CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 19488/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado - con la quale l'imputato era stato ritenuto colpevole del reato di cui all' art. 495 cod. pen.- previa riqualificazione della fattispecie nella diversa ipotesi di cui all'art.496 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza o l'erronea applicazione delle leggi sostanziali e processuali in relazione alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché non si confronta con la motivazione della sentenza né con la giurisprudenza di questa Corte: con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag. 3 e 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità (la falsa declinazione delle generalità è avvenuta allo specifico fine di celare agli operanti di essere alla guida di una vettura sprovvisto della patente con conseguente pericolo per la incolumità di terzi). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]