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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 giugno 2026

Cassazione n. 20889/2026

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essandrini;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocatoVittorio Pacchiarotti;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4805/2024,depositata il 4/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3458/2025Numero sezionale 1541/2026Numero di raccolta generale 20889/2026Data pubblicazione 20/06/2026Alessio Giagnori, titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] eCostruzioni di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Tivoliun decreto che ha ingiunto alla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] il pagamento insuo favore di euro 101.920, quale saldo del prezzo per l’esecuzione dilavori edili sulla base di un contratto di appalto.L’ingiunta ha proposto opposizione, eccependo di avere integralmentepagato il prezzo pattuito nel contratto di appalto e di avere, anzi, pagatopiù del dovuto e chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell’oppostoalla restituzione della somma non dovuta, pari ad euro 30.801,36.L’opposto si è costituito e, in relazione alla domanda riconvenzionale, hadedotto che l’importo eccedente il prezzo dell’appalto era dovuto per“lavorazioni extra e maggiorazioni delle quantità contrattuali”.Il Tribunale ha accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo;inoltre, ha accolto la domanda riconvenzionale dell’opponente econseguentemente condannato l’opposto alla restituzione in suo favoredella somma di euro 30.801,36.Il Tribunale ha precisato che l’opposto non aveva dato prova scritta delleopere aggiuntive, non potendosi attribuire efficacia di prova al “riepilogolavorazioni in aumento o extra contratto da voi commissionate”, dato chetale riepilogo non era sottoscritto dall’opponente, né efficacia probatoriapoteva ricavarsi dal certificato di regolare esecuzione delle opere, nonpotendosi escludere che l’atto si riferisse ai soli lavori di cui al contrattod’appalto, né efficacia probatoria era possibile ricavare dalle provetestimoniali.Il Tribunale ha quindi concluso che non era stata raggiunta la prova chefossero state commissionate lavorazioni ulteriori e/o diverse rispetto aquelle pattuite in contratto, conseguentemente, andava accolta ladomanda restitutoria, appunto fondata sull’integrale pagamento del prezzoconcordato tra le parti.Numero registro generale 3458/2025Numero sezionale 1541/2026Numero di raccolta generale 20889/2026Data pubblicazione 20/06/2026La sentenza è stata impugnata da Giagnori.

Con la sentenza n.4805/2024 la Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame.Avverso la sentenza d’appello ricorre [OSCURATO:PERSONA].

Resiste concontroricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Il consigliere delegato dal Presidente della Sezione ha ritenuto che ilricorso sia manifestamente infondato e ha formulato proposta didefinizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c.Il ricorrente ha chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380-bis c.p.c., ladecisione del ricorso da parte del collegio.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONELa Corte anzitutto rileva l’assenza di incompatibilità del componente delcollegio consigliere [OSCURATO:PERSONA], che ha formulato la proposta di definizioneanticipata.

Le Sezioni unite di questa Corte hanno infatti precisato che ilconsigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione di cuiall’art. 380-bis c.p.c. può fare parte, ed eventualmente essere nominatorelatore, del collegio investito della decisione del giudizio, non versando insituazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51 e 52 c.p.c., dato chetale proposta non ha una funzione decisoria e non è suscettibile diassumere valore di pronuncia definitiva; la decisione in camera di consiglioconseguente alla richiesta del ricorrente non si configura d’altro cantoquale fase distinta che abbia carattere di autonomia, con contenuti efinalità di riesame e di controllo della proposta stessa (così Cass., sez. un.,n. 9611/2024).Il ricorso è articolato in due motivi.1) Il primo motivo denuncia, in relazione ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c.,violazione o falsa applicazione degli artt. 2967 e 2729 c.c. e degli artt. 115e 116 c.p.c., nullità della sentenza, omesso esame: la motivazione dellasentenza impugnata è apparente in quanto “afflitta da contrastoirriducibile tra affermazioni che risultano inconciliabili”; vi è inoltre unNumero registro generale 3458/2025Numero sezionale 1541/2026Numero di raccolta generale 20889/2026Data pubblicazione 20/06/2026errore evidente di percezione delle prove documentali e testimoniali; laCorte d’appello cade in contraddizione in quanto da un lato asserisce chedalla lettera del 10 agosto 2012 risulta che controparte avesse pagato ilsaldo dei lavori eseguiti e che quindi non dovesse altro, dall’altro latosostiene che la medesima avesse versato la maggiore somma di euro30.801,36; la Corte d’appello è inoltre incorsa in un errore che hainvestito il contenuto oggettivo della prova orale, prova orale in base allaquale la medesima Corte con una precedente ordinanza aveva sospesol’esecutività della sentenza di primo grado; è infatti palese che nelconcedere la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado ilgiudice d’appello abbia fondato la propria decisione sulla base dell’esitodelle prove orali; al contratto di appalto è allegato il computo metrico delleopere da eseguire, diverso dall’elenco letto ai testimoni che contiene unaserie di voci che i testimoni hanno asserito essere stati eseguiti e che sonoal di fuori da quelli elencati nel computo metrico; dalla semplicecomparazione tra il computo metrico di cui al contratto e l’elenco dellelavorazioni di cui alla propria memoria era facilmente ricavabile che lelavorazioni erano state eseguite, ma in quantitativi diversi rispetto a quelliinizialmente contrattualizzati, e altre lavorazioni erano state eseguite exnovo in quanto non contemplate nel contratto; in conclusione, la Corted’appello, sulla base delle prove orali nonché del contratto di appalto e delcomputo metrico allegato e della mancata contestazione della contropartein merito ai lavori extra-contratto e comunque superiori in metratura e innumerazione rispetto al contratto, ha ritenuto inesistente un fatto la cuiverità è positivamente e documentalmente accertata.Il motivo non può essere accolto.

La Corte d’appello ha confermato ilrigetto della domanda monitoria sottolineando anzitutto che l’opposizionea decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione nelquale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valeredall’opposto, cosicché trovano applicazione i principi in tema di ripartoNumero registro generale 3458/2025Numero sezionale 1541/2026Numero di raccolta generale 20889/2026Data pubblicazione 20/06/2026dell’onere della prova, secondo cui il creditore che agisca deve provare ilsuo diritto, cosicché il ricorrente - che ha agito per ottenere il pagamentodella somma di euro 101.920 quale corrispettivo per lavori eseguiti extra-contratto - avrebbe dovuto dimostrare la fondatezza della propria pretesa.La Corte d’appello ha poi precisato che, contrariamente a quantosostenuto dall’appellante, oggi ricorrente, non poteva trovare applicazioneil principio di non contestazione, dando rilievo ad una missiva inviata alricorrente da controparte.

Ad avviso del giudice d’appello, dal contenutodella missiva emerge infatti l’espressa contestazione dell’importo richiestocon la fattura (al riguardo va ricordato che “l'accertamento dellasussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione,rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezzadell'atto della parte, è funzione del giudice di merito”, così Cass. n.3680/2019).Il giudice d’appello ha poi considerato le clausole 5 e 6 del contratto diappalto stipulato tra le parti, ove si prevede che l’appaltatore non potevaapportare variazioni a quanto previsto nel capitolato dei lavori e/o nelcomputo metrico, né alle modalità di esecuzione dell’opera, salvopreventiva autorizzazione scritta del committente e che, a sua volta, ilcommittente aveva diritto di apportare variazioni a quanto previsto nelcapitolato lavori e alle modalità di esecuzione dell’opera attraverso unaspecifica variante scritta da comunicare all’appaltatore, che aveva diritto alcompenso per i maggiori lavori preventivamente concordati per iscrittocon il committente.Il giudice d’appello ha poi ricordato che, secondo l’orientamento di questaCorte, il regime probatorio delle variazioni dell’opera muta a seconda cheesse siano dovute all’iniziativa dell’appaltatore ovvero a quella delcommittente, cosicché nel primo caso le modifiche devono essereautorizzate dal committente con atto scritto, mentre nel secondo casoNumero registro generale 3458/2025Numero sezionale 1541/2026Numero di raccolta generale 20889/2026Data pubblicazione 20/06/2026l’art. 1661 c.c. consente all’appaltatore di provare con tutti i mezziconsentiti che le variazioni sono state richieste dal committente.Il giudice d’appello, pur a fronte di quanto stabilito dall’art. 6 del contrattodi appalto, che come si è detto prevedeva che le variazioni fosserocomunicate per iscritto e che l’appaltatore avesse diritto al compenso solodei maggiori lavori concordati per iscritto, ha osservato che non potevacomunque dirsi raggiunta la prova della loro esecuzione, non ritenendosufficiente l’allegato riepilogo delle lavorazioni, documento di formazioneunilaterale che non reca alcuna sottoscrizione della controparte; né dagliallegati al contratto d’appalto, né dal certificato di regolare esecuzionedelle opere, certificato che non descrive in modo specifico i singoli lavorieseguiti e in particolare quali di questi sarebbero stati extra-contratto.Ad avviso del giudice d’appello, neppure dalle prove testimoniali sarebberoemersi elementi per potere affermare la realizzazione di opere aggiuntive,ritenendo che né dall’articolazione dei capitoli di prova né da quantoriferito dai testimoni fosse possibile evincere se si trattasse o meno diopere già previste nel contratto o diverse e ulteriori rispetto ad esso.Il descritto ragionamento della Corte d’appello non è meramenteapparente e non è affetto da contraddizioni inconciliabili.Neppure è ravvisabile nella valutazione operata dal giudice d’appello deglielementi di prova il vizio di travisamento della medesima.

Come hannoprecisato di recente le sezioni unite di questa Corte (cfr. in tal senso Cass.,Sez. un., n. 5792/2024), il travisamento del contenuto oggettivodella prova ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé enon di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria alfatto probatorio.

Nel caso in esame quello che viene denunciato dalricorrente non è una svista concernente il fatto probatorio in sé, ma lariconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio,sostanziandosi la censura nella critica alla valutazione delle provedocumentali e testimoniali data dal giudice d’appello.

Quello che inNumero registro generale 3458/2025Numero sezionale 1541/2026Numero di raccolta generale 20889/2026Data pubblicazione 20/06/2026sostanza il ricorrente chiede alla Corte è una inammissibile rivalutazionedegli elementi di prova acquisiti al processo.2) Il secondo motivo lamenta, in relazione ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c.,violazione o falsa applicazione degli artt. 2033 e 2967 c.c., 115 e 116c.p.c.: la Corte d’appello ha rigettato il gravame del ricorrente nella partein cui censurava l’accoglimento della domanda riconvenzionale;controparte era tenuta a provare non solo la consegna di denaro, maanche il titolo in forza del quale ne chiedeva la restituzione e a tal fineaveva chiesto l’ammissione di interrogatorio formale del ricorrente,interrogatorio formale che non è stato ammesso dal Tribunale, che haritenuto esaustiva la certificazione di regolare esecuzione dell’opera e difine lavori; in appello controparte non ha formulato alcuna istanzaistruttoria, cosicché è da ritenersi non provato il fatto della mancataaccelerazione della ultimazione dei lavori addotto dall’opponente comecausa della restituzione della maggiore somma versata; controparte nonha mai reclamato la somma di euro 30.801,36 sino all’instaurato giudiziodi opposizione, né la medesima ha mai asserito che la somma ingiuntanon fosse dovuta perché i lavori extra-contratto non erano stati eseguiti,né commissionati, né concordati.Il motivo non può essere accolto.mancanza di causa del pagamento.

Essendo pacifico che il prezzoconcordato tra le parti per l’esecuzione dei lavori era previsto nel contrattodi appalto come pari ad euro 540.800, che la società VittorioRistrutturazioni aveva versato la maggiore somma di euro 571.601,36 enon essendo risultato provato che tale somma fosse dovuta qualepagamento di lavori extracontrattuali, correttamente la Corte d’appello haritenuto provata la domanda di ripetizione dell’indebito e ha condannato ilricorrente al pagamento della differenza tra quanto pattuito e quantoversato.Numero registro generale 3458/2025Numero sezionale 1541/2026Numero di raccolta generale 20889/2026Data pubblicazione 20/06/2026Il ricorso va pertanto rigettato e le spese seguono la soccombenza, condistrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosidistrattario.Ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., avendo il collegio definitoil giudizio in conformità alla proposta, trovano applicazione il terzo e ilquarto comma dell’art. 96 c.p.c.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente, cheliquida in euro 6.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali(15%) e accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pacchiarotti, nonché al pagamento in favore della controricorrente di euro4.000, ai sensi del comma 3 dell’art. 96 c.p.c., nonché al pagamento infavore della Cassa delle ammende di euro 3.000, ai sensi del comma 4dell’art. 96 c.p.c.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 10 giugno 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
essandrini;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocatoVittorio Pacchiarotti;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4805/2024,depositata il 4/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3458/2025Numero sezionale 1541/2026Numero di raccolta generale 20889/2026Data pubblicazione 20/06/2026Alessio Giagnori, titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] eCostruzioni di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Tivoliun decreto che ha ingiunto alla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] il pagamento insuo favore di euro 101.920, quale saldo del prezzo per l’esecuzione dilavori edili sulla base di un contratto di appalto.L’ingiunta ha proposto opposizione, eccependo di avere integralmentepagato il prezzo pattuito nel contratto di appalto e di avere, anzi, pagatopiù del dovuto e chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell’oppostoalla restituzione della somma non dovuta, pari ad euro 30.801,36.L’opposto si è costituito e, in relazione alla domanda riconvenzionale, hadedotto che l’importo eccedente il prezzo dell’appalto era dovuto per“lavorazioni extra e maggiorazioni delle quantità contrattuali”.Il Tribunale ha accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo;inoltre, ha accolto la domanda riconvenzionale dell’opponente econseguentemente condannato l’opposto alla restituzione in suo favoredella somma di euro 30.801,36.Il Tribunale ha precisato che l’opposto non aveva dato prova scritta delleopere aggiuntive, non potendosi attribuire efficacia di prova al “riepilogolavorazioni in aumento o extra contratto da voi commissionate”, dato chetale riepilogo non era sottoscritto dall’opponente, né efficacia probatoriapoteva ricavarsi dal certificato di regolare esecuzione delle opere, nonpotendosi escludere che l’atto si riferisse ai soli lavori di cui al contrattod’appalto, né efficacia probatoria era possibile ricavare dalle provetestimoniali.Il Tribunale ha quindi concluso che non era stata raggiunta la prova chefossero state commissionate lavorazioni ulteriori e/o diverse rispetto aquelle pattuite in contratto, conseguentemente, andava accolta ladomanda restitutoria, appunto fondata sull’integrale pagamento del prezzoconcordato tra le parti.Numero registro generale 3458/2025Numero sezionale 1541/2026Numero di raccolta generale 20889/2026Data pubblicazione 20/06/2026La sentenza è stata impugnata da Giagnori. Con la sentenza n.4805/2024 la Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame.Avverso la sentenza d’appello ricorre [OSCURATO:PERSONA]. Resiste concontroricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Il consigliere delegato dal Presidente della Sezione ha ritenuto che ilricorso sia manifestamente infondato e ha formulato proposta didefinizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c.Il ricorrente ha chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380-bis c.p.c., ladecisione del ricorso da parte del collegio.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONELa Corte anzitutto rileva l’assenza di incompatibilità del componente delcollegio consigliere [OSCURATO:PERSONA], che ha formulato la proposta di definizioneanticipata. Le Sezioni unite di questa Corte hanno infatti precisato che ilconsigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione di cuiall’art. 380-bis c.p.c. può fare parte, ed eventualmente essere nominatorelatore, del collegio investito della decisione del giudizio, non versando insituazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51 e 52 c.p.c., dato chetale proposta non ha una funzione decisoria e non è suscettibile diassumere valore di pronuncia definitiva; la decisione in camera di consiglioconseguente alla richiesta del ricorrente non si configura d’altro cantoquale fase distinta che abbia carattere di autonomia, con contenuti efinalità di riesame e di controllo della proposta stessa (così Cass., sez. un.,n. 9611/2024).Il ricorso è articolato in due motivi.1) Il primo motivo denuncia, in relazione ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c.,violazione o falsa applicazione degli artt. 2967 e 2729 c.c. e degli artt. 115e 116 c.p.c., nullità della sentenza, omesso esame: la motivazione dellasentenza impugnata è apparente in quanto “afflitta da contrastoirriducibile tra affermazioni che risultano inconciliabili”; vi è inoltre unNumero registro generale 3458/2025Numero sezionale 1541/2026Numero di raccolta generale 20889/2026Data pubblicazione 20/06/2026errore evidente di percezione delle prove documentali e testimoniali; laCorte d’appello cade in contraddizione in quanto da un lato asserisce chedalla lettera del 10 agosto 2012 risulta che controparte avesse pagato ilsaldo dei lavori eseguiti e che quindi non dovesse altro, dall’altro latosostiene che la medesima avesse versato la maggiore somma di euro30.801,36; la Corte d’appello è inoltre incorsa in un errore che hainvestito il contenuto oggettivo della prova orale, prova orale in base allaquale la medesima Corte con una precedente ordinanza aveva sospesol’esecutività della sentenza di primo grado; è infatti palese che nelconcedere la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado ilgiudice d’appello abbia fondato la propria decisione sulla base dell’esitodelle prove orali; al contratto di appalto è allegato il computo metrico delleopere da eseguire, diverso dall’elenco letto ai testimoni che contiene unaserie di voci che i testimoni hanno asserito essere stati eseguiti e che sonoal di fuori da quelli elencati nel computo metrico; dalla semplicecomparazione tra il computo metrico di cui al contratto e l’elenco dellelavorazioni di cui alla propria memoria era facilmente ricavabile che lelavorazioni erano state eseguite, ma in quantitativi diversi rispetto a quelliinizialmente contrattualizzati, e altre lavorazioni erano state eseguite exnovo in quanto non contemplate nel contratto; in conclusione, la Corted’appello, sulla base delle prove orali nonché del contratto di appalto e delcomputo metrico allegato e della mancata contestazione della contropartein merito ai lavori extra-contratto e comunque superiori in metratura e innumerazione rispetto al contratto, ha ritenuto inesistente un fatto la cuiverità è positivamente e documentalmente accertata.Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello ha confermato ilrigetto della domanda monitoria sottolineando anzitutto che l’opposizionea decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione nelquale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valeredall’opposto, cosicché trovano applicazione i principi in tema di ripartoNumero registro generale 3458/2025Numero sezionale 1541/2026Numero di raccolta generale 20889/2026Data pubblicazione 20/06/2026dell’onere della prova, secondo cui il creditore che agisca deve provare ilsuo diritto, cosicché il ricorrente - che ha agito per ottenere il pagamentodella somma di euro 101.920 quale corrispettivo per lavori eseguiti extra-contratto - avrebbe dovuto dimostrare la fondatezza della propria pretesa.La Corte d’appello ha poi precisato che, contrariamente a quantosostenuto dall’appellante, oggi ricorrente, non poteva trovare applicazioneil principio di non contestazione, dando rilievo ad una missiva inviata alricorrente da controparte. Ad avviso del giudice d’appello, dal contenutodella missiva emerge infatti l’espressa contestazione dell’importo richiestocon la fattura (al riguardo va ricordato che “l'accertamento dellasussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione,rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezzadell'atto della parte, è funzione del giudice di merito”, così Cass. n.3680/2019).Il giudice d’appello ha poi considerato le clausole 5 e 6 del contratto diappalto stipulato tra le parti, ove si prevede che l’appaltatore non potevaapportare variazioni a quanto previsto nel capitolato dei lavori e/o nelcomputo metrico, né alle modalità di esecuzione dell’opera, salvopreventiva autorizzazione scritta del committente e che, a sua volta, ilcommittente aveva diritto di apportare variazioni a quanto previsto nelcapitolato lavori e alle modalità di esecuzione dell’opera attraverso unaspecifica variante scritta da comunicare all’appaltatore, che aveva diritto alcompenso per i maggiori lavori preventivamente concordati per iscrittocon il committente.Il giudice d’appello ha poi ricordato che, secondo l’orientamento di questaCorte, il regime probatorio delle variazioni dell’opera muta a seconda cheesse siano dovute all’iniziativa dell’appaltatore ovvero a quella delcommittente, cosicché nel primo caso le modifiche devono essereautorizzate dal committente con atto scritto, mentre nel secondo casoNumero registro generale 3458/2025Numero sezionale 1541/2026Numero di raccolta generale 20889/2026Data pubblicazione 20/06/2026l’art. 1661 c.c. consente all’appaltatore di provare con tutti i mezziconsentiti che le variazioni sono state richieste dal committente.Il giudice d’appello, pur a fronte di quanto stabilito dall’art. 6 del contrattodi appalto, che come si è detto prevedeva che le variazioni fosserocomunicate per iscritto e che l’appaltatore avesse diritto al compenso solodei maggiori lavori concordati per iscritto, ha osservato che non potevacomunque dirsi raggiunta la prova della loro esecuzione, non ritenendosufficiente l’allegato riepilogo delle lavorazioni, documento di formazioneunilaterale che non reca alcuna sottoscrizione della controparte; né dagliallegati al contratto d’appalto, né dal certificato di regolare esecuzionedelle opere, certificato che non descrive in modo specifico i singoli lavorieseguiti e in particolare quali di questi sarebbero stati extra-contratto.Ad avviso del giudice d’appello, neppure dalle prove testimoniali sarebberoemersi elementi per potere affermare la realizzazione di opere aggiuntive,ritenendo che né dall’articolazione dei capitoli di prova né da quantoriferito dai testimoni fosse possibile evincere se si trattasse o meno diopere già previste nel contratto o diverse e ulteriori rispetto ad esso.Il descritto ragionamento della Corte d’appello non è meramenteapparente e non è affetto da contraddizioni inconciliabili.Neppure è ravvisabile nella valutazione operata dal giudice d’appello deglielementi di prova il vizio di travisamento della medesima. Come hannoprecisato di recente le sezioni unite di questa Corte (cfr. in tal senso Cass.,Sez. un., n. 5792/2024), il travisamento del contenuto oggettivodella prova ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé enon di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria alfatto probatorio. Nel caso in esame quello che viene denunciato dalricorrente non è una svista concernente il fatto probatorio in sé, ma lariconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio,sostanziandosi la censura nella critica alla valutazione delle provedocumentali e testimoniali data dal giudice d’appello. Quello che inNumero registro generale 3458/2025Numero sezionale 1541/2026Numero di raccolta generale 20889/2026Data pubblicazione 20/06/2026sostanza il ricorrente chiede alla Corte è una inammissibile rivalutazionedegli elementi di prova acquisiti al processo.2) Il secondo motivo lamenta, in relazione ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c.,violazione o falsa applicazione degli artt. 2033 e 2967 c.c., 115 e 116c.p.c.: la Corte d’appello ha rigettato il gravame del ricorrente nella partein cui censurava l’accoglimento della domanda riconvenzionale;controparte era tenuta a provare non solo la consegna di denaro, maanche il titolo in forza del quale ne chiedeva la restituzione e a tal fineaveva chiesto l’ammissione di interrogatorio formale del ricorrente,interrogatorio formale che non è stato ammesso dal Tribunale, che haritenuto esaustiva la certificazione di regolare esecuzione dell’opera e difine lavori; in appello controparte non ha formulato alcuna istanzaistruttoria, cosicché è da ritenersi non provato il fatto della mancataaccelerazione della ultimazione dei lavori addotto dall’opponente comecausa della restituzione della maggiore somma versata; controparte nonha mai reclamato la somma di euro 30.801,36 sino all’instaurato giudiziodi opposizione, né la medesima ha mai asserito che la somma ingiuntanon fosse dovuta perché i lavori extra-contratto non erano stati eseguiti,né commissionati, né concordati.Il motivo non può essere accolto.mancanza di causa del pagamento. Essendo pacifico che il prezzoconcordato tra le parti per l’esecuzione dei lavori era previsto nel contrattodi appalto come pari ad euro 540.800, che la società VittorioRistrutturazioni aveva versato la maggiore somma di euro 571.601,36 enon essendo risultato provato che tale somma fosse dovuta qualepagamento di lavori extracontrattuali, correttamente la Corte d’appello haritenuto provata la domanda di ripetizione dell’indebito e ha condannato ilricorrente al pagamento della differenza tra quanto pattuito e quantoversato.Numero registro generale 3458/2025Numero sezionale 1541/2026Numero di raccolta generale 20889/2026Data pubblicazione 20/06/2026Il ricorso va pertanto rigettato e le spese seguono la soccombenza, condistrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosidistrattario.Ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., avendo il collegio definitoil giudizio in conformità alla proposta, trovano applicazione il terzo e ilquarto comma dell’art. 96 c.p.c.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente, cheliquida in euro 6.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali(15%) e accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pacchiarotti, nonché al pagamento in favore della controricorrente di euro4.000, ai sensi del comma 3 dell’art. 96 c.p.c., nonché al pagamento infavore della Cassa delle ammende di euro 3.000, ai sensi del comma 4dell’art. 96 c.p.c.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 10 giugno 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
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