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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 luglio 2021

Cassazione n. 09755/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza adottata in data 6 luglio 2021, e depositata il 23 luglio 2021, la Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano chiesto la sospensione o la revoca dell'ingiunzione a demolire un edificio abusivamente realizzato.

Il Tribunale, in particolare, ha affermato che non sussistono i presupposti di cui all'art. 32, comma 25, d.l. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003, perché l'edificio, sebbene formalmente costituito da tre unità immobiliari ognuna di estensione inferiore a 750 metri cubi e per le quali il Comune di Napoli aveva rilasciato tre separati permessi di costruire, integra in realtà un complesso unitario.

A fondamento di tale conclusione, ha evidenziato che i tre attuali proprietari sono i tre eredi di [OSCURATO:PERSONA], ossia l'unica responsabile dell'illecito penale accertato con sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 6942 del 6 novembre 1997, divenuta irrevocabile il 15 gennaio 1998.

2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, avendo riguardo alla ritenuta mancanza di legittimazione dei tre istanti a proporre tre autonome domande di condono.

Si deduce che le istanze di condono sono state proposte dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta in data 8 ottobre 2003, che i tre istanti si sono trovati nell'identica situazione di tre persone le quali acquistano in comune un suolo sul quale edificare ciascuno il proprio appartamento, e che, del resto, questa era l'intenzione della defunta, come conferma l'occupazione da epoca non sospetta delle distinte unità immobiliari da parte delle due figlie, Miriam e Brunella.

Si rappresenta che, nella specie, si è verificata l'ipotesi di scuola di un genitore il quale, avendo due figli, costruisce per gli stessi due abitazioni, e cede ai medesimi il possesso, in attesa di procedere alla formale intestazione dopo la legalizzazione degli immobili da un punto di vista urbanistico.

Si aggiunge che gli istanti hanno evitato qualunque violazione di sigilli per realizzare i loro appartamenti, e che il Comune di Napoli ha rilasciato tre distinti permessi di costruire in sanatoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono infondati per le ragioni di seguito precisate.

2. La questione proposta attiene all'ammissibilità della sanatoria di più unità immobiliari, tutte realizzate abusivamente da un unico proprietario, e poi devolute in successione agli eredi, quando ciascuna di esse sia di volume inferiore a 750 metri cubi, e tutte insieme siano comprese in un'unica nuova costruzione di estensione non superiore a 3.000 metri cubi, ma superiore a 750 metri cubi.Nella specie, infatti, è incontroverso che: -) l'intero immobile, costituito da un piano rialzato, un locale seminterrato ed un primo piano, è stato realizzato abusivamente da [OSCURATO:PERSONA], come accertato con sentenza della Corte d'appello di Napoli del 6 novembre 1997, divenuta irrevocabile il 15 gennaio 1998; -) i tre attuali ricorrenti risultano allo stato comproprietari dell'intero edificio, ciascuno nella misura di un terzo, in quanto di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; -) i tre attuali ricorrenti hanno ottenuto tre distinti permessi di costituire in sanatoria, uno in favore di tutti e tre con riguardo al piano rialzato, uno in favore di [OSCURATO:PERSONA] relativamente al locale seminterrato, uno in favore di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al primo piano.

3. Costituisce principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza quello in forza del quale il limite di 750 metri cubi di volumetria per singola richiesta di sanatoria di opere abusive relative a nuove costruzioni residenziali non può essere eluso attraverso un artificioso frazionamento della domanda in più istanze.

Secondo una decisione, in tema di condono edilizio disciplinato dalla legge 24 novembre 1994, n. 724, nel caso di unico immobile, rispetto al quale non sia stata effettuata alcuna divisione né siano stati costituiti diritti di proprietà o di godimento su singole porzioni, non sono legittimati a presentare distinte istanze di sanatoria coloro che abbiano la mera disponibilità di fatto di specifiche porzioni del bene, configurando ciò un artificioso frazionamento della domanda volto ad eludere il limite legale di volumetria dell'opera per la concedibilità della sanatoria (Sez. 4, n. 10017 del 03/03/2021, PG., Rv. 280700-01).

Altra pronuncia, poi, ha affermato che, in tema di condono edilizio, nel caso di bene immobile in comproprietà, per il quale non sia stata operata alcuna divisione né costituito un distinto diritto di proprietà su una porzione dello stesso, la presentazione di distinte istanze di sanatoria da parte di diversi soggetti legittimati in forza degli artt. 6 e 38, comma 5, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, richiamati dall'art. 39, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, costituisce un frazionamento artificioso della domanda, da imputare ad un unico centro sostanziale di interesse onde non consentire l'elusione del limite legale di volumetria dell'opera per la concedibilità della sanatoria (Sez. 3, n. 27977 del 04/04/2019, Caputo, Rv. 276084-01, relativa alla presentazione di diverse istanze di condono, riferite ad altrettanti piani dell'immobile abusivo, contenente ampi richiami alla giurisprudenza amministrativa).

4. Ad avviso del Collegio, il limite di 750 metri cubi di volumetria per il rilascio di concessione in sanatoria, previsto dall'art. 32, comma 25, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, deve ritenersi 3 L,At. superato in presenza di più unità immobiliari, di dimensioni complessivamente superiori a 750 metri cubi, e comprese in un'unica nuova costruzione realizzata abusivamente da una sola persona, anche quando le stesse costituiscono oggetto di separate istanze di regolarizzazione da parte degli eredi, aventi ciascuna ad oggetto un'unità immobiliare di volume inferiore a 750 metri cubi, e la nuova costruzione abbia un volume totale inferiore a 3.000 metri cubi.

Invero, quando le diverse unità immobiliari costituiscono parte integrante di un'unica costruzione, di proprietà del medesimo soggetto, questi è tenuto alla presentazione di un'unica istanza di condono (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 2840 del 18/11/2021, dep. 2022, Vicale, non massimata, e Sez. 3, n. 44596 del 20/05/2016, Boccia, Rv. 269280-01).

Ciò posto, deve escludersi che la situazione muti allorché sopravviene il decesso dell'autore dell'abuso edilizio e la nuova costruzione si devolve in successione agli eredi.

Non solo, infatti, gli eredi, secondo la disciplina generale del codice civile, subentrano nei diritti e negli obblighi del dante causa.

Può anche aggiungersi che la comunione ereditaria su un immobile abusivamente realizzato non può essere sciolta con un atto giuridicamente valido ed efficace, e potrebbe essere evitata solo in forza di una disposizione testamentaria dell'autore dell'abuso edilizio.

Invero, da un lato, il divieto dello scioglimento di una comunione ereditaria, precisamente, discende dall'art. 46, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, il quale prevede: «Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria.

Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù».

Dall'altro, eventuali disposizioni testamentarie dell'autore dell'unitario abuso edilizio eccedente 750 metri cubi, che prevedessero la divisione della nuova costruzione abusivamente realizzata tra gli eredi in parti inferiori a 750 metri cubi ciascuna, sarebbero, di per sé, obiettivamente funzionali ad eludere il limite legale di volumetria.

5. L'inammissibilità di una sanatoria in presenza delle condizioni precisate, poi, è rilevabile anche quando siano stati adottati i pertinenti provvedimenti dall'autorità amministrativa.Invero, secondo l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia edilizia, il giudice dell'esecuzione, investito dell'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione conseguente a condanna per costruzione abusiva, ha il potere-dovere di verificare la legittimità e l'efficacia del titolo abilitativo, sotto il profilo del rispetto dei presupposti e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio, la corrispondenza di quanto autorizzato alle opere destinate alla demolizione e, qualora trovino applicazione disposizioni introdotte da leggi regionali, la conformità delle stesse ai principi generali fissati dalla legislazione nazionale (cfr., tra le tantissime, Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018, B., Rv. 274135-01, e Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260972-01).

6. In considerazione di quanto precedentemente evidenziato, deve concludersi che correttamente, nel caso di specie, il Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 32, comma 25, d.l. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003.

Invero, come precisa l'ordinanza impugnata, l'edificio, sebbene formalmente costituito da tre unità immobiliari ognuna di estensione inferiore a 750 metri cubi e per le quali il Comune di Napoli aveva rilasciato tre separati permessi di costruire, integra in realtà un complesso unitario, realizzato abusivamente da un unico proprietario, e successivamente devoluto in eredità ai tre attuali ricorrenti.

7. Alla infondatezza delle censure segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza adottata in data 6 luglio 2021, e depositata il 23 luglio 2021, la Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano chiesto la sospensione o la revoca dell'ingiunzione a demolire un edificio abusivamente realizzato. Il Tribunale, in particolare, ha affermato che non sussistono i presupposti di cui all'art. 32, comma 25, d.l. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003, perché l'edificio, sebbene formalmente costituito da tre unità immobiliari ognuna di estensione inferiore a 750 metri cubi e per le quali il Comune di Napoli aveva rilasciato tre separati permessi di costruire, integra in realtà un complesso unitario. A fondamento di tale conclusione, ha evidenziato che i tre attuali proprietari sono i tre eredi di [OSCURATO:PERSONA], ossia l'unica responsabile dell'illecito penale accertato con sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 6942 del 6 novembre 1997, divenuta irrevocabile il 15 gennaio 1998. 2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, avendo riguardo alla ritenuta mancanza di legittimazione dei tre istanti a proporre tre autonome domande di condono. Si deduce che le istanze di condono sono state proposte dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta in data 8 ottobre 2003, che i tre istanti si sono trovati nell'identica situazione di tre persone le quali acquistano in comune un suolo sul quale edificare ciascuno il proprio appartamento, e che, del resto, questa era l'intenzione della defunta, come conferma l'occupazione da epoca non sospetta delle distinte unità immobiliari da parte delle due figlie, Miriam e Brunella. Si rappresenta che, nella specie, si è verificata l'ipotesi di scuola di un genitore il quale, avendo due figli, costruisce per gli stessi due abitazioni, e cede ai medesimi il possesso, in attesa di procedere alla formale intestazione dopo la legalizzazione degli immobili da un punto di vista urbanistico. Si aggiunge che gli istanti hanno evitato qualunque violazione di sigilli per realizzare i loro appartamenti, e che il Comune di Napoli ha rilasciato tre distinti permessi di costruire in sanatoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati per le ragioni di seguito precisate. 2. La questione proposta attiene all'ammissibilità della sanatoria di più unità immobiliari, tutte realizzate abusivamente da un unico proprietario, e poi devolute in successione agli eredi, quando ciascuna di esse sia di volume inferiore a 750 metri cubi, e tutte insieme siano comprese in un'unica nuova costruzione di estensione non superiore a 3.000 metri cubi, ma superiore a 750 metri cubi.Nella specie, infatti, è incontroverso che: -) l'intero immobile, costituito da un piano rialzato, un locale seminterrato ed un primo piano, è stato realizzato abusivamente da [OSCURATO:PERSONA], come accertato con sentenza della Corte d'appello di Napoli del 6 novembre 1997, divenuta irrevocabile il 15 gennaio 1998; -) i tre attuali ricorrenti risultano allo stato comproprietari dell'intero edificio, ciascuno nella misura di un terzo, in quanto di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; -) i tre attuali ricorrenti hanno ottenuto tre distinti permessi di costituire in sanatoria, uno in favore di tutti e tre con riguardo al piano rialzato, uno in favore di [OSCURATO:PERSONA] relativamente al locale seminterrato, uno in favore di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al primo piano. 3. Costituisce principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza quello in forza del quale il limite di 750 metri cubi di volumetria per singola richiesta di sanatoria di opere abusive relative a nuove costruzioni residenziali non può essere eluso attraverso un artificioso frazionamento della domanda in più istanze. Secondo una decisione, in tema di condono edilizio disciplinato dalla legge 24 novembre 1994, n. 724, nel caso di unico immobile, rispetto al quale non sia stata effettuata alcuna divisione né siano stati costituiti diritti di proprietà o di godimento su singole porzioni, non sono legittimati a presentare distinte istanze di sanatoria coloro che abbiano la mera disponibilità di fatto di specifiche porzioni del bene, configurando ciò un artificioso frazionamento della domanda volto ad eludere il limite legale di volumetria dell'opera per la concedibilità della sanatoria (Sez. 4, n. 10017 del 03/03/2021, PG., Rv. 280700-01). Altra pronuncia, poi, ha affermato che, in tema di condono edilizio, nel caso di bene immobile in comproprietà, per il quale non sia stata operata alcuna divisione né costituito un distinto diritto di proprietà su una porzione dello stesso, la presentazione di distinte istanze di sanatoria da parte di diversi soggetti legittimati in forza degli artt. 6 e 38, comma 5, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, richiamati dall'art. 39, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, costituisce un frazionamento artificioso della domanda, da imputare ad un unico centro sostanziale di interesse onde non consentire l'elusione del limite legale di volumetria dell'opera per la concedibilità della sanatoria (Sez. 3, n. 27977 del 04/04/2019, Caputo, Rv. 276084-01, relativa alla presentazione di diverse istanze di condono, riferite ad altrettanti piani dell'immobile abusivo, contenente ampi richiami alla giurisprudenza amministrativa). 4. Ad avviso del Collegio, il limite di 750 metri cubi di volumetria per il rilascio di concessione in sanatoria, previsto dall'art. 32, comma 25, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, deve ritenersi 3 L,At. superato in presenza di più unità immobiliari, di dimensioni complessivamente superiori a 750 metri cubi, e comprese in un'unica nuova costruzione realizzata abusivamente da una sola persona, anche quando le stesse costituiscono oggetto di separate istanze di regolarizzazione da parte degli eredi, aventi ciascuna ad oggetto un'unità immobiliare di volume inferiore a 750 metri cubi, e la nuova costruzione abbia un volume totale inferiore a 3.000 metri cubi. Invero, quando le diverse unità immobiliari costituiscono parte integrante di un'unica costruzione, di proprietà del medesimo soggetto, questi è tenuto alla presentazione di un'unica istanza di condono (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 2840 del 18/11/2021, dep. 2022, Vicale, non massimata, e Sez. 3, n. 44596 del 20/05/2016, Boccia, Rv. 269280-01). Ciò posto, deve escludersi che la situazione muti allorché sopravviene il decesso dell'autore dell'abuso edilizio e la nuova costruzione si devolve in successione agli eredi. Non solo, infatti, gli eredi, secondo la disciplina generale del codice civile, subentrano nei diritti e negli obblighi del dante causa. Può anche aggiungersi che la comunione ereditaria su un immobile abusivamente realizzato non può essere sciolta con un atto giuridicamente valido ed efficace, e potrebbe essere evitata solo in forza di una disposizione testamentaria dell'autore dell'abuso edilizio. Invero, da un lato, il divieto dello scioglimento di una comunione ereditaria, precisamente, discende dall'art. 46, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, il quale prevede: «Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù». Dall'altro, eventuali disposizioni testamentarie dell'autore dell'unitario abuso edilizio eccedente 750 metri cubi, che prevedessero la divisione della nuova costruzione abusivamente realizzata tra gli eredi in parti inferiori a 750 metri cubi ciascuna, sarebbero, di per sé, obiettivamente funzionali ad eludere il limite legale di volumetria. 5. L'inammissibilità di una sanatoria in presenza delle condizioni precisate, poi, è rilevabile anche quando siano stati adottati i pertinenti provvedimenti dall'autorità amministrativa.Invero, secondo l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia edilizia, il giudice dell'esecuzione, investito dell'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione conseguente a condanna per costruzione abusiva, ha il potere-dovere di verificare la legittimità e l'efficacia del titolo abilitativo, sotto il profilo del rispetto dei presupposti e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio, la corrispondenza di quanto autorizzato alle opere destinate alla demolizione e, qualora trovino applicazione disposizioni introdotte da leggi regionali, la conformità delle stesse ai principi generali fissati dalla legislazione nazionale (cfr., tra le tantissime, Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018, B., Rv. 274135-01, e Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260972-01). 6. In considerazione di quanto precedentemente evidenziato, deve concludersi che correttamente, nel caso di specie, il Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 32, comma 25, d.l. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003. Invero, come precisa l'ordinanza impugnata, l'edificio, sebbene formalmente costituito da tre unità immobiliari ognuna di estensione inferiore a 750 metri cubi e per le quali il Comune di Napoli aveva rilasciato tre separati permessi di costruire, integra in realtà un complesso unitario, realizzato abusivamente da un unico proprietario, e successivamente devoluto in eredità ai tre attuali ricorrenti. 7. Alla infondatezza delle censure segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rig
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