità di eredidella congiunta defunta, non risulta adeguatamente dimostratoné che gli altri discendenti di [OSCURATO:PERSONA] fossero gli unici eredidella sorella e soprattutto che gli stessi avessero effettivamenteaccettato l’eredità, in quanto, ove anche si opini per l’esistenza diuna successione solo legittima, il grado di parentela al piùRic. 2022 n. 10107 sez.

S2 - ud. 23-04-2026 -18-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10107/2022Numero sezionale 1026/2026Numero di raccolta generale 13302/2026Data pubblicazione 08/05/2026ragione della loro contumacia protrattasi in appello, sia datoinferire che vi sia stata un’accettazione anche dell’eredità dellasorella premorta.A ciò va aggiunto che l’esistenza di una successione legittima èsolo affermata dai controricorrenti, i quali invocano a riprovadell’esistenza del fatto che gli altri convenuti Cuzzo fossero i primichiamati alla successione, certificazione anagrafica che però nonspecificano se e quando sia stata prodotta in sede di merito (intal senso rileva anche quanto affermato nel controricorso di MililloTeresa Anna e [OSCURATO:PERSONA] che alla pag. 9 deducono che,all’udienza del 24 gennaio 2017 tenutasi dinanzi alla Corted’Appello, l’appellante aveva prodotto il certificato di famiglia diCuzzo Concetta, senza che però la lettura del verbale della dettaudienza confermi quanto dichiarato).6.

Gli ulteriori motivi del ricorso principale e di quello incidentale,evidentemente assorbiti.La sentenza impugnata, pertanto, è cassata e il giudizio è rinviatoalla medesima Corte d’appello di Bari, in diversa composizionepersonale, la quale provvederà ad un nuovo svolgimento delgiudizio di gravame previa regolare instaurazione delcontraddittorio, nei termini chiariti in motivazione.7.

Al giudice di rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spesedel presente giudizio.La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale ed il primoed il secondo motivo del ricorso incidentale e, decidendo sulRic. 2022 n. 10107 sez.

S2 - ud. 23-04-2026 -19-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10107/2022Numero sezionale 1026/2026Numero di raccolta generale 13302/2026Data pubblicazione 08/05/2026ricorso, dichiara la nullità della sentenza impugnata, dichiarandoassorbiti gli altri motivi del ricorso principale ed incidentale; cassaper l’effetto la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA], che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 23aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA]EstensoreRic. 2022 n. 10107 sez.

S2 - ud. 23-04-2026 -20-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
edifesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] A. LA CORTE, giusta procura in attial ricorso;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10107/2022Numero sezionale 1026/2026Numero di raccolta generale 13302/2026Data pubblicazione 08/05/2026PASCAZIO FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocatoGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procurain calce al ricorso;– ricorrente incidentale –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e FRANCESCOANTONUCCI, giusta procura in calce al controricorso;[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocatoGIOSAFATTE MEZZINA, giusta procura in calce al controricorso;[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce alcontroricorso;[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in calce al controricorso;– controricorrenti –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], COLAPINTOGIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], COLAPINTOMICHELE, [OSCURATO:PERSONA];– intimati –avverso la sentenza della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n.1237/2021 depositata il 29 giugno 2021;Ric. 2022 n. 10107 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -2-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10107/2022Numero sezionale 1026/2026Numero di raccolta generale 13302/2026Data pubblicazione 08/05/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23aprile 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta ProcuratriceGenerale, dott. [OSCURATO:PERSONA]’ERBA, che ha concluso per ilrigetto del ricorso principale ed incidentale;uditi l‘avvocato [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrentiprincipali, nonché gli avvocarti [OSCURATO:PERSONA], ALBERTOMUSCHITIELLO, [OSCURATO:PERSONA] E GIOSAFATTEMEZZINA per i controricorrenti;1. Con citazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MililloVitantonio e [OSCURATO:PERSONA], nonché, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudiziodinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MariaTeresa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MililloVitantonio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PansiniBenedetto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentando, afondamento della domanda proposta, che in data 4/4/2007 eradeceduta [OSCURATO:PERSONA], la quale, con testamento olografo del6/7/1995, aveva disposto del proprio patrimonio attribuendotaluni beni ad alcuni nipoti (figli di quattro dei suoi cinque fratelli)ed altri beni a tutti i nipoti indistintamente.Gli attori esponevano che in virtù del successivo testamentoolografo del 15/11/2006 la de cuius aveva disposto, in favore ditutti i nipoti, dell’intero patrimonio di proprietà di essa testatrice,fatta eccezione per l’immobile di via de Giosa 6 - Bari – cheRic. 2022 n. 10107 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -3-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10107/2022Numero sezionale 1026/2026Numero di raccolta generale 13302/2026Data pubblicazione 08/05/2026veniva assegnato in legato a [OSCURATO:PERSONA] – e della sommadi euro 20.000,00 da destinarsi “ai poveri”.Dopo aver evidenziato l’insorgere di contrasti tra i coeredi, gliolografa del 2006, destinata a prevalere per la parte in cui eraincompatibile rispetto alla scheda del 1995, nonchél’accertamento della consistenza della massa ereditaria e loscioglimento della comunione, previa concessione della misuracautelare del sequestro giudiziario.Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché MililloTeresa Anna e [OSCURATO:PERSONA], contestando la pretesaavversa, asserendo che la stessa fosse fondata su di untestamento falso in quanto redatto da “mano guidata” o, in ognicaso, in condizione di manifesta incapacità della testatrice, echiedevano di procedere alla divisione secondo le disposizioni delprecedente testamento olografo del 6/7/1995, ribadito e correttocon la postilla olografa del 10/5/2003, pubblicati rispettivamenteil 27/11/2007 ed il 10/4/2007.Si costituivano pure [OSCURATO:PERSONA], MililloVitantonio e [OSCURATO:PERSONA] per aderire alla domanda discioglimento della comunione.Si costituiva, altresì, [OSCURATO:PERSONA] per chiederel’assegnazione in proprio favore dell’immobile lasciato dalla decuius con il contestato testamento del 15/11/2006.Con ordinanza del 22/5/2009, il Tribunale accoglieva la domandacautelare e autorizzava il sequestro dei beni mobili e immobili connomina del custode giudiziario.Ric. 2022 n. 10107 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -4-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10107/2022Numero sezionale 1026/2026Numero di raccolta generale 13302/2026Data pubblicazione 08/05/2026Il giudice adito, con sentenza non definitiva n. 4889/2015,rilevata la tardività delle domande di nullità o annullabilità deltestamento, escludeva non solo che il testamento fosse statoredatto per “mano guidata”, ma anche l’incapacità naturale dellatestatrice. Stabilita la validità del testamento del 2006, il giudicedi primo grado dichiarava aperta la successione di MililloCorsignana, e regolata da tale atto di ultime volontà.Il Tribunale, nel ritenere che il testamento autentico e validocontenesse una disposizione in favore di tutti gli eredi ed in partiuguali di tutte le altre proprietà, il cui contenuto eraincompatibile, quindi, con quanto previsto nel precedentetestamento del 1995, e che la testatrice avesse inteso attribuire isuoi beni a ciascun nipote in vita al momento della disposizione,ed in pari quota, disponeva, nel prosieguo del giudizio, unaconsulenza tecnica d’ufficio per la formazione delle quote.Il giudizio di prime cure veniva poi definito con successivasentenza n. 1660 del 11/6/2020, che accoglieva la domanda didivisione del patrimonio immobiliare e mobiliare della de cuius,revocava il sequestro giudiziario, confermando per il resto lestatuizioni della sentenza non definitiva.2. Avverso la sentenza non definitiva n. 4889/2015 [OSCURATO:PERSONA] TeresaAnna e [OSCURATO:PERSONA] aveva però nelle more frappostoappello, cui [OSCURATO:PERSONA] ha rinunziato, pur essendooriginariamente anche essa appellante.Resistevano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MililloGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],nonché, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e TracannaUliana, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MililloRic. 2022 n. 10107 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -5-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10107/2022Numero sezionale 1026/2026Numero di raccolta generale 13302/2026Data pubblicazione 08/05/2026Domenico. e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigettodell’impugnazione.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] dichiarando di non resisterealle altrui pretese e di rimettersi alla decisione della Corte.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché PansiniMaria e [OSCURATO:PERSONA] aderivano all’appello principale.Gli altri appellati restavano invece contumaci.La Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 1237 del 29/6/2021,accoglieva l’appello proposto e riformava la sentenza nondefinitiva emessa in primo grado, con il rigetto della domandaprincipale di divisione, previo accertamento della nullità deltestamento del 15/11/2006 di cui gli stessi attori avevano chiestol’esecuzione. La Corte dichiarava, altresì, l’inefficacia delsequestro giudiziario disposto con ordinanza del Tribunale di Bari,condannando gli originari attori alla rifusione delle spese delprimo grado e alla restituzione delle somme conseguite in forzadella sentenza riformata, nonché gli appellati attori e Pascaziogrado e delle spese peritali.In particolare, dopo aver preliminarmente dichiarato estinto ilprocesso relativamente all’appello originariamente proposto da[OSCURATO:PERSONA], avendo quest’ultima rinunciato agli atti delgiudizio di impugnazione con atto notificato in data anteriore allacostituzione degli appellati, ritenuta la necessità di istruireulteriormente l’eccezione di nullità del testamento per apocrifiaconsistente nella scrittura per “mano guidata”, la Corteterritoriale nel corso dell’istruttoria aveva disposto la nomina diRic. 2022 n. 10107 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -6-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10107/2022Numero sezionale 1026/2026Numero di raccolta generale 13302/2026Data pubblicazione 08/05/2026un collegio peritale al quale demandare il relativo accertamentodi fatto.[OSCURATO:PERSONA], nel condividere i risultati della CTU espletata inappello, perveniva alla conclusione per cui la scheda olografa del2006 andava dichiarata nulla in quanto redatta “con manoguidata”, in ciò traendo ulteriori argomenti decisivi diconvincimento dal tenore testuale della deposizione di Pascazioriconosciuto di aver assistito alla redazione del testamento del15/11/2006 guidandole la mano, senza aver bisogno dicostringerla in quanto questa riponeva in lui piena fiducia e,perciò, non si opponeva al suo aiuto materiale. Il giudice delgravame riteneva quindi fuorviante e non corretta la consulenzasvolta in primo grado che aveva invece escluso la guida dellamano nella redazione del testamento.In conseguenza della rilevata nullità del testamento ex art. 606c.c., il giudice di merito, in accoglimento del secondo motivo diappello, ha rigettato la domanda degli attori diretta ad ottenere ladevoluzione dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA] in forza deltestamento del 15/11/2006, in quanto previamente dichiaratovalido ed efficace.Inoltre, non poteva avere seguito la domanda di divisione deibeni ereditari avanzata dagli originari attori, e ciò in quanto, unavolta dichiarata la nullità del testamento sul quale avevanobasato la loro domanda, non poteva procedersi alla divisione sullascorta delle previsioni di un diverso testamento.3. Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorsoprincipale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MililloRic. 2022 n. 10107 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -7-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10107/2022Numero sezionale 1026/2026Numero di raccolta generale 13302/2026Data pubblicazione 08/05/2026Diomede, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base dicinque motivi.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso successivo sulla base di seimotivi e resiste al ricorso principale con controricorso.Resistono disgiuntamente al ricorso principale e a quellosuccessivo con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] MariaAntonietta.Resistono ad entrambi i ricorsi unitamente e con controricorsoMilillo Vitantonio e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono unitamente siaal ricorso principale sia a quello successivo con controricorso.Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si sonocostituiti in prossimità dell’udienza nella qualità di eredidell’originaria parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA],Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.I ricorrenti principali ed il ricorrente incidentale hanno depositatomemorie in prossimità dell’udienza, come del pari icontroricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente rileva il Collegio che, sebbene sia il ricorsodelle originarie parti attrici che quello di [OSCURATO:PERSONA] sianostati notificati in data 14 aprile 2022, la qualificazione di ricorsoprincipale debba essere attribuita al primo, e ciò in ragione delfatto che questo risulta essere stato iscritto a ruolo in data 27aprile 2022, anteriormente all’iscrizione del ricorso del Pascazio,avvenuta in data 3 maggio 2022 (cfr. Cass. n. 25662/2014,Ric. 2022 n. 10107 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -8-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10107/2022Numero sezionale 1026/2026Numero di raccolta generale 13302/2026Data pubblicazione 08/05/2026secondo cui “Nel caso in cui i due ricorsi risultino essere statinotificati nella stessa data, l'individuazione del ricorso principale edi quello incidentale va effettuata con riferimento alle date dideposito dei ricorsi, sicché è principale il ricorso depositato perprimo, mentre è incidentale quello depositato per secondo”;conf., ex multis, Cass. n. 3004/2004).Sempre in via preliminare deve essere disattesa l’eccezione diinammissibilità del ricorso incidentale per essere stato notificatoal difensore in appello di [OSCURATO:PERSONA], sebbene la stessaavesse dichiarato di rinunciare all’appello inizialmente avanzato.La rinuncia all’impugnazione non può però reputarsi equivalere aduna implicita revoca del mandato al difensore, ma ove anche le sivolesse annettere tale valenza, per la regola dell’ultrattività delmandato, le notificazioni possono essere sicuramente indirizzateanche al difensore revocato, fin quando non intervenga la suasostituzione, così che deve ritenersi validamente effettuata lanotifica del ricorso principale ed incidentale presso l’indirizzo diposta elettronica certificata del difensore della parte in appello.2. L’ordine logico delle questioni impone la preventiva disaminadel primo motivo del ricorso principale e del secondo motivo delricorso incidentale.Il primo motivo di ricorso principale denuncia la violazione degliartt. 2909 c.c., 324 e 327 c.p.c. e conseguente nullità dellasentenza in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per essere lastessa in conflitto con il passaggio in giudicato della sentenzadefinitiva emessa dal Tribunale nella prosecuzione del giudizio didivisione dopo la sentenza non definitiva oggetto di appelloimmediato.Ric. 2022 n. 10107 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -9-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10107/2022Numero sezionale 1026/2026Numero di raccolta generale 13302/2026Data pubblicazione 08/05/2026Preliminarmente, i ricorrenti rilevano che dopo la sentenza nondefinitiva n. 4829/2015, il giudizio di primo grado era proseguitocon l’espletamento della consulenza tecnica di ufficio e si eraconcluso con sentenza definitiva del Tribunale di Bari n.1660/2020, con la quale erano state confermate integralmente lestatuizioni della sentenza non definitiva e quindi anche quellerecanti l’accertamento della validità del predetto testamentoolografo sotto il profilo della sussistenza della piena autografia ecapacità della testatrice. In conseguenza di ciò, secondo iricorrenti, qualora [OSCURATO:PERSONA], o gli altri eredi cheavevano aderito all’impugnazione immediata dalla stessaproposta, avessero voluto ulteriormente coltivare l’appelloimmediato proposto avverso la sentenza non definitiva,avrebbero dovuto impugnare anche la sentenza definitivacontenente la conferma della validità del testamento olografo del2006 e comunque la divisione del patrimonio ereditario della decuius sulla base delle disposizioni contenute nel predettotestamento, sentenza ad oggi passata in giudicato in quanto nonoggetto di impugnazione.In particolare, secondo i ricorrenti principali, il giudicato internoformatosi nell’ambito del medesimo procedimento, inconseguenza dell’omessa impugnazione della sentenza definitivadel Tribunale di Bari, esplicherebbe rilievo dirimente sull’interoprocesso e, per l’effetto, sulle statuizioni trasfuse nella sentenzadella Corte territoriale oggetto di impugnazione, in quantoincompatibili con le statuizioni oggetto di giudicato.Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia, ai sensidell’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. la violazione degli artt. 2909 c.c. eRic. 2022 n. 10107 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -10-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10107/2022Numero sezionale 1026/2026Numero di raccolta generale 13302/2026Data pubblicazione 08/05/2026324 c.p.c. in relazione agli artt. 279, co. 2, n. 4, e 327, co. 1,c.p.c. in quanto la sentenza sarebbe in contrasto con il giudicatoformatosi sulla sentenza definitiva n. 1660/2020 del Tribunale diBari resa al termine della fase di primo grado del giudizio,risultando nella sostanza sovrapponibile, quanto allo sviluppo, alprimo motivo del ricorso principale.3. I motivi, da esaminare congiuntamente per la loroconnessione, sono infondati.La tesi che sostiene le censure parte dal presupposto che,sebbene la sentenza definitiva del Tribunale costituisca ilnecessario sviluppo, quanto alle modalità di divisione dei benirelitti, dell’affermazione di piena validità della seconda schedatestamentaria, al cui contenuto occorreva conformare l’attivitàdivisionale, l’omessa impugnazione di tale ultima sentenzaimplicherebbe la formazione di un giudicato che contrasterebbecon gli esiti della riforma in appello della sentenza non definitiva,tale quindi da determinare anche l’invalidità della sentenzaoggetto di ricorso, in quanto travolta dal giudicato de quo.La deduzione dei ricorrenti è però evidentemente in contrasto coni principi reiteratamente affermati da questa Corte nonché con leprevisioni in materia di effetto espansivo esterno, quali desumibilidall’art. 336 co. 2 c.p.c., che dispone che la riforma o lacassazione della sentenza estende i suoi effetti ai provvedimentied agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata.Con specifico riferimento ai rapporti tra sentenza non definitiva(ed i suoi successivi esiti nelle fasi di impugnazione) e sentenzadefinitiva, le Sezioni Unite hanno pertanto affermato il principioper cui la riforma o la cassazione della sentenza non definitivaRic. 2022 n. 10107 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -11-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10107/2022Numero sezionale 1026/2026Numero di raccolta generale 13302/2026Data pubblicazione 08/05/2026pone nel nulla le pronunce rese con la sentenza definitiva, inquanto dipendenti dalla sentenza riformata o cassata (art. 336secondo comma cod. proc. civ.). Pertanto, in pendenza di ricorsocontro la sentenza non definitiva, la mancata impugnazione dellasentenza definitiva, determinando un giudicato solo apparente,non può incidere sulla procedibilità del ricorso medesimo, néimplicare cessazione della materia del contendere (Cass. Sez. U.,01/03/1990, n. 1589).In termini analoghi si veda da ultimo anche Cass. n. 27049/2025,nella cui motivazione si riviene una ricostruzione degli effettiscaturenti dalla riforma della sentenza non definitiva in ordinealla sorte della sentenza definitiva.Infatti, è stato precisato che la cassazione della sentenza nondefinitiva, intervenuta nelle more del giudizio di legittimitàinstaurato avverso la sentenza definitiva, comporta, ove la primadi tali pronunce risulti logicamente pregiudiziale rispetto allaseconda, l'automatica caducazione di quest'ultima, ai sensidell'art. 336, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che il ricorsoper cassazione contro la medesima, svuotatosi di contenuto e diinteresse per il venire meno del provvedimento che ne eraoggetto, deve essere dichiarato inammissibile (Cass. n.17213/2015; Cass. n. 34/2011).Analoga regola è stata dettata anche nel caso, per molti versiassimilabile a quello in esame, in cui (Cass. n. 1293/1986) siaintervenuta la cassazione della sentenza non definitiva, nellemore del giudizio di legittimità instaurato avverso la sentenzadefinitiva, essendosi perciò dichiarato inammissibile il ricorso percassazione contro la sentenza definitiva, che aveva approvato ilRic. 2022 n. 10107 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -12-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10107/2022Numero sezionale 1026/2026Numero di raccolta generale 13302/2026Data pubblicazione 08/05/2026progetto di divisione predisposto a norma dell'art. 789 cod. proc.civ., in conseguenza della cassazione della sentenza nondefinitiva con cui era stata ritenuta la divisibilità dei beni comuni.Allo stesso modo deve quindi ritenersi che, ove sia riformata lasentenza non definitiva che abbia individuato il testamento sullascorta del quale provvedere alla divisione dei beni relitti,individuando le quote vantate dai condividenti, e quali benidebbano invece essere oggetto di legato, la successiva sentenzadefinitiva che abbia dato attuazione ai criteri dettati con lapronuncia non definitiva, è automaticamente travolta, e chepertanto non può in alcun modo invocarsene l’autorità digiudicato, sebbene avverso la stessa le parti pregiudicate nonabbiano coltivato alcuna impugnazione, confidando invecesull’effetto espansivo esterno derivante dalla riforma dellasentenza non definitiva.4. Sempre attenendosi all’ordine logico delle questioni, si pone lanecessità della previa disamina del primo motivo del ricorsoincidentale.[OSCURATO:PERSONA] con lo stesso lamenta, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n.4, c.p.c. la violazione dell’art. 307, co. 3, c.p.c. in relazione agliartt. 102, co. 2, e 330, co. 2, c.p.c. in quanto l’atto di appello nonsarebbe stato notificato agli eredi di [OSCURATO:PERSONA], convenutacontumace e deceduta il 22/2/2012 nel corso del procedimento diprimo grado. In particolare, secondo il ricorrente, risultando lanotifica nulla, se non addirittura inesistente, con il conseguenteinutile decorso del termine assegnato per l’integrazione delcontraddittorio, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiararel’estinzione del procedimento di appello.Ric. 2022 n. 10107 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -13-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10107/2022Numero sezionale 1026/2026Numero di raccolta generale 13302/2026Data pubblicazione 08/05/2026In particolare, emerge che tra gli originari convenuti vi era ancheCuzzo Concetta, figlia di [OSCURATO:PERSONA], sorella premorta della decuius, e quindi litisconsorte necessaria, atteso che il giudizio haad oggetto sia la validità della scheda testamentaria (rispetto allaquale tutti i potenziali chiamati alla successione ab intestatorivestono la qualità di litisconsorti), sia la domanda discioglimento della comunione (per la quale tutti i nipoti, figli deigermani della de cuius, sono parti necessarie, essendo indiscussione, in ragione della validità o meno della scheda del2006, solo l’entità delle quote vantate singulatim dai nipoti).Assume il mezzo di censura che la predetta parte, rimastacontumace dinanzi al Tribunale, era deceduta in data 22 febbraio2012 nel corso del giudizio di primo grado, e prima ancora dellapubblicazione della sentenza non definitiva poi appellata(10/11/2015).Tuttavia, l’atto di appello era stato notificato, avuto riguardoall’intervenuto decesso, collettivamente ed impersonalmente aglieredi della stessa. Si aggiunge che all’udienza di primacomparizione del 24 maggio 2016 la Corte d’Appello avevadisposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredidella Cuzzo, che però era rimasto inadempiuto, in quanto allasuccessiva udienza del 24 gennaio 2017 il difensoredell’appellante aveva dichiarato che l’atto di appello era statonotificato agli eredi impersonalmente, ritenendo tale notificaidonea all’integrazione del contraddittorio.5. Rileva la Corte che la ricostruzione dei fatti di causa non è deltutto fedele nella rappresentazione che ne offre il ricorso, inquanto, se effettivamente l’appello è stato notificato, all’esito delRic. 2022 n. 10107 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -14-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10107/2022Numero sezionale 1026/2026Numero di raccolta generale 13302/2026Data pubblicazione 08/05/2026decesso della parte contumace, agli eredi collettivamente edimpersonalmente, non è però vero che alla prima udienza laCorte d’Appello abbia ordinato l’integrazione del contraddittorio,in quanto si è limitata a rinviare la causa per la rinotificadell’appello nel rispetto dei termini a comparire.Alla successiva udienza, se è vero che effettivamente non si èprovveduto alla rinnovazione, va però detto che il difensoredell’appellante si è limitato a dedurre che gli eredi della Cuzzoerano già costituti in giudizio.Sulla scorta di tali elementi può sicuramente escludersi che vi siastata l’adozione di un ordine di integrazione del contraddittorio exart. 331 c.p.c. (le cui conseguenze sarebbero state a ben vederequelle dell’inammissibilità dell’impugnazione), ma è dato dubitareanche che il primo provvedimento della Corte distrettuale possaessere qualificato alla stregua di un ordine di rinnovazione dellanotifica nulla. Resta fermo però che, ove anche si opinasse in talsenso, effettivamente le conseguenze dell’inadempimento a taleordine sarebbero quelle dell’estinzione del giudizio, esito cuiaspira parte ricorrente, che però non poteva essere pronunciata,in difetto di una tempestiva eccezione della parte interessata,data anteriore al 4 luglio 2009, trovando quindi applicazione ilprevigente disposto dell’art. 307 c.p.c. ultimo comma, che, fermarestando l’affermazione per cui l’estinzione opera di diritto,imponeva però per la sua declaratoria che fosse eccepita prima diogni difesa. Tale omissione precludeva quindi alla Corte d’Appellodi poter pronunciare l’estinzione.Ric. 2022 n. 10107 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -15-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10107/2022Numero sezionale 1026/2026Numero di raccolta generale 13302/2026Data pubblicazione 08/05/20265.1 Tuttavia, sebbene il motivo non permetta di addivenire alladeclaratoria di estinzione, sollecita comunque la Corte adinterrogarsi sulle conseguenze sul processo del vizio della notificadell’atto di appello nei confronti della parte contumace, decedutanel corso del giudizio di primo grado, senza che il decesso siastato fatto valere come causa di interruzione, conformemente aquanto previsto dall’art. 300, co. 4, c.p.c.Come detto, l’appellante ha ritenuto di poter validamentenotificare l’atto di appello con un atto indirizzato collettivamenteed impersonalmente agli eredi, sul presupposto che tale modalitàfosse valida.Trattasi però di un’opzione che risulta in radice preclusa perl’ipotesi di parte rimasta contumace.Infatti, questa Corte ha reiteratamente affermato che, qualora laparte non abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio per ilgiudizio, essendo rimasta contumace o essendosi costituitapersonalmente senza dichiarare la residenza o eleggere domicilio,la notificazione dell'impugnazione va effettuata personalmente, aisensi dell'art. 330, ultimo comma, cod. proc. civ., e quindi, incaso di decesso, la notifica agli eredi non può essere effettuatacollettivamente ed impersonalmente, ma va eseguita"nominatim", ai sensi degli artt. 137 e ss. cod. proc. civ.,indipendentemente dall'avvenuta notifica della sentenza e dallacircostanza che la morte della parte si sia verificata prima o dopotale notifica (Cass. Sez. 3, 15/05/2009, n. 11315; Cass. n.3824/2015; Cass. n. 19092/2021).La difesa di alcuni controricorrenti reputa che tale conclusionenon possa essere condivisa e richiama quanto affermato da Cass.Ric. 2022 n. 10107 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -16-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10107/2022Numero sezionale 1026/2026Numero di raccolta generale 13302/2026Data pubblicazione 08/05/2026S.U. n. 14699/2010, assumendo che, ove la sentenza daimpugnare non sia stata notificata (come nel caso in esame), benpotrebbe farsi utilizzo della notifica impersonale agli eredi dellaparte deceduta, purché entro un anno dalla pubblicazione dellasentenza.Tuttavia, la lettura proprio del precedente richiamato delleSezioni Unite, alla pag. 16, conferma come tale conclusione nonpossa valere per la diversa ipotesi di parte contumace in primogrado, ritenendo che debba farsi salva per questa ipotesil’inammissibilità di tale forma di notifica, come appunto statuitoda Cass. n. 11315/2009).5.2 Ritiene pertanto la Corte che, pur non essendo possibileaddivenire alla declaratoria di estinzione, tuttavia, in presenza diun’ipotesi di litisconsorzio necessario, il giudizio di appello è statocelebrato a seguito di una invalida notifica dell’impugnazione,essendo perciò stata impedita la regolare instaurazione delcontraddittorio nei confronti di una parte necessaria.Non ignora il Collegio il tradizionale orientamento della Corte percui la violazione delle norme sulla notificazione della citazione,con conseguente nullità della stessa, e l’inosservanza delledisposizioni sulla regolare costituzione del contraddittorio neiconfronti di un convenuto, con conseguente erronea dichiarazionedella sua contumacia, costituiscono eccezioni "de iure tertii", chenon possono essere sollevate da altro convenuto, in quantodeducibili soltanto dalla parte direttamente interessata. (Cass.Sez. 3, 29/10/2019, n. 27607; Cass. n. 28464/2013), ma taleregola soffre un’eccezione nelle ipotesi di litisconsorzionecessario.Ric. 2022 n. 10107 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -17-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10107/2022Numero sezionale 1026/2026Numero di raccolta generale 13302/2026Data pubblicazione 08/05/2026Infatti, è altrettanto consolidato l’orientamento (Cass. n.17519/2003) per cui l’accertata nullità della notifica dellacitazione nei confronti di uno solo dei litisconsorti, che non si siacostituito, implica un vizio dell'integrità del contraddittorio (inprimo grado o in appello) che può essere rilevato anche d'ufficioin ogni stato e grado del giudizio e, ove rilevato, giustifica larimessione del giudizio al primo giudice, ex art. 354, secondocomma, cod. proc. civ., ove verificatosi in primo grado, ovvero inappello, quando il vizio attenga all’instaurazione del giudizio digravame (conf. Cass. n. 3391/1985; Cass. n. 4857/1995).Poiché l’appello non poteva essere notificato, per la defuntaCuzzo Concetta, collettivamente e impersonalmente agli eredi,ma andava diretto ai singoli eredi, la violazione delcontraddittorio, per quanto esposto, si traduce in una nullità dellasentenza impugnata, rilevabile d’ufficio, che ne implica lacassazione con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello diBari.Né può invocarsi, come fanno i difensori dei controricorrenti, ilfatto che gli eredi della parte defunta fossero già presenti inappello, per essere gli stessi i germani della parte, già evocati ingiudizio in proprio.Infatti, oltre a doversi evidenziare che l’atto di appello era statoloro notificato solo in proprio e non anche nella qualità di eredidella congiunta defunta, non risulta adeguatamente dimostratoné che gli altri discendenti di [OSCURATO:PERSONA] fossero gli unici eredidella sorella e soprattutto che gli stessi avessero effettivamenteaccettato l’eredità, in quanto, ove anche si opini per l’esistenza diuna successione solo legittima, il grado di parentela al piùRic. 2022 n. 10107 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -18-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10107/2022Numero sezionale 1026/2026Numero di raccolta generale 13302/2026Data pubblicazione 08/05/2026ragione della loro contumacia protrattasi in appello, sia datoinferire che vi sia stata un’accettazione anche dell’eredità dellasorella premorta.A ciò va aggiunto che l’esistenza di una successione legittima èsolo affermata dai controricorrenti, i quali invocano a riprovadell’esistenza del fatto che gli altri convenuti Cuzzo fossero i primichiamati alla successione, certificazione anagrafica che però nonspecificano se e quando sia stata prodotta in sede di merito (intal senso rileva anche quanto affermato nel controricorso di MililloTeresa Anna e [OSCURATO:PERSONA] che alla pag. 9 deducono che,all’udienza del 24 gennaio 2017 tenutasi dinanzi alla Corted’Appello, l’appellante aveva prodotto il certificato di famiglia diCuzzo Concetta, senza che però la lettura del verbale della dettaudienza confermi quanto dichiarato).6. Gli ulteriori motivi del ricorso principale e di quello incidentale,evidentemente assorbiti.La sentenza impugnata, pertanto, è cassata e il giudizio è rinviatoalla medesima Corte d’appello di Bari, in diversa composizionepersonale, la quale provvederà ad un nuovo svolgimento delgiudizio di gravame previa regolare instaurazione delcontraddittorio, nei termini chiariti in motivazione.7. Al giudice di rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spesedel presente giudizio.La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale ed il primoed il secondo motivo del ricorso incidentale e, decidendo sulRic. 2022 n. 10107 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -19-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10107/2022Numero sezionale 1026/2026Numero di raccolta generale 13302/2026Data pubblicazione 08/05/2026ricorso, dichiara la nullità della sentenza impugnata, dichiarandoassorbiti gli altri motivi del ricorso principale ed incidentale; cassaper l’effetto la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA], che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 23aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA]EstensoreRic. 2022 n. 10107 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -20-
Sentenza Cassazione n. 13302/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris