CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 48179/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di sorveglianza di Torino disponeva la revoca della misura alternativa della semilibertà, che [OSCURATO:PERSONA] scontava dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Avverso tale ordinanza ricorreva per cassazione il condannato, a mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti la revoca della misura, che sarebbero stati considerati dal Tribunale di sorveglianza di Torino in modo errato, con riferimento alla valutazione di non idoneità del condannato rispetto al programma trattamentale, deducendo anche omessa motivazione. 2. Il ricorso è manifestamente inammissibile. Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, ai vizi della motivazione, nel cui ambito devono ricondursi tutti i casi in cui la motivazione risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero fondata su percorsi argomentativi talmente scoordinati e carenti dei necessari passaggi valutativi, da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione. 3. Attenendosi a tali parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso de quo, pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale; esso tende, invece, a provocare una nuova e non consentita valutazione nel merito, relativamente ai presupposti richiesti dalla norma per la revoca della misura alternativa precedentemente concessa. L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti dagli atti, adottando un apparato motivazionale congruo e privo di qualsivoglia erronea applicazione della legge penale e processuale. Risulta richiamato, in particolare, l'episodio dell'omesso rientro in istituto del soggetto secondo il programma di trattamento, posto a fondamento della impugnata revoca, episodio da considerarsi né lieve, né di scarsa gravità. Il provvedimento ha poi evidenziato la valenza negativa, da riconnettere al comportamento serbato dal soggetto in ambito familiare; infine, trattasi di persona che non ha smesso di frequentare locali in tempo notturno, né di consumare alcolici, così dimostrando la sua inidoneità, rispetto alla prosecuzione dell'opera di trattamento rieducativo.4. In forza delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma i