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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 33900/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto S. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi delkart.616 cod. proc. pen.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma, con la quale SERRA Carmela era stata condannata per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c) codice strada (tasso alcolemico pari a 1,84 g/I alla prima prova e a 1,93 g/I alla seconda, fatti accertati in Roccabianca il 13/1/2018).

Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, nel giudizio d'appello erano stati devoluti i temi della nullità della sentenza di primo grado ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 516 e 520 cod. proc. pen., per avere il PM modificato l'imputazione a dibattimento contestando la lett. c) dell'art. 186 in luogo della lett. b) e non corretto un errore materiale, con conseguente obbligo di notifica all'imputata, la quale aveva ricevuto un decreto penale di condanna (poi opposto) con un trattamento sanzionatorio coerente con la previsione di minore gravità; nonché il punto riguardante la nullità per omesso avviso ai sensi dell'art. 1.14 disp. att. cod. proc. pen., essendosi dato atto dell'avvertimento solo in sede di verbale redatto dopo l'accertamento, avvenuto all'orario riportato dai relativi scontrini dell'apparecchio utilizzato dagli accertatori.

Il giudice del gravame ha ritenuto entrambe le doglianze infondate, rilevando, quanto alla prima (non essendo stata riproposta in questa sede la questione processuale inerente all'avviso ai sensi dell'art. 114 disp. att., cod. proc. pen.), che la correzione dell'imputazione era avvenuta prima dell'apertura del dibattimento, che il tenore dell'imputazione era chiaro, descrivendo una condotta rientrante nella previsione di cui alla fattispecie più grave prevista dall'art. 186, codice strada, infine, che il giudizio era stato instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna e che lo stesso, pertanto„ doveva considerarsi del tutto nuovo rispetto al rito alternativo, con conseguente possibilità per il giudice di valutare i fatti in termini di maggiore offensività, il trattamento sanzionatorio più benevolo riservato all'imputata nel decreto penale non dovendo essere mantenuto nel rito ordinario instauratosi a seguito della opposizione al decreto stesso.

2. La difesa dell'imputata ha proposto ricorso, formulando due motivi.

Con il primo, ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179, cod. proc. pen., per omessa notifica all'imputata del decreto di citazione per l'udienza d'appello, notifica effettuata presso il difensore, ai sensi dell'art. 148 comma 2-bis, cod. proc. pen., ma che sembrerebbe non esser stata notificata alla SERRA presso la dichiarata residenza anagrafica, con conseguente, iniqua compressione del suo diritto di difesa, potendo la stessa, ove debitamente informata, avanzare richiesta di trattazione orale del procedimento.

Con il secondo, la difesa, nel dedurre analogo vizio, oltre a vizio della motivazione, ha riproposto la censura riguardante la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 561 e 520, cod. proc. pen., con riferimento, però, alla mancata notifica all'imputata assente del verbale dell'udienza in cui era stata effettuata la modifica del capo d'imputazione, derivante dalla diversa qualificazione giuridica del fatto, la maggior gravità di esso essendo confermata dal più mite trattamento sanzionatorio irrogato con il decreto penale opposto, con violazione delle regole del giusto processo, anche nei termini di cui all'art. 6, §§ 1 e 3 della CEDU.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto S. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 4.

La difesa ha depositato memoria, anche in replica alle conclusioni del Procuratore generale, concludendo per l'annullamento della sentenza con rinvio.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La citazione dell'imputata per l'udienza in appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata tentata al domicilio dichiarato (vedi mail all'UNEP del 31 marzo e relativa relata del 7/4/2022), rimanendo così superata l'affermazione contenuta in ricorso, secondo la quale il relativo decreto "non apparirebbe notificato" all'imputata presso la propria„ dichiarata residenza anagrafica.

Ciò che la difesa ha omesso di considerare è che la notifica presso la residenza anagrafica ([OSCURATO:PERSONA] 24, Zibello) non è andata a buon fine per irreperibilità della SERRA, circostanza che ha imposto l'adozione della procedura di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. 3.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Esso si traduce nella mera riproposizione di doglianze esaminate dal giudice d'appello, alle quali questi ha dato risposta corretta in diritto: a fronte della giustificazione rinvenibile nella sentenza impugnata, la difesa ha reiterato il suo ragionamento, ril:enendo intervenuta una modifica dell'imputazione e assumendo che detta conclusione fosse avvalorata dalle indicazioni ricavabili dal decreto di condanna opposto.

Tale incedere argomentativo è del tutto errato.

La Corte d'appello ha ritenuto non intervenuta una modifica del capo d'imputazione da parte del pubblico ministero, per la semplice considerazione che la descrizione del fatto, già in sede di decreto penale, rinviava a valori di concentrazione dell'alcool nel sangue (pari a 1,84 e 1,93 nelle due prove) rientranti nella fattispecie legale di cui all'art. 186 lett. c), codice strada.

Sul punto, va ribadito che non si ha una modifica del capo d'imputazione allorquando la sua correzione da parte del pubblico ministero, nella fase degli atti preliminari al giudizio, non incida su alcun elemento costitutivo del fatto contestato (sez. 5, n. 32785 del 13/5/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267398-01; n. 4175 del 7/10/2014, dep. 2015, Califano, Rv. 262944-01; n. 10196 del 31/1/2013, Mannino, Rv. 254658-01), come avvenuto nel caso all'esame.

4. Alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente af pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso in Roma il 28 giugno 2023.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto S. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi delkart.616 cod. proc. pen. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma, con la quale SERRA Carmela era stata condannata per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c) codice strada (tasso alcolemico pari a 1,84 g/I alla prima prova e a 1,93 g/I alla seconda, fatti accertati in Roccabianca il 13/1/2018). Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, nel giudizio d'appello erano stati devoluti i temi della nullità della sentenza di primo grado ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 516 e 520 cod. proc. pen., per avere il PM modificato l'imputazione a dibattimento contestando la lett. c) dell'art. 186 in luogo della lett. b) e non corretto un errore materiale, con conseguente obbligo di notifica all'imputata, la quale aveva ricevuto un decreto penale di condanna (poi opposto) con un trattamento sanzionatorio coerente con la previsione di minore gravità; nonché il punto riguardante la nullità per omesso avviso ai sensi dell'art. 1.14 disp. att. cod. proc. pen., essendosi dato atto dell'avvertimento solo in sede di verbale redatto dopo l'accertamento, avvenuto all'orario riportato dai relativi scontrini dell'apparecchio utilizzato dagli accertatori. Il giudice del gravame ha ritenuto entrambe le doglianze infondate, rilevando, quanto alla prima (non essendo stata riproposta in questa sede la questione processuale inerente all'avviso ai sensi dell'art. 114 disp. att., cod. proc. pen.), che la correzione dell'imputazione era avvenuta prima dell'apertura del dibattimento, che il tenore dell'imputazione era chiaro, descrivendo una condotta rientrante nella previsione di cui alla fattispecie più grave prevista dall'art. 186, codice strada, infine, che il giudizio era stato instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna e che lo stesso, pertanto„ doveva considerarsi del tutto nuovo rispetto al rito alternativo, con conseguente possibilità per il giudice di valutare i fatti in termini di maggiore offensività, il trattamento sanzionatorio più benevolo riservato all'imputata nel decreto penale non dovendo essere mantenuto nel rito ordinario instauratosi a seguito della opposizione al decreto stesso. 2. La difesa dell'imputata ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179, cod. proc. pen., per omessa notifica all'imputata del decreto di citazione per l'udienza d'appello, notifica effettuata presso il difensore, ai sensi dell'art. 148 comma 2-bis, cod. proc. pen., ma che sembrerebbe non esser stata notificata alla SERRA presso la dichiarata residenza anagrafica, con conseguente, iniqua compressione del suo diritto di difesa, potendo la stessa, ove debitamente informata, avanzare richiesta di trattazione orale del procedimento. Con il secondo, la difesa, nel dedurre analogo vizio, oltre a vizio della motivazione, ha riproposto la censura riguardante la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 561 e 520, cod. proc. pen., con riferimento, però, alla mancata notifica all'imputata assente del verbale dell'udienza in cui era stata effettuata la modifica del capo d'imputazione, derivante dalla diversa qualificazione giuridica del fatto, la maggior gravità di esso essendo confermata dal più mite trattamento sanzionatorio irrogato con il decreto penale opposto, con violazione delle regole del giusto processo, anche nei termini di cui all'art. 6, §§ 1 e 3 della CEDU. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto S. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 4. La difesa ha depositato memoria, anche in replica alle conclusioni del Procuratore generale, concludendo per l'annullamento della sentenza con rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La citazione dell'imputata per l'udienza in appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata tentata al domicilio dichiarato (vedi mail all'UNEP del 31 marzo e relativa relata del 7/4/2022), rimanendo così superata l'affermazione contenuta in ricorso, secondo la quale il relativo decreto "non apparirebbe notificato" all'imputata presso la propria„ dichiarata residenza anagrafica. Ciò che la difesa ha omesso di considerare è che la notifica presso la residenza anagrafica ([OSCURATO:PERSONA] 24, Zibello) non è andata a buon fine per irreperibilità della SERRA, circostanza che ha imposto l'adozione della procedura di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Esso si traduce nella mera riproposizione di doglianze esaminate dal giudice d'appello, alle quali questi ha dato risposta corretta in diritto: a fronte della giustificazione rinvenibile nella sentenza impugnata, la difesa ha reiterato il suo ragionamento, ril:enendo intervenuta una modifica dell'imputazione e assumendo che detta conclusione fosse avvalorata dalle indicazioni ricavabili dal decreto di condanna opposto. Tale incedere argomentativo è del tutto errato. La Corte d'appello ha ritenuto non intervenuta una modifica del capo d'imputazione da parte del pubblico ministero, per la semplice considerazione che la descrizione del fatto, già in sede di decreto penale, rinviava a valori di concentrazione dell'alcool nel sangue (pari a 1,84 e 1,93 nelle due prove) rientranti nella fattispecie legale di cui all'art. 186 lett. c), codice strada. Sul punto, va ribadito che non si ha una modifica del capo d'imputazione allorquando la sua correzione da parte del pubblico ministero, nella fase degli atti preliminari al giudizio, non incida su alcun elemento costitutivo del fatto contestato (sez. 5, n. 32785 del 13/5/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267398-01; n. 4175 del 7/10/2014, dep. 2015, Califano, Rv. 262944-01; n. 10196 del 31/1/2013, Mannino, Rv. 254658-01), come avvenuto nel caso all'esame. 4. Alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente af pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso in Roma il 28 giugno 2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 33900/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris