CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17205/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della sentenza emessa il 16.1.2019 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla fattispecie prevista dagli artt. 110, 624, 625, nn.5 e 7 e 61, n.7, cod.pen. - previa riqualificazione del fatto sotto la specie del tentativo ed esclusione dell'aggravante prevista dall'art.625, n.2, cod.pen. - ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi tre di reclusione ed C 70,00 di multa, con concessione del beneficio della sospensione condizionale, in relazione alla condotta consistita nell'impossessamento di quattro quintali di pigne verdi, perfezionata mediante l'utilizzo di roncole, con le aggravanti di avere commesso il fatto in cinque persone riunite, su beni esposti alla pubblica fede e cagionando un danno di rilevante gravità. Nella motivazione della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha rilevato come gli imputati fossero stati arrestati nella flagranza del fatto, mentre erano intenti ad asportare delle pigne poste su alberi ubicati in una zona del Comune di [OSCURATO:PERSONA] affidato in gestione alla ASI e che, in particolare, mentre due soggetti si erano arrampicati staccando le pigne con delle roncole, l'odierno ricorrente - insieme ad altri due imputati - le stava raccogliendo, riponendole prima in due secchi e poi in un autocarro. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] , articolando tre motivi di impugnazione, il cui contenuto viene qui riassunto ai sensi dell'art.173, disp.att., cod.proc.pen.; - con il primo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., in relazione all'art.56 cod.pen. e in riferimento alla mancata verifica del superamento della soglia prevista per la punibilità del tentativo; ha rilevato sul punto come non vi fosse la prova del superamento di tale soglia/ atteso che, al momento dell'intervento della polizia giudiziaria, l'imputato i era trovat6 inoperoso e che '7 ‘( i e conseguentemente non vi erano elementi sulla base k iquali dedurre l'effettiva offensività degli atti posti in essere dal medesimo. - con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., per carenza e mancanza della motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art.61, n.7, cod.pen.; ha argomentato che i giudici di merito avrebbero fatto cattivo governo dei principi in tema di valutazione della prova, avendo privilegiato la tesi sostenuta dalle forze dell'ordine - in riferimento alla valutazione del valore dei beni oggetto del tentativo di sottrazione - rispetto alle indicazioni contenute nelle deduzioni difensive e dalle quali sarebbe emerso che l'effettivo valore di mercato dei beni oggetto del tentativo di sottrazione si sarebbe attestato unicamente su qualche centinaio di euro/,4l corpo dello stesso motivo di ricorso ha censurato altresì la valutazione della Corte in punto di sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose. '.on il terzo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., per carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena ed al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti; ha dedotto l'apoditticità dell'affermazione circa l'idoneità degli elementi rappresentati dal quantitativo di merce oggetto della condotta e d4kIl'intensità del dolo a giustificare il giudizio di sola equivalenza delle circostanze aggravanti nonché l'omesso rispetto dei parametri dettati dall'art.133 cod.pen., con particolare riferimento alla personalità del ricorrente. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è integralmente inammissibile. 2 Con il primo motivo, il ricorrente ha censurato la valutazione - con espresso riferimento a quella compiuta dal Tribunale e da intendersi, di fatto, recepita dalla Corte d'appello - in punto di superamento, in riferimento alla condotta compiuta dal singolo concorrente, della soglia di punibilità rilevante ai sensi dell'art.56 cod.pen.. Si tratta, tuttavia, di motivo di ricorso che non supera il vaglio di ammissibilità in quanto la questione non è stata devoluta con l'atto di appello, conseguendone che il giudice non era tenuto a fornire motivazione in merito; difatti, dalla lettura degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art.609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince l'inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez.2, 22/11/2006, n.40240, Roccetti, RV. 235504; Sez.5, 23/4/2013, n.28514, [OSCURATO:PERSONA]). 3. Il secondo motivo di ricorso, attinente ai criteri adottati dai giudici di merito al fine di ritenere perfezionata l'aggravante prevista dall'art. 61, n.7, cod.pen., deve ritenersi intrinsecamente inammissibile vertendo il medesimo su una censura operata alla valutazione compiuta dai giudici medesimi in punto di fatto. Sul punto, va ricordato che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio (Sez.6, 14/2/2012, n.25255, Minervini, RV. 253099; Sez.6, 7/10/2015, n.47204, Musso, RV. 265482; Sez.6, 4/11/2020, n.5465/2021, F., RV. 280601); tanto anche sulla base del principio in forza del quale, nella prospettazione di diverse tesi ad opera degli elementi dedotti dall'accusa e di quelli prospettati dalla difesa, costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, la scelta operata dal giudice, tra le diverse tesi prospettate purché la sentenza dia conto, con motivazione accurata e approfondita, delle ragioni di tale scelta, del contenuto dell'opinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez.4, 6/11/2008, n.45126, Ghisellini, RV. 241907; Sez.5, 14/10/2022, n.43845, Figliano, RV. 283807). Nel caso di specie, quindi, la censura deve ritenersi inammissibile/ atteso che la sentenza impugnata - al punto 4.3 - contiene un'analitica e compiuta valutazione, non riesaminabile nella presente sede, in ordine all'effettivo valore di mercato tanto dei beni oggetto del tentativo di sottrazione quanto dei loro potenziali frutti; rilevando come non possa ritenersi censurabile, sotto il profilo della illogicità l'omessa presa in considerazione della tesi difensiva, fondata unicamente su un'attestazione resa dal titolare di una società privata operante nel settore della lavorazione di pigne e pinoli. Deve altresì ritenersi inammissibile, per evidente difetto di interesse, l'argomentazione del ricorrente in ordine alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art.625, n.2, cod.pen., essendo la stessa stata espressamente esclusa da parte della Corte d'appello. 4. Anche il terzo motivo di ricorso, attinente al giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti e le circostanze attenuanti generiche nonché alla concreta dosimetria della pena, non supera il necessario vaglio di ammissibilità stante la sua manifesta infondatezza. Sul punto, non è ravvisabile alcun vizio di omessa motivazione in ordine al governo del disposto dell'art.133 cod.pen., avendo la Corte compiutamente motivato in relazione alla valutazione degli elementi previstO dal suddetto articolo e giungendo alla quantificazione di una pena comunque prossima al minimo edittale. Mentre, quanto al giudizio di bilanciamento, va ricordato come le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti r4censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (Sez.6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.6866/2010, Alesci, RV. 246134; Sez.5, 26/9/2013, n.5579/2014, Sub, RV. 258874); rilevando quindi come, nel caso di specie, la Corte territoriale abbia adeguatamente motivato il ritenuto giudizio di equivalenza sulla scorta della valutazione inerente all'ingente quantitativo della merce oggetto del tentativo di sottrazione e alla particolare intensità del dolo. 5. L'inammissibilità del ricorso rende inapplicabile la disciplina transitoria dettata dall'art.85, comma 1, d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150 in punto di sopravvenuta procedibilità a querela della fattispecie contestata, sulla base del principio espresso da Cass., sez.un., 21.6.2018, Salatino, Rv. 273551 - 01. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro