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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 maggio 2026

Cassazione n. 22173/2026

Testo disponibile della fonte

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ella Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generaleLaura Condemi, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza con rinvio;letta la memoria di replica del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo perl’accoglimento del ricorso, conformemente alle richieste formulate dal Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 09/10/2025, la Corte di appello di Catanzaro confermava lasentenza emessa dal Tribunale di Paola in data 17/07/2023, appellata da [OSCURATO:PERSONA] MariaLentini, che condannava al pagamento delle spese del grado.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello, propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con cui deduce, aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt.178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, 601, comma 3, 429, lett. a), 96, comma 1, e 97,comma 4, cod. proc. pen.In particolare, deduce la nullità assoluta e insanabile della sentenza per essere statoomesso l’avviso, al difensore di fiducia, del decreto di citazione in appello, nonché dellaordinanza emessa alla udienza del 09/10/2025, con cui era stato nominato, ex art. 97,comma 4, cod. proc. pen., un difensore in sostituzione di quello revocato.Al riguardo si rappresenta, in ricorso, che l’imputata provvedeva, in data 4 settembre2024, a nominare difensore di fiducia l’avv. [OSCURATO:PERSONA], con revoca di ogni precedentedifensore; che tale nomina, come da rapporti di trasmissione allegati al ricorso, venivadepositata a mezzo p.e.c. in data 5 settembre 2024 presso la Procura della Repubblicapresso il Tribunale di Paola, presso la Corte di appello di Catanzaro e presso la Procuragenerale presso la medesima Corte di appello; la stessa nomina veniva richiamata nellaistanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, depositata in data 12 settembre2024 e, in data 14 novembre 2024, trasmessa al [OSCURATO:PERSONA] penali presso ilMinistero di Giustizia.Pur essendo stata, dunque, detta nomina depositata e presente agli atti prima dellaemissione, in data 26 giugno 2025, del decreto di citazione per il giudizio di appello, nessunavviso di fissazione della udienza veniva notificato all’unico difensore di fiducia della [OSCURATO:PERSONA],con conseguente integrazione della nullità assoluta di cui agli artt. 178, comma 1, lett. c), e179 comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

L’appello è fondato e merita pertanto accoglimento.1.1.

Questa Corte ha chiarito che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiduciatempestivamente nominato dall'imputato integra una nullità assoluta e insanabile, ai sensidegli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso èobbligatoria la presenza (Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 – 01, che haprecisato che non assume alcun rilievo che la notifica sia stata effettuata ad altro difensore,nominato d'ufficio, e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97,comma 4, cod. proc. pen., evidenziando che ad essere leso è il diritto dell'imputato "ad avereun difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzioneeuropea dei diritti dell'uomo; Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273199 – 01; Sez.4, n. 7968 del 06/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258615 – 01; Sez. 3, n. 6240 del14/01/2009, Plaka, Rv. 242530 – 01).1.2.

Ciò premesso, dall’esame degli atti, cui questa Corte ha accesso in ragione delvizio denunciato, risulta che l’imputata nominava difensore di fiducia l’avv. [OSCURATO:PERSONA] revoca di ogni altro difensore, nomina che veniva depositata a mezzo p.e.c. in data 5settembre 2024 anche presso la Corte di appello di Catanzaro.Tale nomina veniva inoltre depositata presso la medesima Corte di appello, unitamentealla istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, in data 12 settembre 2024; sudetta istanza la Corte provvedeva con provvedimento del 7 gennaio 2025.Il decreto di citazione in appello reca data del 26 giugno 2025.Nel verbale di udienza del 9 ottobre 2025, celebrata innanzi alla Corte di appello diCatanzaro ed all’esito della quale veniva pronunciata sentenza, risulta tuttavia riportato chel’imputata è difesa di fiducia dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], non presente e sostituito ex art. 97,comma 4, cod. proc. pen. dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (vds. verbale relativo).Nella specie, dunque, l'omesso avviso dell'udienza di celebrazione del giudizio diappello al difensore di fiducia tempestivamente nominato – del quale era necessaria lapartecipazione e perciò obbligatoria la presenza - ha determinato una nullità assoluta einsanabile, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen.,dell'udienza, nondimeno tenuta in presenza del difensore d'ufficio, e degli atti successivi,compresa la sentenza pronunciata in esito alla stessa.Per le superiori considerazioni la sentenza impugnata deve essere annullata senzarinvio, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro perl'ulteriore corso.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte diappello di Catanzaro per l'ulteriore corso.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generaleLaura Condemi, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza con rinvio;letta la memoria di replica del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo perl’accoglimento del ricorso, conformemente alle richieste formulate dal Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 09/10/2025, la Corte di appello di Catanzaro confermava lasentenza emessa dal Tribunale di Paola in data 17/07/2023, appellata da [OSCURATO:PERSONA] MariaLentini, che condannava al pagamento delle spese del grado.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con cui deduce, aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt.178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, 601, comma 3, 429, lett. a), 96, comma 1, e 97,comma 4, cod. proc. pen.In particolare, deduce la nullità assoluta e insanabile della sentenza per essere statoomesso l’avviso, al difensore di fiducia, del decreto di citazione in appello, nonché dellaordinanza emessa alla udienza del 09/10/2025, con cui era stato nominato, ex art. 97,comma 4, cod. proc. pen., un difensore in sostituzione di quello revocato.Al riguardo si rappresenta, in ricorso, che l’imputata provvedeva, in data 4 settembre2024, a nominare difensore di fiducia l’avv. [OSCURATO:PERSONA], con revoca di ogni precedentedifensore; che tale nomina, come da rapporti di trasmissione allegati al ricorso, venivadepositata a mezzo p.e.c. in data 5 settembre 2024 presso la Procura della Repubblicapresso il Tribunale di Paola, presso la Corte di appello di Catanzaro e presso la Procuragenerale presso la medesima Corte di appello; la stessa nomina veniva richiamata nellaistanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, depositata in data 12 settembre2024 e, in data 14 novembre 2024, trasmessa al [OSCURATO:PERSONA] penali presso ilMinistero di Giustizia.Pur essendo stata, dunque, detta nomina depositata e presente agli atti prima dellaemissione, in data 26 giugno 2025, del decreto di citazione per il giudizio di appello, nessunavviso di fissazione della udienza veniva notificato all’unico difensore di fiducia della [OSCURATO:PERSONA],con conseguente integrazione della nullità assoluta di cui agli artt. 178, comma 1, lett. c), e179 comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’appello è fondato e merita pertanto accoglimento.1.1. Questa Corte ha chiarito che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiduciatempestivamente nominato dall'imputato integra una nullità assoluta e insanabile, ai sensidegli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso èobbligatoria la presenza (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 – 01, che haprecisato che non assume alcun rilievo che la notifica sia stata effettuata ad altro difensore,nominato d'ufficio, e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97,comma 4, cod. proc. pen., evidenziando che ad essere leso è il diritto dell'imputato "ad avereun difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzioneeuropea dei diritti dell'uomo; Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273199 – 01; Sez.4, n. 7968 del 06/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258615 – 01; Sez. 3, n. 6240 del14/01/2009, Plaka, Rv. 242530 – 01).1.2. Ciò premesso, dall’esame degli atti, cui questa Corte ha accesso in ragione delvizio denunciato, risulta che l’imputata nominava difensore di fiducia l’avv. [OSCURATO:PERSONA] revoca di ogni altro difensore, nomina che veniva depositata a mezzo p.e.c. in data 5settembre 2024 anche presso la Corte di appello di Catanzaro.Tale nomina veniva inoltre depositata presso la medesima Corte di appello, unitamentealla istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, in data 12 settembre 2024; sudetta istanza la Corte provvedeva con provvedimento del 7 gennaio 2025.Il decreto di citazione in appello reca data del 26 giugno 2025.Nel verbale di udienza del 9 ottobre 2025, celebrata innanzi alla Corte di appello diCatanzaro ed all’esito della quale veniva pronunciata sentenza, risulta tuttavia riportato chel’imputata è difesa di fiducia dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], non presente e sostituito ex art. 97,comma 4, cod. proc. pen. dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (vds. verbale relativo).Nella specie, dunque, l'omesso avviso dell'udienza di celebrazione del giudizio diappello al difensore di fiducia tempestivamente nominato – del quale era necessaria lapartecipazione e perciò obbligatoria la presenza - ha determinato una nullità assoluta einsanabile, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen.,dell'udienza, nondimeno tenuta in presenza del difensore d'ufficio, e degli atti successivi,compresa la sentenza pronunciata in esito alla stessa.Per le superiori considerazioni la sentenza impugnata deve essere annullata senzarinvio, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro perl'ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte diappello di Catanzaro per l'ulteriore corso.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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