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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 49288/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 10/03/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, in sede di riesame ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città in data 17 febbraio 2022, con la quale era stata applicata nei confronti del medesimo la misura cautelare della custodia in carcere in quanto ritenuto gravemente indiziato di avere fatto parte dell'associazione di stampo mafioso denominata clan 'Mazzei' e, in particolare, dell'articolazione territoriale di Adrano diretta da Cristian L cero dal 2016 sino al settembre 2019 (capo 1 della rubrica).

1.1. Con la richiesta di riesame il [OSCURATO:PERSONA] aveva, anzitutto, eccepito il difetto di autonoma motivazione dell'ordinanza genetica e la mancanza di motivazione in ordine alla gravità indiziaria.

Inoltre, egli aveva contestato la sussistenza della gravità indiziaria a suo carico atteso lo scarno ed insignificante quadro indiziario, costituito unicamente dalle generiche dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia e la mancata acquisizione di riscontri esterni ed individualizzanti. [OSCURATO:PERSONA] aveva poi aggiunto di non essere il cognato di [OSCURATO:PERSONA], non essendo sposato, che altri collaboratori di giustizia non avevano indicato il ricorrente come un appartenente al clan e che egli - durante il lungo periodo di indagine - non era mai stato intercettato e non risultava avere mai avuto contatti con altri associati.

Il ricorrente, infine, aveva contestato la sussistenza delle esigenze cautelari tenuto conto della assenza di precedenti penali e di pendenze a suo carico. 1.2.

Il Tribunale, con la ordinanza sopra indicata, ha respinto l'impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] confermando integralmente l'ordinanza genetica.

In particolare, ha escluso che il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari fosse privo di una autonoma valutazione della gravità indiziaria.

1.3. Quanto poi alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato, è stato evidenziato che le indagini avevano preso avvio da un'annotazione della [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Messina del 23 aprile 2018 con la quale era stato segnalato che, in Adrano, [OSCURATO:PERSONA] (cognato di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] utilizzavano l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] per la vendita di sostanze stupefacenti, nonché da quanto riferito dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali avevano riferito della costituzione di un nuovo gruppo criminale, operante in Adrano, facente capo al [OSCURATO:PERSONA] ed attivo, principalmente, nello spaccio di stupefacenti, il cui attivismo aveva infastidito altri gruppi criminali operanti nello stesso comune (i clan Santangelo-Taccuni e Scalisi).

1.4. Sulla scorta di tali elementi venivano, quindi, iniziate attività di indagine mediante l'esame di alcuni collaboratori di giustizia, per mezzo di intercettazioni telefoniche ed ambientali (soprattutto all'interno di autovetture in uso agli indagati) e con l'installazione di telecamere in località di interesse investigativo.

Dalle suddette indagini si ricavava la conferma ).sa- costituzione del gruppo criminale da parte di [OSCURATO:PERSONA] operante nel comune di Adrano come articolazione dell'associazione di stampo mafioso attiva in Catania e capeggiata da Santo e [OSCURATO:PERSONA], i quali riconoscevano come propria derivazione il sodalizio di Adrano.

Vari collaboratori di giustizia avevano inoltre confermato che, nel tempo, si era sempre andato sempre acuendo il contrasto tra la nuova organizzazione del [OSCURATO:PERSONA] e gli altri gruppi criminali preesistenti come gli Scalisi ed i [OSCURATO:PERSONA] (legati, a loro volta, agli storici gruppi mafiosi catanesi Laudani e Santapaola), che consideravano la nuova formazione come una minaccia per i loro interessi sul territorio e, in particolare, per l'attività legata al narcotraffico.

I crescenti contrasti tra i gruppi avevano poi avevano condotto, nell'agosto del 2019, al tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (figura apicale del clan Scalisi) e del suo accompagnatore [OSCURATO:PERSONA].

Da quanto riferito da più collaboratori (tra cui lo stesso Giarrizzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) si era appurato che, già nel 2016 e nel 2017 e poi nel 2020, vi erano state varie riunioni avvenute a Catania tra il gruppo Scalisi - Santangelo ed il clan Mazzei nel corso delle quali i primi avevano lamentato l'ingerenza del [OSCURATO:PERSONA] nel territorio di Adrano ed avevano ribadito che quest'ultimo non avrebbe più potuto spacciare e commettere reati nell'area.1.5.

Secondo il Tribunale, quindi, unitamente alle convergenze delle dichiarazioni dei vari collaboratori circa la sussistenza e la collocazione criminale del gruppo capeggiato dal [OSCURATO:PERSONA], lo stesso presentava altri elementi caratteristici dei gruppi mafiosi in aggiunta alla sua correlazione con il sodalizio mafioso catanese Mazzei.

Tali ulteriori elementi sono stati ricavati dalle intercettazioni dalla quali è emerso il frequente utilizzo da parte del gruppo delle armi, come nell'episodio richiamato a pagina 47 e ss. dell'ordinanza genetica, riguardante l'appoggio ad un sodale di nome Concetto nella vicenda che contrapponeva quest'ultimo ad un'altra persona per una vicenda riguardante una donna.

Inoltre, sempre dalle intercettazioni ambientali, erano emersi ulteriori riferimenti alla disponibilità di armi da parte del [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi sodali, nonché al proposito del primo di acquistare un fucile da guerra, nonché la volontà di ricorrere alla forza intimidatrice anche mediante l'uso delle armi contro le forze dell'ordine (pagg. 47-63 dell'ordinanza genetics).

La custodia delle armi del gruppo era affidata ai cd. 'camminanti' capeggiati da [OSCURATO:PERSONA], come confermato dalle riprese delle telecamere di sorveglianza che consentivano di individuare il luogo di occultamento delle armi in un terreno limitrofo alle abitazioni del Restivo. 33htZ

1.6. Ulteriori conferme alla tesi accusatoria kstatat-trattL poi dai rapporti intrattenuti dal [OSCURATO:PERSONA] con il clan Mazzei e, in particolare, con l'esponente di spicco [OSCURATO:PERSONA]; altro episodio emblematico è stato considerato il colloquio intercorso il 27 gennaio 2019 tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (soggetto organico a clan dei Carcagnusi) nel corso del quale si riferiscono all'attività di spaccio da loro gestita al momento, ma iniziata da personaggi di spicco del clan Mazzei al momento detenuti.

2. Con r-i-ferip~) alla posizione specifica del [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale del riesame ha osservato che la sua appartenenza al clan del [OSCURATO:PERSONA] è stata riferita da vari collaboratori di giustizia, tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui credibilità ed attendibilità intrinseca era già stata ampiamente valutata dal Giudice per le indagini preliminari.

In particolare [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di conoscere il [OSCURATO:PERSONA] da molti anni e di avere saputo da [OSCURATO:PERSONA] - durante un periodo di detenzione a Siracusa - che il [OSCURATO:PERSONA] aveva costituito un proprio gruppo criminale affiliato al clan Mazzei di Catania, di cui faceva parte [OSCURATO:PERSONA] (cognato del [OSCURATO:PERSONA]) con il compito di spacciare stupefacenti in Adrano.

Tali dichiarazioni hanno confermato il rapporto di affiliazione del [OSCURATO:PERSONA] nel 2018 ed hanno trovato riscontro nella circostanza che il ricorrente (riconosciuto in fotografia dal [OSCURATO:PERSONA] il 7 febbraio 2020) era convivente della sorella del [OSCURATO:PERSONA].

Di analogo contenuto è risultato quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riconosciuto il [OSCURATO:PERSONA] fotograficamente ribadendo che era il fidanzato della sorella del [OSCURATO:PERSONA] e che si vantava dello stretto legame tra lui ed il cognato con [OSCURATO:PERSONA] (detto 'u panitteri') del clan Mazzei (esame del 9 ottobre 2019).

L'organicità del [OSCURATO:PERSONA] al gruppo capeggiato dal [OSCURATO:PERSONA] era stata confermata anche dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva identificato l'odierno ricorrente in fotografia aggiungendo che era il cognato del [OSCURATO:PERSONA], appartenente al gruppo capeggiato da quest'ultimo con un ruolo non di semplice spacciatore, ma piuttosto di collaboratore del cognato nell'acquisto dello stupefacente e nella tenuta della reelativa contabilità (interrogatorio del 13 dicembre 2018).

Anche il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], aveva riconosciuto fotograficamente l'indagato ed aveva confermato la sua appartenenza al gruppo capeggiato dal [OSCURATO:PERSONA], del quale era ex cognato in quanto già sposato con la sorella (esame del 10 settembre 2020)

3. Il Tribunale del riesame ha, quindi, ritenuto che non occorrevano ulteriori riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori sopra indicati in quanto le stesse risultavano coerenti, precise, circostanziate e convergenti e si riscontravano tra loro sia rispetto all'appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al gruppo capeggiato dal [OSCURATO:PERSONA], sia in ordine al suo ruolo svolto all'interno dello stesso sodalizio.

D'altra parte quanto dichiarato dai collaboratori di giustizia aveva trovato conferma nei controlli effettuati dalle forze di polizia (il 24 gennaio 2018 ed il 7 maggio 2019), che avevano dimostrato la prosecuzione dei contatti e delle frequentazioni tra il [OSCURATO:PERSONA] e gli altri esponenti di spicco del clan mafioso.

3.1. Pertanto, sulla base del sopra indicato compendio indiziario, il Tribunale ha ritenuto realizzato il meccanismo probatorio della convergenza del molteplice, confermato anche dai riscontri esterni, nonché la sussistenza delle condizioni di cui all'art.273 cod. proc. pen. rispetto al delitto di cui all'art.416-bis cod. pen. oggetto della imputazione provvisoria sub 1).3.2.

Quanto poi alle esigenze cautelari il Tribunale ha osservato che le stesse, in considerazione del tipo di imputazione, sono presunte e che, inoltre, nel caso di specie non sono stati rilevati elementi dai quali desumere la interruzione dei legami con il gruppo che, al contrario, erano stati confermati dagli esiti dei controlli effettuati dalla forze dell'ordine, in occasione dei quali il [OSCURATO:PERSONA] è stato trovato in compagnia di altri componenti di rilievo del gruppo.

4. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1.

Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c) ed e) , cod. proc. pen., la nullità del provvedimento impugnato ai sensi dell'art.292 cod. proc. pen., per difetto dell'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, nonché per omessa motivazione.

Egli osserva che il Tribunale ha fornito una motivazione apparente rispetto alle censure mosse in ordine alla carenza assoluta di autonoma motivazione da parte del Giudice per le indagini preliminari sulla posizione del [OSCURATO:PERSONA].

4.2. Con il secondo lamenta, ai sensi dellart.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale di cui alla imputazione provvisoria.

In particolare con l'impugnazione ci si duole del fatto che la motivazione del Tribunale, circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sia carente in quanto basata unicamente sulle dichiarazioni dei collaboratori, rimaste prive di significativi riscontri esterni. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il ricorso è infondato e che, pertanto, deve essere respinto per le ragioni di seguito indicate.

2. Anzitutto, quanto al primo motivo, deve rilevarsi che - al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente - il Tribunale ha escluso, con motivazione congrua e priva di vizi logici, che l'ordinanza genetica fosse la mera riproposizione di quanto contenuto nella richiesta avanzata dal pubblico ministero.

In particolare, il Tribunale ha osservato che la specifica ed autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari emergeva, anzitutto, dalla differente voluminosità dei due atti (652 pagine la richiesta del p.m. e 289 l'ordinanza di custodia cautelare), elemento che dimostrava una differenza non soltanto quantitativa avendo il Giudice per le indagini preliminari operato una sintesi ed una rielaborazione critica delle argomentazioni poste a fondamento della richiesta formulata dalla pubblica accusa.

2.1. Inoltre, il G.i.p. dopo avere i • • . esposto le proprie valutazioni rispetto alla sussistenza della associazione di stampo mafioso,-i--gravi indizi circa la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla stessa associazione; il Tribunale ha poi evidenziato che il Giudice per le indagini preliminari aveva disatteso le richieste di misure cautelari per alcuni degli indagati escludendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nonché alcune circostanze aggravanti, argomentando in modo diffuso sul punto (cfr. pag. 3 della ordinanza del Tribunale).

2.1. Ne consegue che la lamentata omessa od apparente motivazione non sussiste e che, al contrario, il ricorrente non si è confrontato in modo specifico con il coerente ragionamento svolto dal Tribunale sul punto.

3. Con riferimento al secondo motivo si osserva che il Tribunale di Catania ha motivato, in modo congruo e non contraddittorio, rispetto alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del [OSCURATO:PERSONA], desunti dalle dichiarazioni convergenti di vari collaboratori di giustizia e dai controlli effettuati in due occasioni dalle forze di polizia, nel corso dei quali K l'odierno ricorrente si trovava in compagnia di esponenti di rilievo del clan [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, è stato coerentemente dato rilievo allo stretto legame del ricorrente con il capo del gruppo, determinato dal suo rapporto di convivenza con la sorella del predetto.

3.1. Al riguardo deve ricordarsi che il giudizio di intraneità ad un'associazione mafiosa non presuppone, sul piano indiziario, necessariamente la sussistenza di elementi a conferma di condotte di reato integrate all'interno del programma associativo e, dunque, di specifici atti esecutivi della condotta criminosa programmata.

L'illecito addebitato a colui che sia indicato in tesi accusatoria quale associato mafioso non consiste, infatti, nell'aver tenuto uno specifico comportamento, nell'aver mantenuto determinate relazioni personali, nell'avere tenuto azioni riprovevoli, ma richiede, sul terreno soggettivo, la sussistenza della c.d. affectio societatis, ossia la consapevolezza e volontà del singolo di far parte stabilmente del gruppo criminoso con piena condivisione dei fini perseguiti e dei metodi utilizzati; sul piano oggettivo, il «fattivo inserimento» nell'organizzazione criminale, attraverso la ricostruzione - sia pure per indizi - di un «ruolo» svolto dall'agente o comunque di singole condotte che - per la loro particolare capacità dimostrativa - possano essere ritenute quali «indici rivelatori» dell'avvenuto inserimento nella realtà dinamica ed organizzativa del gruppo, del prendere parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi" (Cass.

S.U., n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231670).

Pertanto, in mancanza di prove direttamente rappresentative dell'ingresso del singolo nella compagine criminosa, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la dimostrazione della partecipazione possa essere legittimamente desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza, tratte dalla realtà già riscontrata e dalle modalità di funzionamento dello specifico fenomeno criminoso, possa logicamente inferirsi l'appartenenza quale stabile inserimento dell'associato nella configurazione organizzativa del sodalizio.

Tale indirizzo giurisprudenziale è stato confermato da altre sentenze, con le quali è stato ribadito che il giudizio di intraneità ben può riposare su significativi "facta concludentia" in grado di dimostrare, fuori da automatismi probatori, il fatto del vincolo associativo che lega il partecipe alla compagine, l'adesione al "pactum sceleris", la volontà individuale di appartenenza e quella del gruppo di annoverare e riconoscere il singolo tra i suoi esponenti. (Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, P.G. in proc.

Pesce e altri, Rv. 269040).

3.2. A quanto sopra va aggiunto che le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina e altri, Rv. 255145, secondo la quale la sequenza -consistente nel triplice vaglio della credibilità soggettiva del dichiarante, dell'affidabilità intrinseca e consistenza della narrazione e dei riscontri esterni individualizzanti- "non deve essere - per così dire - rigorosamente rigida, nel senso cioè che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate.

In particolare, la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra prova dichiarativa, devono essere valutate unitariamente...

In sostanza, devono essere superate eventuali riserve circa l'attendibilità del narrato, vagliandone la valenza probatoria anche alla luce di tutti gli altri elementi di informazione legittimamente acquisiti".

Un'ulteriore precisazione è d'obbligo: quando la contestazione riguardi la partecipazione ad un'associazione per delinquere, la conferma dell'attendibilità dell'accusa proveniente da un collaboratore di giustizia può provenire anche da altro collaboratore, seppure riferisca un fatto diverso, ma comunque indicativo e significativo della partecipazione all'associazione, a nulla rilevando che sia collocabile in altro contesto temporale o che riguardi una differente condotta, purchè ricadente nel periodo indicato nell'imputazione.

In tema di reati associativi, oggetto di accertamento è, difatti, la condotta di partecipazione o direzione, intesa quale stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio; ne consegue che l'elemento di riscontro individualizzante non deve rappresentare le medesime circostanze o attività attribuite all'accusato dal chiamante in correità o in reità, che potrebbero persino non assumere un rilievo autonomo sul piano dell'illecito penale, posto che il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato, quanto la sua appartenenza all'organizzazione criminosa (tra le molte: Sez. 5, n. 21562 del 03/02/2015, Fiorisi, Rv. 263704; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Pg, Rechichi ed altri, Rv. 264380; Sez. 1, n. 10734 del 23/01/2013, Marrone, Rv. 254885; Sez. 2, n. 23687 del 3/05/2012, D'Ambrogio ed altri Rv. 253221).

3.4. Il ricorrente, qui:ritt, lamentando la violazione di legge ed il vizio di vuck ettunext c‘v• izzi2 motivazioneytende in realtàlad una differente valutazione degli elementi indiziari a suo carico, adeguatamente scrutinati nel provvedimento impugnato con ,..-odreuuLor- ,"2_ motivazione adeguata e non illogica. [OSCURATO:PERSONA] però, come è noto, non è ammessa in questa sede dovendosi escludere per le ragioni sopra illustrate il travisamento della prova. 6.AI rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 10/03/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, in sede di riesame ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città in data 17 febbraio 2022, con la quale era stata applicata nei confronti del medesimo la misura cautelare della custodia in carcere in quanto ritenuto gravemente indiziato di avere fatto parte dell'associazione di stampo mafioso denominata clan 'Mazzei' e, in particolare, dell'articolazione territoriale di Adrano diretta da Cristian L cero dal 2016 sino al settembre 2019 (capo 1 della rubrica). 1.1. Con la richiesta di riesame il [OSCURATO:PERSONA] aveva, anzitutto, eccepito il difetto di autonoma motivazione dell'ordinanza genetica e la mancanza di motivazione in ordine alla gravità indiziaria. Inoltre, egli aveva contestato la sussistenza della gravità indiziaria a suo carico atteso lo scarno ed insignificante quadro indiziario, costituito unicamente dalle generiche dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia e la mancata acquisizione di riscontri esterni ed individualizzanti. [OSCURATO:PERSONA] aveva poi aggiunto di non essere il cognato di [OSCURATO:PERSONA], non essendo sposato, che altri collaboratori di giustizia non avevano indicato il ricorrente come un appartenente al clan e che egli - durante il lungo periodo di indagine - non era mai stato intercettato e non risultava avere mai avuto contatti con altri associati. Il ricorrente, infine, aveva contestato la sussistenza delle esigenze cautelari tenuto conto della assenza di precedenti penali e di pendenze a suo carico. 1.2. Il Tribunale, con la ordinanza sopra indicata, ha respinto l'impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] confermando integralmente l'ordinanza genetica. In particolare, ha escluso che il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari fosse privo di una autonoma valutazione della gravità indiziaria. 1.3. Quanto poi alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato, è stato evidenziato che le indagini avevano preso avvio da un'annotazione della [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Messina del 23 aprile 2018 con la quale era stato segnalato che, in Adrano, [OSCURATO:PERSONA] (cognato di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] utilizzavano l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] per la vendita di sostanze stupefacenti, nonché da quanto riferito dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali avevano riferito della costituzione di un nuovo gruppo criminale, operante in Adrano, facente capo al [OSCURATO:PERSONA] ed attivo, principalmente, nello spaccio di stupefacenti, il cui attivismo aveva infastidito altri gruppi criminali operanti nello stesso comune (i clan Santangelo-Taccuni e Scalisi). 1.4. Sulla scorta di tali elementi venivano, quindi, iniziate attività di indagine mediante l'esame di alcuni collaboratori di giustizia, per mezzo di intercettazioni telefoniche ed ambientali (soprattutto all'interno di autovetture in uso agli indagati) e con l'installazione di telecamere in località di interesse investigativo. Dalle suddette indagini si ricavava la conferma ).sa- costituzione del gruppo criminale da parte di [OSCURATO:PERSONA] operante nel comune di Adrano come articolazione dell'associazione di stampo mafioso attiva in Catania e capeggiata da Santo e [OSCURATO:PERSONA], i quali riconoscevano come propria derivazione il sodalizio di Adrano. Vari collaboratori di giustizia avevano inoltre confermato che, nel tempo, si era sempre andato sempre acuendo il contrasto tra la nuova organizzazione del [OSCURATO:PERSONA] e gli altri gruppi criminali preesistenti come gli Scalisi ed i [OSCURATO:PERSONA] (legati, a loro volta, agli storici gruppi mafiosi catanesi Laudani e Santapaola), che consideravano la nuova formazione come una minaccia per i loro interessi sul territorio e, in particolare, per l'attività legata al narcotraffico. I crescenti contrasti tra i gruppi avevano poi avevano condotto, nell'agosto del 2019, al tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (figura apicale del clan Scalisi) e del suo accompagnatore [OSCURATO:PERSONA]. Da quanto riferito da più collaboratori (tra cui lo stesso Giarrizzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) si era appurato che, già nel 2016 e nel 2017 e poi nel 2020, vi erano state varie riunioni avvenute a Catania tra il gruppo Scalisi - Santangelo ed il clan Mazzei nel corso delle quali i primi avevano lamentato l'ingerenza del [OSCURATO:PERSONA] nel territorio di Adrano ed avevano ribadito che quest'ultimo non avrebbe più potuto spacciare e commettere reati nell'area.1.5. Secondo il Tribunale, quindi, unitamente alle convergenze delle dichiarazioni dei vari collaboratori circa la sussistenza e la collocazione criminale del gruppo capeggiato dal [OSCURATO:PERSONA], lo stesso presentava altri elementi caratteristici dei gruppi mafiosi in aggiunta alla sua correlazione con il sodalizio mafioso catanese Mazzei. Tali ulteriori elementi sono stati ricavati dalle intercettazioni dalla quali è emerso il frequente utilizzo da parte del gruppo delle armi, come nell'episodio richiamato a pagina 47 e ss. dell'ordinanza genetica, riguardante l'appoggio ad un sodale di nome Concetto nella vicenda che contrapponeva quest'ultimo ad un'altra persona per una vicenda riguardante una donna. Inoltre, sempre dalle intercettazioni ambientali, erano emersi ulteriori riferimenti alla disponibilità di armi da parte del [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi sodali, nonché al proposito del primo di acquistare un fucile da guerra, nonché la volontà di ricorrere alla forza intimidatrice anche mediante l'uso delle armi contro le forze dell'ordine (pagg. 47-63 dell'ordinanza genetics). La custodia delle armi del gruppo era affidata ai cd. 'camminanti' capeggiati da [OSCURATO:PERSONA], come confermato dalle riprese delle telecamere di sorveglianza che consentivano di individuare il luogo di occultamento delle armi in un terreno limitrofo alle abitazioni del Restivo. 33htZ 1.6. Ulteriori conferme alla tesi accusatoria kstatat-trattL poi dai rapporti intrattenuti dal [OSCURATO:PERSONA] con il clan Mazzei e, in particolare, con l'esponente di spicco [OSCURATO:PERSONA]; altro episodio emblematico è stato considerato il colloquio intercorso il 27 gennaio 2019 tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (soggetto organico a clan dei Carcagnusi) nel corso del quale si riferiscono all'attività di spaccio da loro gestita al momento, ma iniziata da personaggi di spicco del clan Mazzei al momento detenuti. 2. Con r-i-ferip~) alla posizione specifica del [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale del riesame ha osservato che la sua appartenenza al clan del [OSCURATO:PERSONA] è stata riferita da vari collaboratori di giustizia, tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui credibilità ed attendibilità intrinseca era già stata ampiamente valutata dal Giudice per le indagini preliminari. In particolare [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di conoscere il [OSCURATO:PERSONA] da molti anni e di avere saputo da [OSCURATO:PERSONA] - durante un periodo di detenzione a Siracusa - che il [OSCURATO:PERSONA] aveva costituito un proprio gruppo criminale affiliato al clan Mazzei di Catania, di cui faceva parte [OSCURATO:PERSONA] (cognato del [OSCURATO:PERSONA]) con il compito di spacciare stupefacenti in Adrano. Tali dichiarazioni hanno confermato il rapporto di affiliazione del [OSCURATO:PERSONA] nel 2018 ed hanno trovato riscontro nella circostanza che il ricorrente (riconosciuto in fotografia dal [OSCURATO:PERSONA] il 7 febbraio 2020) era convivente della sorella del [OSCURATO:PERSONA]. Di analogo contenuto è risultato quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riconosciuto il [OSCURATO:PERSONA] fotograficamente ribadendo che era il fidanzato della sorella del [OSCURATO:PERSONA] e che si vantava dello stretto legame tra lui ed il cognato con [OSCURATO:PERSONA] (detto 'u panitteri') del clan Mazzei (esame del 9 ottobre 2019). L'organicità del [OSCURATO:PERSONA] al gruppo capeggiato dal [OSCURATO:PERSONA] era stata confermata anche dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva identificato l'odierno ricorrente in fotografia aggiungendo che era il cognato del [OSCURATO:PERSONA], appartenente al gruppo capeggiato da quest'ultimo con un ruolo non di semplice spacciatore, ma piuttosto di collaboratore del cognato nell'acquisto dello stupefacente e nella tenuta della reelativa contabilità (interrogatorio del 13 dicembre 2018). Anche il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], aveva riconosciuto fotograficamente l'indagato ed aveva confermato la sua appartenenza al gruppo capeggiato dal [OSCURATO:PERSONA], del quale era ex cognato in quanto già sposato con la sorella (esame del 10 settembre 2020) 3. Il Tribunale del riesame ha, quindi, ritenuto che non occorrevano ulteriori riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori sopra indicati in quanto le stesse risultavano coerenti, precise, circostanziate e convergenti e si riscontravano tra loro sia rispetto all'appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al gruppo capeggiato dal [OSCURATO:PERSONA], sia in ordine al suo ruolo svolto all'interno dello stesso sodalizio. D'altra parte quanto dichiarato dai collaboratori di giustizia aveva trovato conferma nei controlli effettuati dalle forze di polizia (il 24 gennaio 2018 ed il 7 maggio 2019), che avevano dimostrato la prosecuzione dei contatti e delle frequentazioni tra il [OSCURATO:PERSONA] e gli altri esponenti di spicco del clan mafioso. 3.1. Pertanto, sulla base del sopra indicato compendio indiziario, il Tribunale ha ritenuto realizzato il meccanismo probatorio della convergenza del molteplice, confermato anche dai riscontri esterni, nonché la sussistenza delle condizioni di cui all'art.273 cod. proc. pen. rispetto al delitto di cui all'art.416-bis cod. pen. oggetto della imputazione provvisoria sub 1).3.2. Quanto poi alle esigenze cautelari il Tribunale ha osservato che le stesse, in considerazione del tipo di imputazione, sono presunte e che, inoltre, nel caso di specie non sono stati rilevati elementi dai quali desumere la interruzione dei legami con il gruppo che, al contrario, erano stati confermati dagli esiti dei controlli effettuati dalla forze dell'ordine, in occasione dei quali il [OSCURATO:PERSONA] è stato trovato in compagnia di altri componenti di rilievo del gruppo. 4. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c) ed e) , cod. proc. pen., la nullità del provvedimento impugnato ai sensi dell'art.292 cod. proc. pen., per difetto dell'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, nonché per omessa motivazione. Egli osserva che il Tribunale ha fornito una motivazione apparente rispetto alle censure mosse in ordine alla carenza assoluta di autonoma motivazione da parte del Giudice per le indagini preliminari sulla posizione del [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Con il secondo lamenta, ai sensi dellart.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale di cui alla imputazione provvisoria. In particolare con l'impugnazione ci si duole del fatto che la motivazione del Tribunale, circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sia carente in quanto basata unicamente sulle dichiarazioni dei collaboratori, rimaste prive di significativi riscontri esterni. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il ricorso è infondato e che, pertanto, deve essere respinto per le ragioni di seguito indicate. 2. Anzitutto, quanto al primo motivo, deve rilevarsi che - al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente - il Tribunale ha escluso, con motivazione congrua e priva di vizi logici, che l'ordinanza genetica fosse la mera riproposizione di quanto contenuto nella richiesta avanzata dal pubblico ministero. In particolare, il Tribunale ha osservato che la specifica ed autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari emergeva, anzitutto, dalla differente voluminosità dei due atti (652 pagine la richiesta del p.m. e 289 l'ordinanza di custodia cautelare), elemento che dimostrava una differenza non soltanto quantitativa avendo il Giudice per le indagini preliminari operato una sintesi ed una rielaborazione critica delle argomentazioni poste a fondamento della richiesta formulata dalla pubblica accusa. 2.1. Inoltre, il G.i.p. dopo avere i • • . esposto le proprie valutazioni rispetto alla sussistenza della associazione di stampo mafioso,-i--gravi indizi circa la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla stessa associazione; il Tribunale ha poi evidenziato che il Giudice per le indagini preliminari aveva disatteso le richieste di misure cautelari per alcuni degli indagati escludendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nonché alcune circostanze aggravanti, argomentando in modo diffuso sul punto (cfr. pag. 3 della ordinanza del Tribunale). 2.1. Ne consegue che la lamentata omessa od apparente motivazione non sussiste e che, al contrario, il ricorrente non si è confrontato in modo specifico con il coerente ragionamento svolto dal Tribunale sul punto. 3. Con riferimento al secondo motivo si osserva che il Tribunale di Catania ha motivato, in modo congruo e non contraddittorio, rispetto alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del [OSCURATO:PERSONA], desunti dalle dichiarazioni convergenti di vari collaboratori di giustizia e dai controlli effettuati in due occasioni dalle forze di polizia, nel corso dei quali K l'odierno ricorrente si trovava in compagnia di esponenti di rilievo del clan [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, è stato coerentemente dato rilievo allo stretto legame del ricorrente con il capo del gruppo, determinato dal suo rapporto di convivenza con la sorella del predetto. 3.1. Al riguardo deve ricordarsi che il giudizio di intraneità ad un'associazione mafiosa non presuppone, sul piano indiziario, necessariamente la sussistenza di elementi a conferma di condotte di reato integrate all'interno del programma associativo e, dunque, di specifici atti esecutivi della condotta criminosa programmata. L'illecito addebitato a colui che sia indicato in tesi accusatoria quale associato mafioso non consiste, infatti, nell'aver tenuto uno specifico comportamento, nell'aver mantenuto determinate relazioni personali, nell'avere tenuto azioni riprovevoli, ma richiede, sul terreno soggettivo, la sussistenza della c.d. affectio societatis, ossia la consapevolezza e volontà del singolo di far parte stabilmente del gruppo criminoso con piena condivisione dei fini perseguiti e dei metodi utilizzati; sul piano oggettivo, il «fattivo inserimento» nell'organizzazione criminale, attraverso la ricostruzione - sia pure per indizi - di un «ruolo» svolto dall'agente o comunque di singole condotte che - per la loro particolare capacità dimostrativa - possano essere ritenute quali «indici rivelatori» dell'avvenuto inserimento nella realtà dinamica ed organizzativa del gruppo, del prendere parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi" (Cass. S.U., n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231670). Pertanto, in mancanza di prove direttamente rappresentative dell'ingresso del singolo nella compagine criminosa, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la dimostrazione della partecipazione possa essere legittimamente desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza, tratte dalla realtà già riscontrata e dalle modalità di funzionamento dello specifico fenomeno criminoso, possa logicamente inferirsi l'appartenenza quale stabile inserimento dell'associato nella configurazione organizzativa del sodalizio. Tale indirizzo giurisprudenziale è stato confermato da altre sentenze, con le quali è stato ribadito che il giudizio di intraneità ben può riposare su significativi "facta concludentia" in grado di dimostrare, fuori da automatismi probatori, il fatto del vincolo associativo che lega il partecipe alla compagine, l'adesione al "pactum sceleris", la volontà individuale di appartenenza e quella del gruppo di annoverare e riconoscere il singolo tra i suoi esponenti. (Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, P.G. in proc. Pesce e altri, Rv. 269040). 3.2. A quanto sopra va aggiunto che le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina e altri, Rv. 255145, secondo la quale la sequenza -consistente nel triplice vaglio della credibilità soggettiva del dichiarante, dell'affidabilità intrinseca e consistenza della narrazione e dei riscontri esterni individualizzanti- "non deve essere - per così dire - rigorosamente rigida, nel senso cioè che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate. In particolare, la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra prova dichiarativa, devono essere valutate unitariamente... In sostanza, devono essere superate eventuali riserve circa l'attendibilità del narrato, vagliandone la valenza probatoria anche alla luce di tutti gli altri elementi di informazione legittimamente acquisiti". Un'ulteriore precisazione è d'obbligo: quando la contestazione riguardi la partecipazione ad un'associazione per delinquere, la conferma dell'attendibilità dell'accusa proveniente da un collaboratore di giustizia può provenire anche da altro collaboratore, seppure riferisca un fatto diverso, ma comunque indicativo e significativo della partecipazione all'associazione, a nulla rilevando che sia collocabile in altro contesto temporale o che riguardi una differente condotta, purchè ricadente nel periodo indicato nell'imputazione. In tema di reati associativi, oggetto di accertamento è, difatti, la condotta di partecipazione o direzione, intesa quale stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio; ne consegue che l'elemento di riscontro individualizzante non deve rappresentare le medesime circostanze o attività attribuite all'accusato dal chiamante in correità o in reità, che potrebbero persino non assumere un rilievo autonomo sul piano dell'illecito penale, posto che il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato, quanto la sua appartenenza all'organizzazione criminosa (tra le molte: Sez. 5, n. 21562 del 03/02/2015, Fiorisi, Rv. 263704; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Pg, Rechichi ed altri, Rv. 264380; Sez. 1, n. 10734 del 23/01/2013, Marrone, Rv. 254885; Sez. 2, n. 23687 del 3/05/2012, D'Ambrogio ed altri Rv. 253221). 3.4. Il ricorrente, qui:ritt, lamentando la violazione di legge ed il vizio di vuck ettunext c‘v• izzi2 motivazioneytende in realtàlad una differente valutazione degli elementi indiziari a suo carico, adeguatamente scrutinati nel provvedimento impugnato con ,..-odreuuLor- ,"2_ motivazione adeguata e non illogica. [OSCURATO:PERSONA] però, come è noto, non è ammessa in questa sede dovendosi escludere per le ragioni sopra illustrate il travisamento della prova. 6.AI rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Sentenza Cassazione n. 49288/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris